Cassazione Civile, Ordinanza n. 14710/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una cittadina contro amministrazioni statali, con cui si chiedeva di accertare l'impossibilità di esercizio del preteso "diritto plurisoggettivo alla sovranità" ex artt. 1 e 11 Cost., assumendo che la ratifica del Trattato di Maastricht e l'attuazione delle discipline europee avessero comportato una illegittima cessione di sovranità monetaria ed economica, in violazione della Costituzione, con conseguente danno non patrimoniale per ogni cittadino e richiesta di condanna al risarcimento. In appello erano stati dedotti, tra l'altro, l'omessa pronuncia sull'accertamento della violazione del diritto alla sovranità popolare, l'erronea esclusione della natura di diritto inviolabile della sovranità e la liquidazione delle spese su scaglione indeterminabile. In cassazione la ricorrente ha reiterato la censura di violazione degli artt. 1, 11, 47 e 2 Cost., sostenendo che le cessioni di sovranità in favore dell'Unione europea eccederebbero i limiti dell'art. 11 Cost. e inciderebbero su diritti inviolabili; le Amministrazioni hanno eccepito, oltre l'infondatezza, il difetto assoluto di giurisdizione, chiedendo la cassazione senza rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione delle Amministrazioni e ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, rilevando che la pretesa sostanziale dedotta in giudizio investiva il sindacato sulle scelte sovrane dello Stato in materia di adesione ai trattati europei e di politica monetaria, cioè un ambito non conoscibile da alcun giudice. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna Amministrazione controricorrente.
Norme richiamate
art. 1 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della sovranità popolare, ma non idoneo a fondare una situazione soggettiva giustiziabile nel caso concreto, poiché la domanda mirava in sostanza a sindacare scelte politiche dello Stato.
art. 2 Cost.
Invocato dalla ricorrente per ricondurre la sovranità tra i diritti inviolabili, ma la Corte ha escluso che la pretesa dedotta riguardasse un diritto inviolabile tutelabile in giudizio.
art. 11 Cost.
Letto come norma che consente limitazioni di sovranità necessarie alla pace e alla giustizia tra le Nazioni; la Corte ha ritenuto che la censura investisse, in realtà, la scelta politica di adesione ai trattati europei, non sindacabile dal giudice.
art. 47 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sovranità monetaria; la Corte non ha ravvisato una posizione soggettiva tutelabile in termini di diritto al controllo giurisdizionale delle scelte di politica monetaria.
art. 243 c.p.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la punibilità della cessione di sovranità, ma il testo non mostra alcun accoglimento di tale tesi.
art. 7, comma 1, c.p.a.
Richiamato come espressione del principio di insindacabilità degli atti politici; la Corte lo utilizza per ribadire che le scelte legislative e politiche sono sottratte al sindacato giurisdizionale.
art. 2043 c.c.
Richiamato nel quadro della pretesa risarcitoria; la Corte esclude che il corretto esercizio del potere legislativo, libero nei fini, possa integrare un illecito risarcibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Utilizzato come base per la cassazione senza rinvio in presenza di difetto assoluto di giurisdizione.
artt. 1, 11 e 47 Cost.
Richiamati congiuntamente dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della cessione di sovranità e la lesione della sovranità popolare e monetaria.
Massime di principio
- Il difetto assoluto di giurisdizione sussiste quando la domanda non è conoscibile, in astratto, da alcun giudice, perché pretende un sindacato sulle scelte sovrane o politiche dello Stato e non la tutela di una posizione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento.
- Non è giustiziabile la domanda che, anche se formulata in termini di accertamento o risarcimento, mira sostanzialmente a contestare il "quando" e il "quomodo" dell'esercizio della funzione legislativa o di scelte di politica monetaria e di adesione a trattati internazionali.
- La libertà nei fini dell'atto legislativo esclude, di regola, la configurabilità di un illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. quando la censura investa il contenuto politico della scelta pubblica e non una specifica violazione di diritto soggettivo.
- La qualificazione della domanda deve avvenire in base al petitum sostanziale: se la richiesta di risarcimento è solo conseguenza di una pretesa sostanziale volta a rimettere in discussione scelte sovrane, l'azione resta sottratta alla cognizione giurisdizionale.
- Il difetto assoluto di giurisdizione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
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