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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38160/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato per vari capi le condanne per truffa e partecipazione ad associazione per delinquere (capo A) e aveva dichiarato estinti alcuni reati. Le censure principali sono: insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere (art.416 c.p.), contestando che la ripetitività del modus operandi e la ripartizione dei ruoli non dimostrino una struttura associativa stabile; inaffidabilità dei riconoscimenti fotografici e quindi della prova relativa alle singole truffe (art.640 c.p.); errato diniego delle circostanze attenuanti generiche e di speciale tenuità del danno (artt.62, 62-bis, 61 n.7 c.p.) e conseguente eccessiva commisurazione della pena; vizi di motivazione sulle ragioni della recidiva e della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorsi sono in gran parte riproposizione pedissequa delle doglianze già formulate in appello senza una specifica e autonoma critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, risultando generici e non confrontati con le argomentazioni della Corte territoriale. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello avesse esaminato e respinto le censure in modo congruo (valutando serialità del modus operandi, ruoli, struttura organizzativa elementare e arco temporale come elementi indicativi di associazione). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi dell'associazione (stabilità del vincolo, ripartizione dei ruoli, struttura organizzativa anche se semplice e progetto criminoso indeterminato) sulla base della valutazione complessiva dei reati-fine; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e i rilievi dei ricorrenti generici.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La contestazione riguardava l'affidabilità dei riconoscimenti fotografici usati come prova delle singole truffe; la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli elementi istruttori e la Cassazione non ha ritenuto la valutazione meritevole di riesame in sede di legittimità.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    I ricorrenti deducevano l'errato diniego delle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha motivato il diniego con l'assenza di elementi positivi da valutare e la Cassazione ha ritenuto la motivazione conforme agli standard di merito.

  • art. 61 n.7 cod. pen. (circostanze aggravanti relative al danno)

    La valutazione sulla speciale tenuità del danno è stata affrontata dalla Corte d'appello per singoli reati, che ha escluso la tenuità per la misura e le caratteristiche del danno; la Cassazione ha ritenuto questa valutazione non censurabile in sede di legittimità.

  • artt. 99 e 133 cod. pen. (recidiva e determinazione della pena)

    La Corte territoriale ha accertato la recidiva e ha motivato gli aumenti di pena e la misura complessiva, valutazioni ritenute legittime dalla Cassazione che ha escluso vizi di motivazione tali da legittimare il ricorso.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Richiama il vizio per mancata specificità della critica: la Cassazione ha applicato il principio secondo cui i motivi che riproducono senza specificità le doglianze dell'appello sono inammissibili.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (formalità degli atti d'impugnazione)

    La sentenza richiama l'obbligo che i motivi di impugnazione specifichino ragioni di diritto e elementi di fatto a sostegno; la riproduzione apodittica dei motivi d'appello porta all'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

Massime di principio

  • La Cassazione rigetta i ricorsi che si limitano a ripetere le doglianze già sollevate in appello senza un'autonoma, specifica e argomentata critica alla motivazione del giudice di merito.
  • Per la configurabilità dell'associazione per delinquere non è necessario un'organizzazione complessa: una struttura semplice ma stabile, la ripartizione di ruoli, la serialità dei reati e l'arco temporale possono costituire elementi probatori validi a condizione che siano motivati nel loro insieme.
  • I rilievi sulla qualità delle prove (es. riconoscimenti fotografici) devono essere specificamente confrontati con la motivazione di merito; la mera insinuazione di inaffidabilità non è sufficiente in Cassazione.
  • La richiesta di riconoscimento di attenuanti (generiche o tenuità del danno) richiede l'allegazione e la dimostrazione di elementi fattuali concreti e positivi; la valutazione negativa di merito è difficilmente rivedibile in sede di legittimità.
  • Nel formulare appello e ricorso in Cassazione è essenziale confrontarsi punto per punto con la motivazione resa dal giudice di merito, indicando esattamente quali argomentazioni si ritengono errate e perché, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.

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