Cassazione Penale, Sentenza n. 38160/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato per vari capi le condanne per truffa e partecipazione ad associazione per delinquere (capo A) e aveva dichiarato estinti alcuni reati. Le censure principali sono: insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere (art.416 c.p.), contestando che la ripetitività del modus operandi e la ripartizione dei ruoli non dimostrino una struttura associativa stabile; inaffidabilità dei riconoscimenti fotografici e quindi della prova relativa alle singole truffe (art.640 c.p.); errato diniego delle circostanze attenuanti generiche e di speciale tenuità del danno (artt.62, 62-bis, 61 n.7 c.p.) e conseguente eccessiva commisurazione della pena; vizi di motivazione sulle ragioni della recidiva e della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorsi sono in gran parte riproposizione pedissequa delle doglianze già formulate in appello senza una specifica e autonoma critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, risultando generici e non confrontati con le argomentazioni della Corte territoriale. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello avesse esaminato e respinto le censure in modo congruo (valutando serialità del modus operandi, ruoli, struttura organizzativa elementare e arco temporale come elementi indicativi di associazione). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi dell'associazione (stabilità del vincolo, ripartizione dei ruoli, struttura organizzativa anche se semplice e progetto criminoso indeterminato) sulla base della valutazione complessiva dei reati-fine; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e i rilievi dei ricorrenti generici.
art. 640 cod. pen. (truffa)
La contestazione riguardava l'affidabilità dei riconoscimenti fotografici usati come prova delle singole truffe; la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli elementi istruttori e la Cassazione non ha ritenuto la valutazione meritevole di riesame in sede di legittimità.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
I ricorrenti deducevano l'errato diniego delle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha motivato il diniego con l'assenza di elementi positivi da valutare e la Cassazione ha ritenuto la motivazione conforme agli standard di merito.
art. 61 n.7 cod. pen. (circostanze aggravanti relative al danno)
La valutazione sulla speciale tenuità del danno è stata affrontata dalla Corte d'appello per singoli reati, che ha escluso la tenuità per la misura e le caratteristiche del danno; la Cassazione ha ritenuto questa valutazione non censurabile in sede di legittimità.
artt. 99 e 133 cod. pen. (recidiva e determinazione della pena)
La Corte territoriale ha accertato la recidiva e ha motivato gli aumenti di pena e la misura complessiva, valutazioni ritenute legittime dalla Cassazione che ha escluso vizi di motivazione tali da legittimare il ricorso.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Richiama il vizio per mancata specificità della critica: la Cassazione ha applicato il principio secondo cui i motivi che riproducono senza specificità le doglianze dell'appello sono inammissibili.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (formalità degli atti d'impugnazione)
La sentenza richiama l'obbligo che i motivi di impugnazione specifichino ragioni di diritto e elementi di fatto a sostegno; la riproduzione apodittica dei motivi d'appello porta all'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Massime di principio
- La Cassazione rigetta i ricorsi che si limitano a ripetere le doglianze già sollevate in appello senza un'autonoma, specifica e argomentata critica alla motivazione del giudice di merito.
- Per la configurabilità dell'associazione per delinquere non è necessario un'organizzazione complessa: una struttura semplice ma stabile, la ripartizione di ruoli, la serialità dei reati e l'arco temporale possono costituire elementi probatori validi a condizione che siano motivati nel loro insieme.
- I rilievi sulla qualità delle prove (es. riconoscimenti fotografici) devono essere specificamente confrontati con la motivazione di merito; la mera insinuazione di inaffidabilità non è sufficiente in Cassazione.
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti (generiche o tenuità del danno) richiede l'allegazione e la dimostrazione di elementi fattuali concreti e positivi; la valutazione negativa di merito è difficilmente rivedibile in sede di legittimità.
- Nel formulare appello e ricorso in Cassazione è essenziale confrontarsi punto per punto con la motivazione resa dal giudice di merito, indicando esattamente quali argomentazioni si ritengono errate e perché, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38125/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38127/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38128/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38129/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38130/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38131/2024 del 17/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →