Sentenza n. 244/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) la deliberazione del Direttore generale A.S.Re.M. n. 440 del 02.04.2025, recante “Deliberazione del direttore generale n 282 del 28/02/2025 ad oggetto indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente veterinario della disciplina di sanità animale – Area A Rettifica” e l’allegato bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente veterinario della disciplina “sanità animale – area A”; 2) la deliberazione del Direttore generale A.S.Re.M. n. 282 del 28.02.2025, avente a oggetto “indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente veterinario della disciplina sanità animale – Area A” e il relativo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente veterinario della disciplina “sanità animale – area A” - Allegato; 3) tutti gli ulteriori atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, se e in quanto necessari, la deliberazione del Direttore generale A.S.Re.M. n. 305 del 07.03.2025 avente a oggetto “Dott.ssa Elisabetta Ughetti dirigente medico veterinario – Area Sanità Animale- Assegnazione temporanea presso la ASREM per ricongiungimento famigliare”; la deliberazione del Direttore generale n. 1768 del 27.12.2024, avente a oggetto l’adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 e i relativi allegati, in parte qua; con espressa riserva di motivi aggiunti per l’impugnazione di eventuali ulteriori atti non noti o sopravvenuti; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di trasferimento presentata in data 09.05.2024 dalla dott.ssa Di Lisio e successivamente reiterata e per la conseguente condanna della P.A. resistente a pronunciarsi con provvedimento espresso; quanto ai motivi aggiunti del 09.10.2025, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulla sua richiesta di trasferimento, nonché per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: 1) la deliberazione del Direttore generale A.S.Re.M. n. 845 del 30.06.2025, avente a oggetto: “Indizione avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del profilo professionale di Dirigente Veterinario nell’area A ed area B, che ha prestato servizio durante la pandemia da Covid 19, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. B), della Legge n. 234 del 30.12.2021 e s.m.i”; 2) ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa, se ed in quanto necessario, la deliberazione D.G. - A.S.Re.M. n. 852 del 30.06.2025, avente a oggetto “Conferimento incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Veterinario nelle Area A – Sanità Animale e Area B – Igiene degli alimenti di origine animale”; con espressa riserva di motivi aggiunti per l’impugnazione di eventuali ulteriori atti non noti o sopravvenuti; nonché per l’esecuzione dell’ordinanza T.a.r. Molise n. 56 del 05.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni di indizione e rettifica di un concorso per dirigente veterinario, successiva procedura di stabilizzazione e conferimento di incarichi a tempo determinato, nonché silenzio sulla domanda di trasferimento ex legge n. 104/1992
Esito
La controversia
La ricorrente, dirigente medico-veterinario di Area A presso ATS Milano e beneficiaria della legge n. 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, chiedeva il trasferimento presso A.S.Re.M. in ragione della vicinanza ai familiari assistiti e della carenza di personale nell’azienda sanitaria molisana. Dopo la domanda del 9 maggio 2024 e reiterati solleciti, l’A.S.Re.M. comunicava che avrebbe rivalutato l’istanza nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026. Nonostante il Piano evidenziasse la necessità di cinque dirigenti veterinari di Area A, l’Azienda indiceva un concorso pubblico, disponeva l’assegnazione temporanea di altra dipendente e avviava ulteriori procedure di stabilizzazione senza previamente valutare la domanda di mobilità della ricorrente. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti venivano dedotte la violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, della disciplina sulla mobilità e sull’assegnazione temporanea, dell’art. 33 legge n. 104/1992, dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, della normativa sulle stabilizzazioni, della legge n. 241/1990 e del regolamento A.S.Re.M. sulla mobilità volontaria, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Venivano inoltre denunciati erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento. Era altresì chiesta la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di trasferimento.
La decisione
Il TAR dichiara cessata la materia del contendere, rilevando che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 56/2025, A.S.Re.M. ha adottato la deliberazione n. 1389 del 26 ottobre 2025, con cui ha sospeso a tempo indeterminato la procedura concorsuale impugnata e ha avviato il procedimento di rivalutazione della domanda di mobilità della ricorrente. La sopravvenuta attività amministrativa ha quindi fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda principale e sulle censure avverso gli atti impugnati. Le spese sono compensate sulla base della soccombenza virtuale e della condotta dell’Amministrazione, ritenuta corretta in quanto conforme all’ordinanza cautelare.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
La ricorrente ne deduce la violazione in relazione alla mancata previa valutazione della mobilità volontaria prima dell’indizione delle procedure di reclutamento.
art. 33 legge n. 104/1992
Invocato quale fondamento della richiesta di trasferimento della dipendente titolare dei benefici per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità.
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Richiamato in relazione all’assegnazione temporanea presso A.S.Re.M. di altra dipendente.
art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021
Richiamato quale base normativa delle procedure di stabilizzazione del personale dirigente veterinario.
artt. 1, 3 e seguenti legge n. 241/1990
Invocati in relazione agli obblighi di correttezza, motivazione e conclusione del procedimento amministrativo.
art. 97 Costituzione
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, sospende gli atti impugnati e avvia un procedimento di rivalutazione della posizione del ricorrente, può determinarsi la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’interesse alla decisione sulle domande di annullamento, se la sopravvenuta attività amministrativa soddisfa l’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non implica una decisione definitiva sulla legittimità degli atti originariamente impugnati né sull’accoglimento sostanziale della pretesa, ma prende atto della sopravvenuta modificazione della situazione controversa.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale e la condotta processuale e amministrativa delle parti, disponendo la compensazione quando l’amministrazione abbia dato corretta esecuzione al provvedimento cautelare mediante sospensione della procedura e rivalutazione dell’istanza del privato.
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