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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26012/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, in sintesi, la mancata autonoma e adeguata motivazione della sentenza di appello (la CTR non avrebbe effettuato una valutazione critica e non avrebbe indicato gli elementi dai quali ha tratto la conferma della pronuncia di primo grado), nonché violazioni di norme processuali e sostanziali relative alla prova delle operazioni e all'esistenza delle fatture contestate (connivenza nella frode dell'acquirente, prova dell'effettività degli acquisti, deducibilità dei costi, regolarità dei trasporti e dei pagamenti). Venivano dedotte specifiche censure ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (n.3, n.4, n.5) e contestata anche la legittimazione della titolare della ditta individuale e questioni relative alla prescrizione/raddoppio dei termini di accertamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato la mancanza di legittimazione di Maria Giulia Milva Casanova quale titolare della omonima ditta CI.ERRE; ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle riprese IRAP per gli anni d'imposta 2002-2003-2004; per il resto ha accolto i primi due motivi di ricorso (relativi alla carenza di motivazione/autonoma valutazione della CTR), ha assorbito le restanti censure, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

    Base normativa per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto e rilevanza di fatti non esaminati); qui invocato nelle lettera n.3 (violazione di legge), n.4 (nullità per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo).

  • artt. 39, 40, 42 d.P.R. n. 600/1973

    Norme sulla documentazione e sugli obblighi fiscali relative alle fatture e agli elementi probatori delle operazioni: richiamate nella controversia riguardo all'onere probatorio e alla verifica di operazioni eventualmente inesistenti.

  • artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633/1972

    Norme IVA concernenti detrazione dell'imposta e regime delle fatture; utilizzate nel rilievo sulla deducibilità/detraibilità in presenza di operazioni contestate come inesistenti.

  • art. 2697, comma 2 cod. civ.

    Regola il principio della prova: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; richiamata nel contesto dell'onere probatorio tra contribuente e Amministrazione.

  • art. 2727 ss. cod. civ.

    Norme sulla documentazione contabile e sulle scritture private come mezzi di prova; valutate nella disputa sull'effettività delle transazioni e sul valore probatorio delle fatture esibite.

  • art. 54, comma 1, lett. q) d.l. n. 83/2012

    Norma collegata alla disciplina fiscale (limiti o presunzioni in materia di imposte) richiamata in relazione all'omesso esame di fatti decisivi circa la realtà delle forniture e la buona fede del contribuente.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Principio di non contestazione degli atti e fatti non contestati dalle parti; evocato per sostenere che certi fatti (es. consistenza del fabbisogno, congruità dei prezzi, regolarità dei pagamenti) andavano ritenuti provati per mancata contestazione.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: dedotto come violato perchè la sentenza di appello non si sarebbe pronunciata su una eccezione rilevante (illegittimità degli avvisi per raddoppio dei termini).

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Normativa sui termini del potere accertativo dell'Ufficio (raddoppio dei termini); invocata nella censura relativa alla mancata pronuncia sulla presunta illegittimità degli avvisi di accertamento per gli anni 2002-2004.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (ex: Ordinanza n.20883/2019)

    Richiamata per il principio secondo cui la Corte d'appello/CTR deve motivare autonomamente la decisione e non limitarsi a ripetere o a richiamare passivamente le argomentazioni del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • La Corte d'appello (o la CTR) è tenuta a svolgere una motivazione autonoma e critica: non basta richiamare la decisione di primo grado senza indicare gli elementi dai quali trae il proprio convincimento; la carenza di tale autonoma motivazione costituisce motivo di cassazione.
  • In materia di operazioni potenzialmente inesistenti l'Amministrazione deve fornire elementi obiettivi, gravi, precisi e concordanti per dimostrare la non effettività delle operazioni; d'altra parte il contribuente non può limitarsi a esibire solo fatture senza circostanziare altri elementi probatori quando l'Ufficio ha prodotto indizi di fittizietà.
  • Il giudizio sulla prova segue il principio civilistico: chi deduce fatti impeditivi o estintivi deve provarli; le scritture e le fatture hanno valore probatorio che può essere valutato criticamente in relazione all'insieme probatorio.
  • Se la titolarità di una ditta individuale o la legittimazione a farsi parte sono contestate, il relativo difetto può determinare l'inutilizzabilità del ricorso di quella persona e va dichiarato espressamente dal giudice.
  • Questioni procedurali (es. mancata pronuncia su eccezioni rilevanti o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) possono determinare la nullità o la cassazione della decisione con rinvio per nuovo esame.
  • Quando parte della domanda è divenuta inattuabile o la materia del contendere è cessata (es. per effetto di prescrizioni, definizioni o altri motivi), il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente ai profili rilevanti.

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