Sentenza n. 42/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, notificata in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento Centro Diurno di Castellaneta afferente al Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. di Taranto (Lotto 10; CIG: 7615172EB8), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno in €2,51per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2022 sino al 30 settembre 2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno, in €11,97, dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97(omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66(omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92(omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; - della nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto –Dipartimento di Salute Mentale-, del 6 febbraio 2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 - provvedimenti consequenziali”; - della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto - Dipartimento di Salute Mentale del 6 febbraio 2025; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. nonché ove necessario, per la disapplicazione -del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; -del contratto di Repertorio n. 1282 del 24 giugno 2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “inogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 15 ottobre 2025 e depositati il 17 ottobre 2025: oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale, per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento: -della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025del 05.08.2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 –Integrazione registrazione di spesa anno 2025”, nella parte in cui, con specifico riferimento al Centro Diurno di Castellaneta afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 10; CIG: 7615172EB8), delibera di registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 –Bilancio 2025” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; nonché ove necessario e per quanto di interesse -della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025 dell’A.S.L. TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025”; -della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025 dell’A.S.L. TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Adeguamenti tariffari –richiesta estremi delle fatture di riferimento”; - della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell'ASL di Taranto che ha determinato gli adeguamenti delle rette e le nuove tariffe per la gestione di un Centro Diurno psichiatrico, nonché gli atti consequenziali e la successiva integrazione dell’impegno di spesa per il 2025
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria del lotto relativo alla gestione di un Centro Diurno di salute mentale, ha contestato la deliberazione con cui l’ASL ha recepito gli incrementi tariffari regionali previsti dalle D.G.R. Puglia n. 1085/2021 e n. 1490/2022, quantificando gli adeguamenti mediante detrazione, oltre che della quota relativa alla locazione e manutenzione dell’immobile, anche dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione. Ha dedotto, in via principale, la nullità per difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che la determinazione delle tariffe spettasse esclusivamente alla Regione; in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 9 del Regolamento regionale Puglia n. 11/2008, delle citate deliberazioni regionali e dell’art. 6 del contratto d’appalto, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e motivazione assente o apparente. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento degli interessi moratori ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 231/2002, l’illegittimità derivata degli impegni di spesa, la nota con cui l’ASL aveva impartito le modalità di fatturazione e gli atti successivi relativi al 2025. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla corretta revisione del prezzo e alla corretta quantificazione delle nuove tariffe, con condanna dell’ASL al pagamento delle somme dovute. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità per mancata impugnazione di una clausola contrattuale presupposta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. In via preliminare ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia rientri nella materia della revisione dei prezzi dei contratti pubblici prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. La controversia non riguardava il mero adempimento di un’obbligazione contrattuale già precisamente quantificata, ma la legittimità del procedimento con cui l’amministrazione aveva determinato l’adeguamento del corrispettivo; nella giurisdizione esclusiva rientrano sia l’an sia il quantum della revisione, anche quando la pretesa revisionale trovi fondamento in una clausola contrattuale. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione relativa alla mancata impugnazione dell’art. 3, comma 2, del contratto, poiché le censure di merito erano infondate. Ha escluso il difetto assoluto di attribuzione dell’ASL: l’azienda sanitaria non aveva autonomamente rideterminato le tariffe regionali, ma aveva applicato alle tariffe massime stabilite dalla Regione il meccanismo previsto dal capitolato speciale e dal contratto. Ha ritenuto legittima la detrazione dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione, oltre alla quota di locazione e manutenzione, poiché l’art. 2 del capitolato prevedeva espressamente tale modalità di calcolo e l’art. 6 del contratto faceva salvi i provvedimenti regionali in materia senza escludere l’applicazione delle clausole di gara. Il Regolamento regionale n. 11/2008 e le D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022 individuavano tariffe massime regionali, ma non vietavano l’applicazione della decurtazione contrattualmente prevista. È stata quindi ritenuta legittima la quantificazione degli incrementi, pari a circa euro 2,50 per il periodo decorrente dalla D.G.R. n. 1085/2021 e a euro 11,97 per il periodo decorrente dalla D.G.R. n. 1490/2022. Sono state respinte anche le censure relative agli interessi moratori, alla illegittimità derivata degli impegni di spesa, agli atti consequenziali e alle pretese di ricalcolo e condanna. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
"revisione del prezzo e ... adeguamento o revisione dei prezzi"
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi comprende sia le questioni relative all’an sia quelle relative al quantum della pretesa revisionale, anche quando la revisione derivi da una previsione contrattuale.
