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Risoluzione

Risoluzione n. 81 del 7/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il trust ALFA va qualificato come trust misto: una parte del reddito resta imponibile in capo al trust, mentre la quota destinata al disponente e, dopo la sua morte, ai discendenti beneficiari è tassata per trasparenza in capo ai percettori. Il documento richiama la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 e i criteri per distinguere trust opachi, trasparenti e misti.

Regime fiscale di un trust misto ai fini Ires e imputazione del reddito ai beneficiari

Risoluzione n. 81/E del 7 marzo 2008: regime fiscale del trust ALFA

Il documento esamina il corretto trattamento fiscale di un trust istituito dal signor ALFA per assistere economicamente sé stesso e, dopo la sua morte, i discendenti in linea retta fino al compimento del trentesimo anno di età. L’Agenzia delle Entrate, alla luce della disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 e dei chiarimenti già forniti con precedenti documenti di prassi, conclude che nella fattispecie si realizza un trust misto.

Quesito sottoposto all’Agenzia

Il disponente ha costituito il "TRUST ALFA" trasferendovi la propria quota di partecipazione in diverse società, affidandone l’amministrazione ai trustees sotto la vigilanza di un protector. L’istante chiede di conoscere il regime fiscale applicabile, ritenendo che il trust debba essere qualificato come trust senza beneficiari individuati, quindi come autonomo soggetto di imposta ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, e rappresenta di aver già ricevuto un chiarimento in data 16 marzo 2007, poi messo in discussione alla luce della circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che il trust in esame sia un trust opaco, privo di beneficiari individuati, e che pertanto debba essere considerato soggetto passivo autonomo ai fini Ires ex articolo 73 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che con l’articolo 1, commi 74, 75 e 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il trust è stato riconosciuto nell’ordinamento tributario italiano. Tale intervento ha disciplinato in particolare:

  • la soggettività passiva Ires del trust, assimilato a seconda dei casi agli enti commerciali, non commerciali o non residenti di cui all’articolo 73 del TUIR;
  • i criteri di determinazione della residenza fiscale del trust;
  • l’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
  • l’imputazione per trasparenza dei redditi ai beneficiari individuati;
  • la qualificazione, per i beneficiari, dei redditi imputati dal trust come redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.

Distinzione tra trust opaco, trasparente e misto

La risoluzione distingue tre possibili configurazioni:

  • trust opaco: assenza di beneficiari individuati; il trust è autonomo soggetto passivo d’imposta;
  • trust trasparente: presenza di beneficiari individuati; il reddito è imputato direttamente ai beneficiari;
  • trust misto: parte del reddito è accantonata a capitale e parte è attribuita ai beneficiari.

In caso di trust trasparente, l’imputazione ai beneficiari avviene solo se questi sono titolari del diritto alla percezione dei redditi prodotti dalla gestione del trust. Nei trust misti, il reddito accantonato resta tassato in capo al trust, mentre la quota attribuita ai beneficiari concorre al loro imponibile.

Applicazione al trust ALFA

Dalla bozza dell’atto istitutivo emerge che il trust ha lo scopo di assistere economicamente il disponente e, dopo la sua morte, i discendenti in linea retta legittimi o legittimati fino ai 30 anni di età. Inoltre, l’atto prevede che il trust sia un autonomo centro unitario di produzione del reddito e che il reddito, al netto dei costi, sia mantenuto nel trust e utilizzato secondo gli scopi previsti, con il limite che non possa essere erogato più del 75% del reddito prodotto.

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia ritiene che ricorrano le caratteristiche del trust misto, poiché:

  • una parte del reddito viene accantonata nel trust;
  • una parte è destinata al beneficiario-disponente per l’assistenza economica prevista dall’atto istitutivo;
  • dopo la morte del disponente, la quota attribuita è riferita agli eredi/beneficiari individuati secondo le finalità del trust.

Effetti fiscali della qualificazione

La conseguenza della qualificazione come trust misto è che:

  • il reddito accantonato è tassato direttamente in capo al trust;
  • il reddito spettante al beneficiario-disponente è tassato per trasparenza in capo a quest’ultimo;
  • dopo la morte del disponente, la tassazione per trasparenza riguarda gli eredi beneficiari.

Richiamo ai precedenti di prassi

L’Agenzia richiama i precedenti chiarimenti forniti con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e con le risoluzioni n. 278 del 2007 e n. 4 del 2008, collocando la risposta nel quadro interpretativo già consolidato in materia di trust.

Conclusione

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. La conclusione sostanziale è che il trust ALFA non è un trust opaco puro, ma un trust misto, con imposizione parziale in capo al trust e parziale in capo ai beneficiari per trasparenza.

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