Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 281/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso il 6/06/2022, notificato in forma esecutiva il 12/09/2022.

Giustizia amministrativa202300097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso recante il riconoscimento del credito della società

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso e notificato in forma esecutiva, lamentando il mancato integrale pagamento del credito. Nel corso della procedura è emersa la conclamata penuria di risorse finanziarie dell'Unione debitrice. Il commissario ad acta aveva provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio e al riparto delle somme tra i Comuni componenti, ma non aveva intrapreso iniziative cogenti nei loro confronti e ha chiesto al TAR di precisare i propri poteri per la riscossione coattiva. La ricorrente ha indicato, tra le possibili modalità di reperimento delle risorse, l'accertamento esecutivo patrimoniale o l'ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 784, l. 160/2019, eventuali azioni giudiziarie nei confronti dei Comuni aderenti o beneficiari dell'intervento e, in alternativa, l'attivazione della procedura di scioglimento dell'Unione per il mancato versamento dei contributi statutari. Ha inoltre evidenziato che l'Unione aveva approvato il rendiconto finale dell'opera e richiesto alla Regione Molise il saldo finale dell'intervento, pari a euro 141.703,41, da destinare al pagamento del credito. Il commissario ha riferito che erano stati pagati euro 121.361,89 e che l'Unione stava valutando un piano di rientro pluriennale per la quota residua, costituita in gran parte da interessi.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la procedura di ottemperanza né conferito ulteriori poteri coercitivi al commissario ad acta. Ritenuta necessaria un'ulteriore acquisizione di elementi sulla concreta esecuzione del titolo, ha invitato il commissario, entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione, a: fornire un resoconto aggiornato della situazione finanziaria dell'Unione; specificare modalità di attuazione e tempistica del piano di rientro pluriennale per il debito residuo; segnalare alle competenti Autorità di controllo e giurisdizionali le eventuali irregolarità dei Comuni componenti nell'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare l'integrale pagamento. L'ordinanza ha quindi natura istruttoria e interlocutoria, mantenendo aperto il giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 784, l. 160/2019

    consente anche alle Unioni di Comuni di usare l'ingiunzione fiscale per riscuotere le proprie entrate

    La ricorrente ha indicato l'accertamento esecutivo patrimoniale e l'ingiunzione fiscale come possibile strumento per riscuotere dai Comuni aderenti le entrate dovute all'Unione, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile e non sussistano controversie sul titolo.

  • art. 39 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Medio Sannio

    contributo annuale al bilancio dell'Unione

    La ricorrente ha richiamato la disposizione statutaria quale base dell'obbligo dei Comuni componenti di versare i contributi annuali al bilancio dell'Unione.

  • art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Medio Sannio

    La ricorrente ha prospettato il ricorso alla procedura statutaria di scioglimento dell'Unione per l'impossibilità di proseguire gli scopi statutari, in relazione al mancato reperimento delle risorse necessarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione debitrice abbia adempiuto solo parzialmente e rappresenti una grave insufficienza di risorse finanziarie, il giudice può mantenere aperta la procedura e impartire al commissario ad acta specifici incombenti informativi e attuativi prima di definire ulteriori poteri sostitutivi.
  • Il commissario ad acta deve fornire al giudice dell'ottemperanza un quadro aggiornato della situazione finanziaria dell'amministrazione e indicare modalità e tempi concreti di esecuzione di un eventuale piano di rientro del debito residuo.
  • Nel contesto dell'ottemperanza, le eventuali irregolarità degli enti componenti un'unione di comuni, ove rilevanti per il reperimento delle risorse necessarie all'integrale pagamento del debito, possono essere segnalate dal commissario alle competenti autorità di controllo e giurisdizionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.