art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto
"applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n. 1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)"
La clausola consente di calcolare il corrispettivo mediante detrazione, dalla tariffa massima regionale, della quota relativa alla locazione dell’immobile, maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione.
art. 5, comma 4, del contratto Rep. n. 1282/2021
"L'importo a base di gara, non rappresenta un vincolo per la A.S.L. che corrisponderà l'importo di €82,88 ... al giorno per ciascun ospite ... con le decurtazioni previste dall'art. 2 del Capitolato d'oneri"
La clausola individua il corrispettivo contrattuale del Centro Diurno e richiama espressamente le decurtazioni previste dal capitolato.
art. 6 del contratto Rep. n. 1282/2021
"Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia."
Il prezzo è fisso e invariabile, salvo gli adeguamenti derivanti dai provvedimenti regionali; la clausola non esclude l’applicazione delle modalità di calcolo e delle decurtazioni già previste dal capitolato.
art. 9 Regolamento regionale Puglia 8 luglio 2008, n. 11
"Dette tariffe saranno rivalutate, per quanto concerne le spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per quanto concerne le altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in misura pari al tasso di inflazione"
La disposizione disciplina la rivalutazione delle tariffe regionali, senza vietare l’applicazione delle decurtazioni previste dalla lex specialis del contratto di appalto.
art. 1 Regolamento regionale Puglia n. 11/2008
"le tariffe giornaliere ... sono ridefinite sulla base dei costi derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi"
La norma costituisce la base regolamentare per la ridefinizione regionale delle tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche.
art. 3, comma 3, Regolamento regionale Puglia n. 11/2008
"In caso di immobile di proprietà del gestore, ai fini della valorizzazione del bene in uso, la quota relativa al costo minimo di locazione viene mantenuta nella tariffa."
La disposizione disciplina il trattamento della quota di locazione nelle tariffe delle strutture.
art. 3 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per ottenere gli interessi moratori; la censura è stata respinta nel quadro delle contestazioni relative alla fatturazione e alla determinazione delle somme dovute.
D.G.R. Puglia n. 1085 del 30 giugno 2021
Ha previsto l’adeguamento delle tariffe massime giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche, fissando per i Centri Diurni la tariffa di euro 89,23 con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
D.G.R. Puglia n. 1490 del 28 ottobre 2022
Ha previsto ulteriori incrementi tariffari, fissando per i Centri Diurni la tariffa di euro 99,70 con decorrenza dal 1° ottobre 2022.
Massime di principio
- Nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici rientrano sia le controversie sull’an della revisione sia quelle sulla quantificazione del compenso, anche quando la pretesa revisionale trovi fondamento in una clausola contrattuale e non direttamente in una fonte normativa.
- Quando una stazione appaltante recepisce tariffe massime regionali e determina il corrispettivo dovuto applicando le modalità di calcolo e le decurtazioni previste dal capitolato e dal contratto, non esercita un potere di autonoma rideterminazione delle tariffe regionali e non incorre, per ciò solo, in difetto assoluto di attribuzione.
- Le tariffe massime stabilite da una disciplina regionale non impediscono l’applicazione delle decurtazioni previste dalla lex specialis e dal contratto d’appalto, se la normativa regionale non contiene un espresso divieto e il contratto richiama tali modalità di calcolo.
- La clausola contrattuale che rende il corrispettivo fisso e invariabile per la durata dell’appalto, facendo salvi i provvedimenti regolamentari regionali, consente l’adeguamento conseguente alle nuove tariffe regionali ma non elimina le modalità di quantificazione e le decurtazioni espressamente previste dal capitolato.
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