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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13445/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa di una società cooperativa in liquidazione per l’anno 2007, recuperando a tassazione costi ritenuti inesistenti perché relativi a fatture emesse da un fornitore qualificato come mera cartiera. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo validamente sottoscritto l’avviso di accertamento e infondate le eccezioni della contribuente sull’assenza di contraddittorio e sulla prova dell’effettività delle operazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza e dell’atto impositivo per difetto di valida delega di firma del funzionario che sottoscrisse l’avviso, nonché nullità dell’appello dell’Ufficio per difetto di sottoscrizione; (2) violazione delle regole su onere della prova, non contestazione e valutazione delle prove, sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato l’inesistenza oggettiva delle operazioni e che la documentazione prodotta dimostrasse l’effettività degli acquisti; (3) violazione della disciplina IVA e dell’onere probatorio, insistendo sul fatto che le operazioni di acquisto fossero reali e che la contribuente avesse acquistato in buona fede; (4) violazione dello Statuto del contribuente e della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, oltre alla dedotta omissione del contraddittorio endoprocedimentale e al tema dell’IRAP. In particolare, la ricorrente ha contestato che, alla data di notifica dell’avviso, fosse stata trasmessa la denuncia penale necessaria per il raddoppio dei termini.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi perché infondati o inammissibili, confermando che la sottoscrizione dell’avviso e dell’appello era legittima in quanto espressione di delega di firma e che le censure su effettività delle operazioni e riparto dell’onere probatorio tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha invece accolto, nei limiti della motivazione, il quarto motivo, ritenendo errata la CTR nel reputare sufficiente la mera astratta configurabilità del reato ai fini del raddoppio dei termini: per l’atto notificato il 19/11/2015 occorreva verificare se la denuncia ex art. 331 c.p.p. fosse stata trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. È stato invece escluso il vizio relativo al contraddittorio endoprocedimentale, poiché risultava un PVC notificato e non era stata dedotta la violazione del termine dilatorio di 60 giorni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della nullità dedotta della sentenza, ma la censura è stata respinta o dichiarata infondata/inammissibile nei motivi esaminati

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    la sottoscrizione dell’avviso può essere validamente compiuta da un delegato; la delega in questione è stata qualificata come delega di firma

  • art. 68 d.lgs. n. 300 del 1999

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    ritenuto non applicabile perché la delega per la sottoscrizione dell’avviso è delega di firma e non di funzioni

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sull’accertamento dei costi inesistenti; motivo poi inammissibile

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel secondo motivo sulla detraibilità IVA; motivo inammissibile

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma invocata a sostegno della contestazione sull’inesistenza delle operazioni e sulla prova contraria; motivo inammissibile o infondato nel merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha però dichiarato inammissibili le censure perché miravano a una rivalutazione dei fatti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia, ma senza accoglimento

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per la non contestazione; la Corte non ha accolto la censura

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    invocato nel quarto motivo per la dedotta mancanza di contraddittorio, ma la censura non è stata accolta

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    invocato nel quarto motivo; non decisivo ai fini dell’accoglimento

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    il rispetto del termine dilatorio, quando ricorrente, assorbe le questioni sul contraddittorio procedimentale

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    per i periodi precedenti al 2016, il raddoppio dei termini era collegato alla violazione che comporta obbligo di denuncia; per l’atto notificato nel 2015 occorre verificare la trasmissione tempestiva della notizia di reato

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    stessa disciplina dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 in tema di raddoppio dei termini per IVA

  • art. 331 c.p.p.

    la notizia di reato deve essere stata trasmessa ai fini del raddoppio dei termini, secondo la disciplina applicabile ratione temporis

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato come corpo normativo dei reati tributari rilevanti ai fini dell’obbligo di denuncia

  • art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015

    ha introdotto la regola secondo cui il raddoppio dei termini non opera se la denuncia è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015

    per gli atti notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 restano salvi gli effetti degli avvisi già notificati

  • art. 1, commi 130 e 131, l. n. 208 del 2015

    hanno riformulato gli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, eliminando la disciplina del raddoppio nei nuovi testi

  • art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015

    disciplina applicabile agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi precedenti opera la disciplina transitoria

  • art. 10 e art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    l’ufficio locale dell’Agenzia è parte processuale ed è rappresentato dal direttore o da altro preposto al reparto competente

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    sono stati evocati come norme di legittimità; le censure ex n. 5 sono state ritenute inammissibili o non autosufficienti

Massime di principio

  • La delega conferita al funzionario dell’amministrazione finanziaria per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni: essa realizza un decentramento interno e l’atto è imputabile all’organo delegante; non è quindi necessaria l’indicazione nominativa del delegato, purché la qualifica consenta di verificarne la corrispondenza con il sottoscrittore.
  • La validità dell’appello dell’ufficio non è esclusa, di regola, dalla mancata produzione di una specifica delega nominativa, quando il sottoscrittore sia il preposto al reparto competente e non sia provata l’usurpazione del potere di impugnare.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge, omesso esame o difetto motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che contesti il recupero a tassazione non può limitarsi a opporre documentazione generica o una ricostruzione alternativa dei fatti, ma deve confrontarsi con gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito; tuttavia il sindacato di legittimità resta limitato al controllo sulla corretta applicazione delle regole processuali e non sul merito del convincimento.
  • Per gli avvisi di accertamento notificati nel periodo di transizione antecedente alla completa riforma del 2015, il raddoppio dei termini richiede non solo la astratta configurabilità di un reato tributario, ma la trasmissione della notizia di reato entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento, secondo la disciplina temporale applicabile.
  • Il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni successivo al PVC, quando dovuto, assorbe le ulteriori questioni sul contraddittorio endoprocedimentale; in mancanza di specifica deduzione della sua violazione, non può essere affermata la nullità dell’atto per difetto di contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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