Cassazione Penale, Sentenza n. 33374/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente lamentava che nell'imputazione non era stata formalmente contestata, neppure in fatto, l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.7) cod. pen. nella forma dell'"esposizione alla pubblica fede"; la sentenza di rinvio della Corte d'appello, invece di chiarire la sussistenza di tale specifica fattispecie (come richiesto dalla sentenza rescindente), aveva ritenuto sussistente una diversa fattispecie di aggravante prevista dal medesimo comma n.7) (la "cosa destinata a pubblico servizio"), mai contestata e non ricompresa nel devolutum assegnato al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché il giudice del rinvio ha violato il principio devolutivo: era tenuto a esaminare e motivare esclusivamente rispetto alla contestazione indicata nella sentenza rescindente (l'"esposizione alla pubblica fede"). Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata nella quale il giudice del rinvio aveva riconosciuto l'aggravante della "cosa destinata a pubblico servizio" (in quanto estranea al devolutum) e ha escluso tale aggravante. Ha precisato altresì che l'ipotesi dell'"esposizione a pubblica fede" era già stata implicitamente ritenuta insussistente dalla Corte di appello. Per l'annullamento sull'aggravante segue la rideterminazione della pena da parte di altra Sezione della Corte d'appello, essendo la riduzione della pena non esercitabile dalla Cassazione per incompatibilità con il suo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n.7) cod. pen.
Prevede varie ipotesi autonome di aggravante, tra cui l'"esposizione alla pubblica fede" e la "cosa destinata a pubblico servizio"; le diverse ipotesi sono distinte e non intercambiabili: l'applicazione di una specifica tipologia richiede che tale circostanza sia stata adeguatamente contestata e risultante dall'imputazione.
art. 627 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti della cognizione del giudice di rinvio: il giudice è vincolato ai limiti fissati dalla sentenza di annullamento e non può valutare questioni al di fuori del devolutum; violando tale principio si incide sul diritto di difesa dell'imputato.
art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in determinati casi, di annullare senza rinvio; nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio soltanto la parte relativa all'aggravante applicata in violazione del devolutum, mentre ha rimesso ad altra Sezione la rinnovata determinazione della pena perché la Cassazione non può effettuare valutazioni di merito e di dosimetria ampie e discrezionali.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato al devolutum definito dalla sentenza di annullamento: non può introdurre o fondare la decisione su circostanze diverse da quelle indicate dalla Cassazione nella pronuncia rescindente.
- Un'aggravante deve essere contestata almeno in fatto nell'imputazione perché l'imputato possa conoscere l'addebito e organizzare la difesa; l'omessa contestazione comporta l'impossibilità di applicare l'aggravante stessa.
- Anche se norme diverse o sottotipologie ricadono nello stesso comma di legge, le relative ipotesi sono autonome: il passaggio da una sottoclasse (es. 'esposizione alla pubblica fede') a un'altra (es. 'cosa destinata a pubblico servizio') non è ammesso senza che entrambe siano state specificamente contestate.
- Se la Corte di Cassazione annulla in parte per violazione del devolutum, può escludere l'aggravante applicata illegittimamente e rinviare la causa per la rideterminazione della pena a giudice di merito diverso; la Cassazione non può rideterminare la pena quando ciò richieda valutazioni di merito ampie.
- Nelle impugnazioni successive l'oggetto del giudizio deve rimanere circoscritto alle questioni espressamente indicate nella motivazione della sentenza di annullamento; difensore e PM devono vigilare che il giudice del rinvio si attenga a tali limiti.
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