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Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 9792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato l'illegittimità degli avvisi di ingiunzione richiesti all'avv. A.A. per il contributo di bonifica relativo alle annualità 2008 e 2009. La CTR aveva ritenuto che il Consorzio non avesse assolto l'onere di produrre il decreto ministeriale di delimitazione del perimetro di contribuenza (la semplice produzione del piano di classifica non è sufficiente), rilevando che la delimitazione del perimetro è distinta dalla classificazione dei comprensori e che la presunzione del beneficio riguarda solo gli immobili compresi nel perimetro di contribuenza. Il Consorzio ha dedotto errori di diritto e di valutazione probatoria, sostenendo che il perimetro coincidesse col piano di classifica e contestando la ripartizione dell'onere della prova.

La decisione

Estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente al ricorso in Cassazione (atto del 15.02.2023 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale). La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ha disposto la compensazione delle spese processuali e ha chiarito che non si applica l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002 per i casi di rinuncia. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle questioni sostanziali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamata nel motivo di cassazione per censurare la motivazione di merito; non decisiva nella pronuncia di estinzione.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato fra le norme processuali oggetto di censura del ricorrente, senza effetto per l'estinzione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamata nel primo motivo, senza rilievo sostanziale nella decisione di estinzione.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul riparto dell'onere della prova; i giudici di merito avevano ritenuto che l'onere di provare l'inclusione nel perimetro e il beneficio diretto gravasse sul Consorzio, e il ricorrente contestava tale attribuzione probatoria.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 3 e art. 17, comma 1

    Normativa storica sulla delimitazione dei comprensori e sulla contribuenza; la CTR ha interpretato che la delimitazione del perimetro di contribuenza sia distinta dalla mera classificazione prevista dal piano di classifica.

  • L.R. Toscana 5 maggio 1994, n. 34, art. 15 comma 2 e art. 16

    Richiamata dal Consorzio per sostenere che il perimetro può coincidere col comprensorio/piano di classifica; i giudici di merito hanno però ritenuto che il perimetro richieda una specifica delimitazione.

  • L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 (linee guida)

    Richiamata dal Consorzio per affermare che il perimetro può coincidere o essere interno al comprensorio; non ha però impedito la decisione di merito che richiedeva prova documentale specifica del perimetro.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso, correttamente effettuata dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamata nel testo per illustrare effetti e responsabilità in caso di rinuncia; la nuova formulazione incide sulla condanna alle spese ma non impedisce l'estinzione.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    Richiamato come norma influente sul ruolo nomofilattico della Corte e sulle possibilità alternative di definizione del giudizio; non ha impedito l'estinzione per rinuncia.

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 75, comma 2; L. 9 agosto 2013, n. 98

    Richiamati ai fini della decorrenza delle norme processuali applicabili al giudizio di cassazione e alla rinuncia.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicata per motivare la compensazione delle spese di lite, in considerazione della transazione intervenuta tra le parti.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater; L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente in impugnazione non si applica in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di misura sanzionatoria interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, se effettuata dalla parte e dal suo difensore con mandato speciale, provoca l'estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata senza necessità di accettazione da parte della controparte.
  • In caso di rinuncia la Corte può compensare le spese processuali; l'accettazione della rinuncia da parte della controparte rileva solo ai fini della liquidazione delle spese.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002 in caso di impugnazione soccombente non si applica quando il ricorrente rinuncia al ricorso, trattandosi di una misura di stretta interpretazione.
  • Sulle questioni sostanziali in materia di contributo di bonifica: il Consorzio che pretende il pagamento deve fornire la prova documentale adeguata dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza (decreto o atto di delimitazione); la mera produzione del piano di classifica non sempre è considerata sufficiente per dimostrare l'effettiva appartenenza al perimetro.
  • La delimitazione del perimetro di contribuenza è un'operazione distinta dalla classificazione del comprensorio e costituisce elemento decisivo per l'applicazione della presunzione di beneficio e quindi per l'esigibilità del contributo di bonifica.
  • Il riparto dell'onere della prova in tema di contribuzioni: in assenza di prova documentale del Consorzio circa il perimetro e il beneficio sul fondo, il contribuente può ottenere accoglimento della propria eccezione; se il Consorzio produce documenti che dimostrano l'inclusione, l'onere può spostarsi sul contribuente per dimostrare l'assenza del beneficio.

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