Cassazione Civile, Ordinanza n. 13445/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa di una società cooperativa in liquidazione per l’anno 2007, recuperando a tassazione costi ritenuti inesistenti perché relativi a fatture emesse da un fornitore qualificato come mera cartiera. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo validamente sottoscritto l’avviso di accertamento e infondate le eccezioni della contribuente sull’assenza di contraddittorio e sulla prova dell’effettività delle operazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza e dell’atto impositivo per difetto di valida delega di firma del funzionario che sottoscrisse l’avviso, nonché nullità dell’appello dell’Ufficio per difetto di sottoscrizione; (2) violazione delle regole su onere della prova, non contestazione e valutazione delle prove, sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato l’inesistenza oggettiva delle operazioni e che la documentazione prodotta dimostrasse l’effettività degli acquisti; (3) violazione della disciplina IVA e dell’onere probatorio, insistendo sul fatto che le operazioni di acquisto fossero reali e che la contribuente avesse acquistato in buona fede; (4) violazione dello Statuto del contribuente e della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, oltre alla dedotta omissione del contraddittorio endoprocedimentale e al tema dell’IRAP. In particolare, la ricorrente ha contestato che, alla data di notifica dell’avviso, fosse stata trasmessa la denuncia penale necessaria per il raddoppio dei termini.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi perché infondati o inammissibili, confermando che la sottoscrizione dell’avviso e dell’appello era legittima in quanto espressione di delega di firma e che le censure su effettività delle operazioni e riparto dell’onere probatorio tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha invece accolto, nei limiti della motivazione, il quarto motivo, ritenendo errata la CTR nel reputare sufficiente la mera astratta configurabilità del reato ai fini del raddoppio dei termini: per l’atto notificato il 19/11/2015 occorreva verificare se la denuncia ex art. 331 c.p.p. fosse stata trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. È stato invece escluso il vizio relativo al contraddittorio endoprocedimentale, poiché risultava un PVC notificato e non era stata dedotta la violazione del termine dilatorio di 60 giorni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della nullità dedotta della sentenza, ma la censura è stata respinta o dichiarata infondata/inammissibile nei motivi esaminati
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
la sottoscrizione dell’avviso può essere validamente compiuta da un delegato; la delega in questione è stata qualificata come delega di firma
art. 68 d.lgs. n. 300 del 1999
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
ritenuto non applicabile perché la delega per la sottoscrizione dell’avviso è delega di firma e non di funzioni
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sull’accertamento dei costi inesistenti; motivo poi inammissibile
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel secondo motivo sulla detraibilità IVA; motivo inammissibile
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
norma invocata a sostegno della contestazione sull’inesistenza delle operazioni e sulla prova contraria; motivo inammissibile o infondato nel merito
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha però dichiarato inammissibili le censure perché miravano a una rivalutazione dei fatti
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia, ma senza accoglimento
art. 115 c.p.c.
invocato per la non contestazione; la Corte non ha accolto la censura
art. 7 l. n. 212 del 2000
invocato nel quarto motivo per la dedotta mancanza di contraddittorio, ma la censura non è stata accolta
art. 10 l. n. 212 del 2000
invocato nel quarto motivo; non decisivo ai fini dell’accoglimento
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
termine dilatorio di sessanta giorni
il rispetto del termine dilatorio, quando ricorrente, assorbe le questioni sul contraddittorio procedimentale
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
per i periodi precedenti al 2016, il raddoppio dei termini era collegato alla violazione che comporta obbligo di denuncia; per l’atto notificato nel 2015 occorre verificare la trasmissione tempestiva della notizia di reato
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
stessa disciplina dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 in tema di raddoppio dei termini per IVA
art. 331 c.p.p.
la notizia di reato deve essere stata trasmessa ai fini del raddoppio dei termini, secondo la disciplina applicabile ratione temporis
d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come corpo normativo dei reati tributari rilevanti ai fini dell’obbligo di denuncia
art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015
ha introdotto la regola secondo cui il raddoppio dei termini non opera se la denuncia è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015
per gli atti notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 restano salvi gli effetti degli avvisi già notificati
art. 1, commi 130 e 131, l. n. 208 del 2015
hanno riformulato gli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, eliminando la disciplina del raddoppio nei nuovi testi
art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015
disciplina applicabile agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi precedenti opera la disciplina transitoria
art. 10 e art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
l’ufficio locale dell’Agenzia è parte processuale ed è rappresentato dal direttore o da altro preposto al reparto competente
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
sono stati evocati come norme di legittimità; le censure ex n. 5 sono state ritenute inammissibili o non autosufficienti
Massime di principio
- La delega conferita al funzionario dell’amministrazione finanziaria per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni: essa realizza un decentramento interno e l’atto è imputabile all’organo delegante; non è quindi necessaria l’indicazione nominativa del delegato, purché la qualifica consenta di verificarne la corrispondenza con il sottoscrittore.
- La validità dell’appello dell’ufficio non è esclusa, di regola, dalla mancata produzione di una specifica delega nominativa, quando il sottoscrittore sia il preposto al reparto competente e non sia provata l’usurpazione del potere di impugnare.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge, omesso esame o difetto motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che contesti il recupero a tassazione non può limitarsi a opporre documentazione generica o una ricostruzione alternativa dei fatti, ma deve confrontarsi con gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito; tuttavia il sindacato di legittimità resta limitato al controllo sulla corretta applicazione delle regole processuali e non sul merito del convincimento.
- Per gli avvisi di accertamento notificati nel periodo di transizione antecedente alla completa riforma del 2015, il raddoppio dei termini richiede non solo la astratta configurabilità di un reato tributario, ma la trasmissione della notizia di reato entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento, secondo la disciplina temporale applicabile.
- Il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni successivo al PVC, quando dovuto, assorbe le ulteriori questioni sul contraddittorio endoprocedimentale; in mancanza di specifica deduzione della sua violazione, non può essere affermata la nullità dell’atto per difetto di contraddittorio.
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