Cassazione Penale, Ordinanza n. 24817/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato, senza modifiche al trattamento sanzionatorio deciso dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale capitolino per il delitto di false attestazioni a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali (art. 495 c.p.), con pena di un anno di reclusione. Il ricorso era articolato in due motivi: il primo denunciava la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il secondo lamentava vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità in ragione della gravità della condotta, consistente nell'avere reso false generalità per sottrarsi a un controllo che avrebbe svelato la mancanza del titolo abilitativo di guida. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato, e tale apprezzamento rientra nel giudizio discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo se del tutto illogico o contraddittorio.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice contestata, relativa alla resa di false generalità o qualità personali; la condanna di merito è stata confermata e non è stata messa in discussione nel merito dal ricorso, dichiarato inammissibile.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile dalla Corte territoriale in ragione della gravità concreta della condotta; la censura sul punto è stata giudicata generica perché non si confrontava con tale motivazione.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei rilievi mossi alla decisione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile per genericità.
art. 133 c.p.
I parametri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità dell'imputato possono essere valorizzati dal giudice di merito nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, anche con riferimento ai precedenti penali.
Massime di principio
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile per genericità quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se questa abbia escluso la causa di non punibilità per la concreta gravità della condotta.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento negativo ritenuto prevalente, come i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione richiami in modo non contraddittorio i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il giudizio sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica, coerente e sufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: la mera riproposizione di censure astratte o sganciate dalla motivazione della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità.
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