Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2441/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto somme retributive, interessi e contribuzione omessa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1096/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al pagamento di euro 2.319,63, oltre interessi, nonché al versamento della contribuzione omessa per il periodo dal 13 novembre 2021 al 30 dicembre 2021. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 26 marzo 2025; era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e, nonostante la successiva notifica dell’atto di precetto, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, essendo provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero, che non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del comando giudiziale, e gli ha ordinato di pagare euro 2.319,63, oltre interessi e accessori secondo quanto stabilito dal giudicato, nonché di versare la contribuzione omessa. Il termine per l’adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: sono stati posti a carico dell’amministrazione gli interessi legali calcolati sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo successivo alla notificazione della sentenza e fino all’integrale adempimento, comunque non oltre la scadenza del termine per l’adempimento spontaneo, decorso il quale subentrerà il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso costituisce, nel caso concreto, presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1284, quarto comma, cod. civ.

    È richiamato con riferimento alla misura degli interessi maturati sul credito riconosciuto dal giudicato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando siano provati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L’amministrazione intimata che non dimostri l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato può essere condannata dal giudice dell’ottemperanza a eseguire integralmente la prestazione dovuta, compresi gli obblighi contributivi espressamente accertati nel titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando l’inadempimento sia ingiustificato, gli adempimenti imposti dal giudicato non presentino particolare complessità e la misura non risulti manifestamente iniqua; essa può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.