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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 86 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 17/2020 Imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive - Avviso di intimazione - Differenze con IVA - Compatibilità con la disciplina euro-unitaria - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive per l'anno 2013 (importo principale €4.775,01, con sanzioni e interessi per un totale di €11.037,85). La società contestava: prescrizione/decadenza dell'atto; incompetenza o carenza di legittimazione passiva (sostenendo che l'obbligata sarebbe stata solo la concessionaria/bookmaker); nullità degli atti presupposti perché annullati dal TAR (ordine di accesso e verbale AAMS); errori nei calcoli e uso di presunzioni non conformi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; doppia imposizione della raccolta (imposta applicata "a monte" e "a valle"); inapplicabilità delle sanzioni per incertezza interpretativa delle norme.

La decisione

Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto ammissibile l'appello ma infondati i motivi di gravame, confermando la sentenza di primo grado. La CTR ha escluso l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario, ha ritenuto legittima la qualificazione dell'imposta unica come tributo distinto dall'IVA e giustificata la diversa disciplina per ragioni di disfavore fiscale legate alla pericolosità dell'attività (rischio ludopatie). Ha inoltre considerato corretti i criteri induttivi adottati dall'amministrazione e la quantificazione delle sanzioni. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado pari a €2.500,00 oltre accessori. Sentenza pronunciata a Napoli il 9/12/2019.

Norme richiamate

  • L. n. 288/1998

    Delega al Governo per il riordino dell'imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti, che ha portato all'adozione del D.Lgs. n.504/1998; quadro normativo di riferimento per la riorganizzazione dell'imposta unica.

  • D.Lgs. n. 504/1998

    Stabilisce l'imposta unica dovuta da chi gestisce, anche in concessione, concorsi pronostici e scommesse di qualunque tipo; l'imposta è sostitutiva di altre imposte e tributi erariali e locali relativi all'esercizio dei concorsi e delle scommesse (con specifiche esclusioni), configurando la base legale per l'assoggettamento sia del ricevitore sia del gestore.

  • D.Lgs. n. 496/1948

    Richiamata per la storia normativa ("tassa di lotteria") e per la definizione dell'oggetto impositivo (attività di organizzazione/esercizio di giochi e concorsi con posta in denaro).

  • D.L. n. 98/2011

    Norma richiamata dai giudici di primo grado per la tempestività dell'avviso di accertamento; utilizzata per escludere eccezioni di decadenza/prescrizione avanzate dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'ente resistente in via preliminare per dedurre l'inammissibilità dell'appello se limitato a una mera riproposizione delle questioni di primo grado; la CTR però ha respinto tale eccezione ritenendo l'appello ammissibile.

  • Giurisprudenza comunitaria e costituzionale (Corte di Giustizia, Corte Costituzionale)

    Richiamata per affermare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo: il regime fiscale speciale per le scommesse è compatibile con le direttive UE e con la Costituzione, considerando la sua specificità e finalità di tutela sociale e sanitaria (contrastare ludopatie).

Massime di principio

  • L'imposta unica sulla raccolta delle scommesse è una fattispecie tributaria distinta dall'IVA: la sua specialità può essere giustificata da ragioni di ordine pubblico e tutela sociale (rischio ludopatie) e non rientra nelle tipiche esenzioni IVA ispirate a finalità diverse.
  • Soggetti passivi: sono assoggettati all'imposta sia i gestori/concessionari sia i ricevitori di scommesse, anche se meri intermediari, in quanto concorrono in modo essenziale alla raccolta e al pagamento delle vincite.
  • Annullamento di atti amministrativi presupposti (es. da TAR) non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento tributario: occorre valutare complessivamente la situazione e la possibilità di verificare la regolarità e la prova del fatto imponibile.
  • Le ricostruzioni induttive dell'amministrazione si considerano valide salvo che il contribuente non proponga una ricostruzione alternativa precisa e documentata; eccezioni generiche vengono rigettate.
  • Le doglianze su doppia imposizione devono tenere conto della natura sostitutiva dell'imposta unica rispetto ad altri tributi (art. 7 D.Lgs. 504/1998): la semplice asserzione di una doppia imposizione non è sufficiente senza una dimostrazione concreta della sovrapposizione tributaria.
  • Le sanzioni possono essere applicate se l'amministrazione indica con sufficiente chiarezza i criteri di calcolo e il contribuente non dimostra l'erroneità dei presupposti; l'incertezza interpretativa delle norme non sempre esclude la sanzionabilità.
  • In contenziosi relativi a soggetti con sede estera (es. Malta), l'onere probatorio circa il regime fiscale estero grava sul contribuente che invoca effetti sul trattamento fiscale domestico; la mancata prova può indebolire la sua tesi.
  • Per impugnare efficacemente un avviso è necessario proporre motivi specifici, documentati e non meramente riproduttivi di precedenti eccezioni; i motivi generici o non supportati da elementi concreti sono destinati al rigetto.

Testo integrale

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