Cassazione Penale, Sentenza n. 33172/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Trieste aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad Ayoub Cheghib dal GIP di Udine (sentenza n. 92/2022) perché, entro cinque anni dal passaggio in giudicato, il condannato era stato nuovamente condannato per un fatto anteriore e la pena cumulata superava i limiti dell'art. 163 cod. pen. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo che risultava irrintracciabile e che la notifica dell'avviso d'udienza era stata effettuata al difensore senza che fosse stato emesso il decreto di irreperibilità: le ricerche erano incomplete (non eseguite presso la residenza né il luogo di lavoro), nonostante il condannato fosse sottoposto a misura alternativa (affidamento in prova) con domicilio noto a Milano; perciò si era determinata una nullità di ordine generale e violazione del contraddittorio, richiedendo l'annullamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che per emettere il decreto di irreperibilità le ricerche devono essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. e che il decreto è un atto formale insostituibile anche nella fase esecutiva. Il Tribunale di Trieste ha omesso gli adempimenti prodromici (decreto di irreperibilità e ricerche complete) e ha disposto una notifica irregolare, violando il contraddittorio: si è configurata una nullità assoluta di ordine generale. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Regola la procedura davanti al giudice dell'esecuzione e l'udienza in camera di consiglio per provvedimenti esecutivi; invocata come norma procedurale collegata al processo esecutivo seguito dal Tribunale di Trieste.
art. 127 cod. proc. pen.
Norma in tema di notificazioni e comunicazioni nel processo penale; citata dal ricorrente tra le norme la cui violazione è stata lamentata.
art. 171 cod. proc. pen.
Prevede modalità e responsabilità nelle notificazioni; richiamata a supporto dell'argomentazione sulla correttezza della notifica.
art. 159 cod. proc. pen.
Indica i luoghi dove effettuare le ricerche per accertare la residenza o reperibilità del destinatario di una notifica; la Corte interpreta che le ricerche previste devono essere eseguite cumulativamente e non in modo parziale o alternativo.
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti per la sospensione dell'esecuzione della pena; nel caso è stato richiamato per motivare la revoca quando la pena cumulata supera i limiti stabiliti.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Individua cause di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che la violazione del contraddittorio per notifica irregolare integri una nullità assoluta di ordine generale.
art. 179 cod. proc. pen.
Collegato alle cause di nullità da cui deriva l'applicazione delle regole di annullamento e rinvio; la Corte richiama la necessità di annullamento in presenza di nullità assolute che incidono sul contraddittorio.
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano l'effetto dell'annullamento in cassazione e la misura del rinvio per nuovo giudizio; applicate per disporre l'annullamento con rinvio quando risulta una nullità che ha impedito il contraddittorio.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente il sindacato di legittimità per "error in procedendo"; la Corte ha effettuato un esame pieno, estendibile anche al fatto, quando è dedotto un vizio procedurale mediante ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Per dichiarare l'irreperibilità e procedere alla notifica tramite difensore è necessario prima emettere il decreto di irreperibilità dopo ricerche complete e cumulative nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.; la mancata emissione determina violazione del contraddittorio.
- Le ricerche previste dall'art. 159 vanno eseguite cumulativamente (residenza, dimora abituale, luogo di lavoro, domicilio ecc.), non alternativamente né parzialmente; omissioni formano vizio procedurale rilevante.
- La notifica al difensore senza il decreto di irreperibilità in presenza di residenza o domicilio conosciuti può essere invalida e generare nullità assoluta di carattere generale ex art. 178 lett. c).
- Se in cassazione si deduce un "error in procedendo" relativo alla mancanza di atti prodromici o alla violazione del contraddittorio, il giudice di legittimità può effettuare un sindacato pieno anche sui fatti e disporre annullamento con rinvio.
- Quando il destinatario è sottoposto a misure alternative (es. affidamento in prova) occorre che le forze di polizia tengano conto dei domicili noti e compiano verifiche adeguate prima di dichiarare l'irreperibilità.
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