Ordinanza del 17/12/2015 n. 1809 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che non ricorrono i presupposti per concedere una misura cautelare quando non vi sono elementi concreti per dimostrare un danno grave e irreparabile, né quando le censure del contribuente non sono immediatamente idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris
Misure cautelari e presupposti cautelari
Il documento esamina la sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione di una misura cautelare, con particolare riferimento al periculum in mora e al fumus boni iuris, concludendo per la loro insussistenza.
Periculum in mora
Non è configurabile il periculum in mora quando mancano elementi concreti e attuali sulla base dei quali valutare il rischio di un danno grave e irreparabile per il contribuente.
La capacità economica e finanziaria della società contribuente non può essere desunta in modo attendibile da un bilancio riferito a un’annualità pregressa. Un dato contabile non aggiornato, infatti, non consente di ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria attuale della società né di verificare l’effettiva esposizione al rischio cautelare.
Ne consegue che, in assenza di elementi recenti e specifici idonei a dimostrare la concreta probabilità di un pregiudizio grave e irreversibile, il requisito del periculum in mora deve ritenersi mancante.
Fumus boni iuris
È escluso anche il fumus boni iuris quando le censure formulate dal contribuente contro la sentenza di secondo grado non risultano immediatamente demolitive della ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
Le doglianze devono quindi essere valutabili, già in sede cautelare, come concretamente idonee a mettere in discussione il nucleo motivazionale della sentenza. Se invece non incidono in modo diretto e decisivo sulla ragione principale della statuizione, non è ravvisabile una sufficiente probabilità di accoglimento della pretesa o del ricorso.
Esito
La mancanza di elementi concreti sul danno grave e irreparabile impedisce di riconoscere il periculum in mora. Parallelamente, l’assenza di censure immediatamente idonee a demolire la ratio decidendi della sentenza esclude il fumus boni iuris. In presenza di entrambe tali carenze, non sussistono i presupposti per l’adozione della misura cautelare.
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