Risoluzione n. 82 del 7/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la vendita di un immobile ceduto entro cinque anni dall’acquisto non genera plusvalenza imponibile anche per la moglie, se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del marito assegnatario, considerato comunque familiare ai fini dell’art. 67 TUIR. Ne consegue il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva del 12,50% versata, nei limiti dei termini di legge per la richiesta.
Rimborso imposta sostitutiva su plusvalenza da cessione di abitazione assegnata al coniuge separato
Rimborso dell’imposta sostitutiva su plusvalenza immobiliare e abitazione del coniuge separato
La risoluzione esamina se, in caso di cessione di un immobile acquistato da due coniugi e successivamente assegnato al marito in sede di separazione consensuale, la moglie debba assoggettare a tassazione la plusvalenza oppure possa ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata. L’Agenzia conclude che l’operazione non genera plusvalenza imponibile per entrambi i coniugi, perché l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del marito, che deve essere considerato familiare.
Fatti rappresentati nel quesito
Nel documento viene ricostruita la seguente sequenza:
- il 25 settembre 2003 due coniugi acquistano un immobile destinato a propria abitazione;
- a seguito di separazione consensuale, l’immobile viene assegnato unicamente al marito;
- il 28 agosto 2006 l’immobile viene ceduto;
- in occasione della cessione, la moglie versa un’imposta sostitutiva del 12,50% sulla plusvalenza, ritenendo di non poter beneficiare dell’esclusione prevista per l’abitazione principale, poiché aveva abitato l’immobile solo per sei mesi;
- il marito non realizza alcuna plusvalenza, poiché assegnatario dell’immobile e utilizzatore dello stesso come abitazione principale;
- successivamente la moglie presenta istanza di rimborso, sostenendo che l’immobile era stato adibito ad abitazione del marito, da considerare familiare fino alla sentenza di divorzio.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione si fonda sull’art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che assoggetta a imposizione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione:
- degli immobili acquisiti per successione;
- delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto o costruzione e cessione siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Per definire il termine “familiari”, l’Agenzia richiama l’art. 5, ultimo comma, del TUIR, secondo cui rientrano in tale nozione:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che, nel caso concreto, la vendita dell’immobile avvenuta entro cinque anni dall’acquisto non produca una plusvalenza imponibile nei confronti di entrambi i coniugi.
Il punto decisivo è che l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del marito assegnatario, e il marito resta familiare della moglie anche in regime di separazione. Di conseguenza, la moglie può avvalersi dell’esclusione prevista dall’art. 67 TUIR, poiché il requisito dell’utilizzo prevalente come abitazione principale risulta soddisfatto attraverso il familiare.
Esito sul rimborso
Poiché la plusvalenza non è imponibile, la moglie ha diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva del 12,50% versata in occasione della cessione.
L’Agenzia precisa tuttavia che il rimborso spetta solo se sono rispettati i termini previsti dalla normativa per la relativa richiesta.
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