Cassazione Civile, Ordinanza n. 19515/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società editoriale)
La controversia
Un ex calciatore di grande notorietà, poi anche parlamentare e sottosegretario, aveva convenuto in giudizio una società editoriale lamentando l'illegittima utilizzazione, in una serie di DVD a contenuto storico-sportivo e in alcune medaglie commemorative, della propria immagine e di frammenti di interviste. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto illecita, tra l'altro, la diffusione di fotografie che lo ritraevano non in azione di gioco e non in divisa sportiva, condannando l'editore al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo che l'esimente della notorietà ex art. 97 l.d.a. fosse limitata al solo contesto sportivo in cui la celebrità era nata. In cassazione l'editore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 10 c.c. e 97 l.d.a., sostenendo che la notorietà del personaggio e la finalità informativa, didattico-culturale dell'opera rendevano lecita la pubblicazione delle immagini anche fuori dall'azione di gioco, purché non offensive e non usate per fini pubblicitari; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2043 c.c. e 158 l.d.a., motivo però rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente alla parte in cui la Corte territoriale aveva escluso l'esimente solo perché le fotografie ritraevano il personaggio in abiti borghesi o in contesti accessori rispetto all'attività sportiva. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, perché riesamini la liceità delle fotografie alla luce del principio secondo cui la notorietà del personaggio consente la diffusione anche di immagini che lo ritraggono in attività accessorie o connesse alla sua fama, salvo il rispetto della riservatezza e il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine. È stato invece lasciato fermo, per difetto di specifiche censure, il segmento decisionale relativo alla fotografia stilizzata sulla brochure, mentre il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 10 c.c.
Tutela l'immagine della persona e consente inibitoria e risarcimento quando la pubblicazione avvenga fuori dei casi consentiti dalla legge o con pregiudizio a decoro e reputazione; il rinvio alle norme speciali impone di verificare i casi di liceità dell'uso dell'immagine.
art. 96 l.d.a.
Il ritratto non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso della persona ritratta, salvo le eccezioni previste dall'art. 97 l.d.a.
art. 97 l.d.a.
L'assenza di consenso è superabile quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà o da altre ragioni tipiche, ma la deroga va interpretata in modo non restrittivo al solo contesto originario della celebrità; resta escluso lo sfruttamento pubblicitario dell'immagine e va comunque rispettata la sfera privata e il decoro.
art. 360 c.p.c., n. 3
È il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 2043 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito, in tema di responsabilità aquiliana e risarcimento del danno.
art. 158 l.d.a.
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito, in relazione al risarcimento del danno per violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.
art. 21 Cost.
Richiamato per fondare il rilievo costituzionale del diritto di cronaca e dell'informazione.
art. 2 Cost.
Richiamato quale base costituzionale della tutela della persona, della riservatezza e dell'immagine.
art. 8 CEDU
Richiamato nel quadro dei diritti alla riservatezza e all'oblio.
art. 10 CEDU
Richiamato nel bilanciamento tra privacy e libertà di espressione/informazione.
artt. 136, 137 e 139 d.lgs. 196/2003
Richiamati per il trattamento dei dati personali a fini giornalistici e per il principio di essenzialità dell'informazione, con possibilità di trattare dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso comportamenti in pubblico.
art. 384 c.p.c.
È la base per enunciare il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio.
Massime di principio
- L'esimente della notorietà prevista per la riproduzione dell'immagine non si esaurisce nel solo momento in cui il soggetto pubblico esercita l'attività che lo ha reso celebre: può estendersi anche a immagini che lo ritraggono in attività accessorie o connesse, quando tali immagini rientrino nel cono di interesse pubblico legato alla sua figura.
- La liceità della pubblicazione dell'immagine di un personaggio noto va valutata non in modo atomistico e formalistico, ma verificando se la divulgazione sia funzionale a esigenze di informazione, documentazione o rievocazione di fatti di interesse pubblico, nel rispetto della continenza e della riservatezza.
- La finalità commerciale dell'editore non coincide automaticamente con uno sfruttamento commerciale illecito dell'immagine: è illecito l'uso propagandistico o promozionale dell'immagine per vendere prodotti o servizi, non la sua inserzione in un'opera informativa o documentaria venduta sul mercato.
- Anche in presenza di notorietà, restano esclusi dall'esimente i ritratti collocati in contesti privati o comunque avulsi da qualunque collegamento con l'attività che ha generato la celebrità, ove il soggetto abbia legittimamente esercitato il proprio diritto alla riservatezza.
- La pubblicazione di fotografie a corredo di un'opera o di un servizio informativo richiede una verifica concreta dello specifico interesse pubblico alla loro divulgazione e della loro essenzialità rispetto alla narrazione complessiva.
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