Cassazione Civile, Ordinanza n. 20432/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una socia di una società a responsabilità limitata in liquidazione ha proposto reclamo ex art. 18 l.f. contro la sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della società. La corte d'appello ha rigettato il reclamo rilevando, da un lato, che la rinuncia agli atti dei creditori istanti era intervenuta solo nel corso del giudizio di reclamo, quindi dopo la dichiarazione di fallimento, e quindi era irrilevante; dall'altro, che la società presentava i requisiti di fallibilità e uno stato di insolvenza desumibile dai bilanci, dai ricavi e dall'esistenza di debiti tributari. Con il ricorso per cassazione la socia ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 6 l.f., sostenendo che la rinuncia dei creditori istanti, pur successiva alla sentenza di fallimento ma intervenuta nel giudizio di reclamo, avrebbe dovuto impedire il mantenimento della procedura, trattandosi di condizione dell'apertura del fallimento e non essendo consentito un fallimento d'ufficio; 2) violazione dell'art. 5 l.f., contestando la valutazione dell'insolvenza, in particolare l'esclusione dei crediti verso i soci dagli elementi attivi del patrimonio sociale e la mancata considerazione dell'asserita liquidità rispetto alle passività correnti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, secondo un orientamento consolidato, il primo motivo perché la rinuncia agli atti dei creditori istanti assume rilievo solo se anteriore alla dichiarazione di fallimento; se successiva, resta irrilevante, salvo il diverso caso in cui si provi l'estinzione del credito con data certa anteriore al fallimento. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la valutazione dello stato di insolvenza della società in liquidazione, compiuta dal giudice di merito sulla base degli attivi effettivamente realizzabili e dei debiti scaduti, è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. La Corte ha inoltre rilevato che nel caso concreto risultavano debiti non pagati e debiti fiscali, mentre le censure non confrontavano criticamente l'accertamento di merito. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
norma che disciplina il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 19 l.f.
richiamato per la sospensione della liquidazione dell'attivo in pendenza del reclamo.
art. 6 l.f.
invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della rinuncia dei creditori istanti; la Corte ne esclude l'interpretazione estensiva proposta.
art. 5 l.f.
la nozione di insolvenza va verificata in concreto e, per la società in liquidazione, con criterio patrimoniale e riferimento all'attivo effettivamente realizzabile.
art. 1 l.f.
richiamato per affermare la sussistenza dei requisiti di fallibilità della società.
art. 2704 c.c.
richiamato in relazione alla necessità di data certa per rendere opponibile l'estinzione del credito anteriore al fallimento.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
utilizzato come base dell'inammissibilità del primo motivo, perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
l. 228/12
richiamata quale modifica normativa dell'art. 13 d.P.R. 115/02.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento rilevano, di regola, solo i fatti esistenti al momento dell'apertura della procedura; i fatti sopravvenuti non sono idonei a incidere sulla legittimità della dichiarazione già pronunciata.
- La rinuncia agli atti dei creditori istanti è rilevante ai fini del venir meno della sentenza di fallimento solo se interviene prima della dichiarazione di fallimento; se è successiva, è tendenzialmente irrilevante, salvo che si dimostri l'estinzione del credito con data certa anteriore al fallimento.
- Per la società in liquidazione, lo stato di insolvenza va accertato con criterio patrimoniale, verificando se l'attivo effettivamente realizzabile sia idoneo a soddisfare integralmente e tempestivamente i creditori, senza attribuire rilievo decisivo a meri impegni dei soci non ancora tradotti in risorse effettive.
- La valutazione dello stato di insolvenza e della sufficienza dell'attivo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura non si confronta specificamente con gli accertamenti compiuti.
- Ai fini dell'inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso che si limiti a riproporre una tesi già ripetutamente disattesa dalla giurisprudenza consolidata, senza argomenti nuovi, è inammissibile.
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