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Sentenza

Sentenza n. 742/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 1766 in data 27/06/2025 avente per oggetto “Decreto di pubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A019 - FILOSOFIA E STORIA, di cui al D.D. 10 dicembre 2024 n. 3059, recante Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” nella parte in cui ha attribuito al ricorrente n. 194,75 punti, collocandolo alla posizione 10° della graduatoria, nonché degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, connessi e consequenziali, con particolare riferimento, ove sussistenti, ai criteri formulati in merito alla valutazione dei titoli e a ogni altro documento relativo alla valutazione effettuata dalla Commissione e dall’U.S.R. Liguria del titolo Tipologia B.4.4 indicato dal ricorrente nella domanda al paragrafo “Altri Titoli Valutabili”, nonché per ogni ulteriore statuizione di legge

Giustizia amministrativa202502932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe A019, nella parte in cui ha attribuito al candidato 194,75 punti senza riconoscere 12,5 punti per un’attività di ricerca post-dottorato svolta presso un’università estera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per titoli ed esami relativo alla classe A019 – Filosofia e Storia, deducendo l’illegittima mancata valutazione, quale titolo aggiuntivo, dell’attività di ricerca post-dottorato svolta dal 2023 al 2025 presso un’università svizzera. Ha lamentato la violazione degli artt. 8 e 11 del D.M. n. 205/2023, dell’Allegato B, paragrafo B.4.4, dello stesso decreto, delle FAQ ministeriali e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, disparità di trattamento, grave perplessità e sviamento. Il titolo era stato inizialmente valutato 12,5 punti dalla Commissione, ma l’U.S.R. Liguria lo aveva successivamente ritenuto non valutabile, riducendo il punteggio complessivo da 207,25 a 194,75 e determinando il passaggio dalla quinta alla decima posizione. L’Amministrazione ha sostenuto che l’attività svolta presso un’università estera avrebbe potuto essere valutata solo dopo un previo riconoscimento o una dichiarazione di equipollenza da parte del MUR o di un’università italiana.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte la graduatoria. Ha ritenuto che il paragrafo B.4.4 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023 attribuisca 12,5 punti alle attività di ricerca scientifica svolte sulla base di assegni, senza escludere quelle svolte presso università estere. Tale interpretazione è stata confermata dalla FAQ ministeriale n. 13, secondo cui l’attività di ricerca presso università estere può essere compresa tra i titoli valutabili. L’U.S.R. non poteva quindi qualificare immediatamente il titolo come non valutabile senza attivare il procedimento di riconoscimento previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 189/2009. Il titolo estero non costituiva requisito di ammissione, ma titolo accessorio dichiarato per ottenere un punteggio aggiuntivo; proprio per tale ragione l’amministrazione interessata doveva trasmettere la documentazione al Ministero dell’Università e della Ricerca per la valutazione del riconoscimento. Il giudice ha disposto l’annullamento limitatamente alla decurtazione del punteggio e ha imposto la riedizione del potere amministrativo secondo il procedimento previsto dal d.P.R. n. 189/2009, senza riconoscere direttamente e definitivamente i 12,5 punti. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Allegato B, paragrafo B.4.4, D.M. n. 205/2023

    Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

    La previsione dei titoli valutabili non esclude l’attività di ricerca svolta presso università estere; ove occorra verificare l’equiparazione del titolo, l’amministrazione deve attivare il procedimento di riconoscimento previsto dalla normativa sui titoli esteri.

  • FAQ ministeriale n. 13 richiamata dalla Nota ministeriale prot. n. 1290 del 22 luglio 2022

    L’attività di ricerca svolta presso università estere può rientrare tra le attività di ricerca scientifica valutabili ai fini del punteggio.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 189/2009

    Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell’attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi … su richiesta dell’amministrazione interessata

    Per un titolo accademico estero prodotto quale titolo aggiuntivo ai fini del punteggio in un concorso pubblico, la valutazione del riconoscimento compete al Ministero competente e il procedimento deve essere attivato dall’amministrazione interessata, non direttamente dal privato.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. n. 189/2009

    L’amministrazione interessata deve trasmettere al Ministero l’istanza e la documentazione necessaria per ottenere la valutazione sul riconoscimento del titolo estero.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione conferma indirettamente la necessità di verificare secondo il procedimento previsto il riconoscimento dei titoli esteri rilevanti nei concorsi pubblici.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Ha consentito all’amministrazione resistente di proporre opposizione al ricorso straordinario e di chiederne la trattazione in sede giurisdizionale.

  • art. 48 c.p.a.

    Ha disciplinato la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione dell’amministrazione.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    È stato applicato per la conversione del rito, trattandosi di una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.

Massime di principio

  • Quando un candidato già in possesso del titolo principale di accesso dichiara in un concorso pubblico un titolo accademico estero ulteriore ai soli fini dell’attribuzione di punteggio, l’amministrazione non può escluderlo automaticamente dalla valutazione, ma deve attivare il procedimento di riconoscimento previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 189/2009.
  • Il procedimento di riconoscimento di un titolo accademico estero rilevante per la formazione della graduatoria di un concorso pubblico deve essere promosso dall’amministrazione interessata, che trasmette la domanda e la documentazione al Ministero competente; non è sufficiente imporre al candidato di ottenere autonomamente una dichiarazione di equipollenza.
  • Una lex specialis che attribuisce punteggio alle attività di ricerca scientifica sulla base di assegni, se non contiene un’espressa limitazione territoriale, deve essere interpretata nel senso di ricomprendere anche attività svolte presso università estere, salva la necessità di verificarne il riconoscimento o l’equivalenza secondo il procedimento previsto dalla legge.
  • L’annullamento della graduatoria per mancata attivazione del procedimento di riconoscimento di un titolo estero comporta la riedizione del potere amministrativo e non il riconoscimento giudiziale automatico del punteggio, spettando all’amministrazione, acquisita la valutazione ministeriale, rideterminare il punteggio e la posizione in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiconoscimento dei titoli di studioAppelloDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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