Sentenza n. 260/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di conguagli dei canoni demaniali marittimi e della relativa imposta regionale per le annualità 2015-2025, nonché gli atti presupposti e i quadri sinottici di ricalcolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti e vigilanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la richiesta regionale di pagamento di complessivi euro 81.375,69, fondata sulla rideterminazione dei canoni per l’esclusione del frazionamento stagionale relativamente alle strutture mantenute per tutto l’anno e per l’applicazione dei valori OMI alle annualità anteriori al 2020. Ha dedotto: difetto di motivazione sui criteri di calcolo e sulla modifica della consistenza delle pertinenze; prescrizione quinquennale dei canoni; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990; erronea applicazione degli artt. 29 e 49 del Codice della navigazione e dell’atto di incameramento del 1985; difetto di istruttoria quanto all’utilizzazione annuale delle opere, alla loro qualificazione e alla destinazione commerciale; mancata applicazione della disciplina agevolativa prevista dall’art. 100, comma 7, d.l. 104/2020; ulteriori censure sui valori OMI, sulle superfici considerate, sulla vetustà dei manufatti e sull’applicabilità del canone annuale ai manufatti amovibili. Con motivi aggiunti ha chiesto anche il rimborso di euro 6.367,58 sui canoni già versati e ha formulato domanda cautelare. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990, sostenendo che l’esercizio tardivo della vigilanza le avrebbe impedito di definire la posizione pagando il 30% delle somme richieste ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. 104/2020.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure. Ha applicato l’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., secondo cui la giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti di concessione di beni pubblici non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. La controversia riguarda esclusivamente la rideterminazione di canoni concessori e le conseguenze patrimoniali del rapporto, senza l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale sulla concessione. L’amministrazione si è limitata ad applicare criteri normativi vincolati, verificando presupposti fattuali quali la consistenza delle opere, la destinazione d’uso, la loro amovibilità o inamovibilità e l’utilizzazione stagionale o annuale, per poi effettuare operazioni aritmetiche. Anche le questioni sull’interpretazione delle norme, delle clausole del Modello LCD, sulla prescrizione e sulla debenza dei canoni attengono a posizioni di diritto soggettivo e spettano al giudice ordinario. La giurisdizione ordinaria comprende inoltre le questioni relative all’adempimento o inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie. Il TAR ha indicato il giudice ordinario ai fini della translatio iudicii ex art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate; il contributo unificato resta definitivamente a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di concessione di beni pubblici non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, salvo che la controversia coinvolga l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell’amministrazione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, mediante translatio iudicii, entro il termine previsto dalla norma.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda risarcitoria per il ritardo nell’esercizio dei poteri di vigilanza segue la giurisdizione ordinaria quando è collegata a una controversia patrimoniale relativa a canoni e corrispettivi di una concessione, in assenza di esercizio di potere autoritativo.
art. 100, comma 7, d.l. 104/2020, convertito nella l. 126/2020
“i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto [...] concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, mediante il versamento in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 % delle somme richieste”
La norma è stata richiamata dalla ricorrente quale fondamento della pretesa risarcitoria, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicabilità nel merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative a canoni, indennità e altri corrispettivi dovuti nell’ambito di una concessione di beni pubblici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e non implicano l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell’amministrazione.
- La controversia sulla rideterminazione dei canoni concessori spetta al giudice ordinario quando l’amministrazione si limita ad applicare criteri normativi vincolati e a verificare presupposti fattuali, quali consistenza, destinazione d’uso, amovibilità o inamovibilità e utilizzazione stagionale o annuale dei beni, effettuando poi calcoli aritmetici.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva sui rapporti di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie concernenti canoni e corrispettivi per il solo fatto che l’amministrazione abbia svolto attività di vigilanza o abbia adottato un atto di richiesta di pagamento.
- Le questioni sull’interpretazione delle norme applicabili al rapporto concessorio e delle clausole dell’atto di concessione, nonché quelle sulla prescrizione della pretesa creditoria, rientrano nella giurisdizione ordinaria quando incidono sulla debenza di canoni in un rapporto paritetico.
- La giurisdizione ordinaria sulle controversie patrimoniali relative ai corrispettivi della concessione comprende anche le questioni inerenti all’adempimento o all’inadempimento del rapporto e le conseguenti pretese risarcitorie, quando non sia in discussione l’esercizio di un potere autoritativo.
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