Cassazione Civile, Ordinanza n. 18601/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del socio accomandatario, di un lodo arbitrale irrituale intervenuto tra i due soci della società in accomandita semplice, con il quale erano state rideterminate le quote sociali ed era stato liquidato un risarcimento danni. Il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità o l'annullabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., sostenendo in Cassazione due profili principali: primo, che l'arbitro non avrebbe rispettato il termine di 90 giorni previsto dalla clausola compromissoria per il deposito del lodo, poiché tale termine avrebbe dovuto decorrere dalla presunta accettazione dell'incarico al momento della nomina, senza che fosse stata richiesta alcuna proroga; inoltre, deduceva che la sua eccezione di tardività era stata tempestivamente sollevata con il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e che non fosse applicabile l'art. 821 c.p.c. al preteso arbitrato irrituale. Secondo, lamentava la violazione del contraddittorio, assumendo di non avere ricevuto la domanda di nomina dell'arbitro né la conoscenza del petitum e della causa petendi sin dall'inizio e contestando che fosse sufficiente la mera convocazione alla prima riunione arbitrale per ritenere rispettato il contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine per il deposito del lodo decorre dall'accettazione dell'incarico e che, in mancanza di una previa accettazione formale, il giudice di merito aveva correttamente individuato la data di accettazione nella convocazione delle parti e/o nella sottoscrizione del verbale della prima seduta, atto idoneo a far emergere la volontà dell'arbitro di accettare. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva escluso un obbligo di previa notificazione della domanda di nomina dell'arbitro in base alla clausola compromissoria, valorizzando invece la regolare instaurazione del contraddittorio nella fase arbitrale tramite convocazione di entrambe le parti, concessione di termini a difesa e possibilità di depositare integrazioni e modifiche. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 808-ter c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità o annullabilità del lodo arbitrale irrituale; la Corte lo richiama nel quadro dell'impugnazione del lodo ma non ne amplia il contenuto oltre quanto dedotto dalle parti.
art. 813 c.p.c.
La manifestazione di volontà di accettare la nomina di arbitro non richiede formule sacramentali, ma può emergere anche implicitamente dal verbale di prima riunione.
art. 820 c.p.c.
Il verbale di prima riunione è considerato atto idoneo a soddisfare il requisito relativo all'accettazione dell'incarico arbitrale quando non vi sia una precedente accettazione scritta.
art. 821 c.p.c.
La Corte esclude che il ricorrente possa utilmente far leva sulla disciplina ivi prevista, evidenziando che l'eccezione di tardività della decisione arbitrale non è stata correttamente coltivata secondo i canoni rilevanti nel caso concreto.
art. 813-bis c.p.c.
È richiamato dal giudice di merito come rimedio specifico contro la decadenza degli arbitri per ritardo, rimedio che il ricorrente non ha tempestivamente utilizzato.
art. 700 c.p.c.
È ricordato come ricorso cautelare proposto dal ricorrente per chiedere la sospensione della procedura arbitrale, circostanza valorizzata per provare la sua conoscenza dell'avvio dell'arbitrato.
art. 1722 c.c.
È invocato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del mandato agli arbitri per scadenza del termine, ma la Corte non accoglie tale tesi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento arbitrale irrituale il termine previsto dalla clausola compromissoria per il deposito del lodo decorre dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro; in difetto di una dichiarazione formale, l'accettazione può desumersi da un comportamento concludente e, in particolare, dalla convocazione delle parti e dalla verbalizzazione della prima riunione.
- La manifestazione di accettazione dell'arbitro non richiede formule sacramentali, ma deve emergere all'esterno in modo percepibile; il verbale di prima seduta può valere come atto idoneo a formalizzare l'accettazione quando non vi sia stata una precedente accettazione scritta.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione della specifica ragione decisoria adottata dal giudice di merito rende il motivo inammissibile.
- Nel procedimento arbitrale irrituale il principio del contraddittorio va rispettato nella sua essenza e non secondo schemi processuali rigidi: è sufficiente che alle parti sia assicurata la possibilità effettiva di esporre le rispettive difese, conoscere le altrui posizioni e depositare memorie e repliche in tempi utili.
- Se la clausola compromissoria non impone espressamente la previa notificazione della domanda di nomina dell'arbitro o dell'oggetto della controversia, non può ritenersi automaticamente violato il contraddittorio per la sola mancata comunicazione iniziale, quando la parte abbia comunque potuto partecipare alla fase arbitrale successiva.
- In tema di arbitrato irrituale, la disciplina del ritardo degli arbitri e delle relative decadenze deve essere fatta valere con gli strumenti specifici previsti dall'ordinamento o dalla clausola, non potendo essere surrogata da deduzioni generiche sulla scadenza del termine o sull'estinzione del mandato.
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