Ordinanza del 22/12/2015 n. 1812 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris- Irrilevanza - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto, specifico e idoneo a evidenziare conseguenze irreversibili sull’equilibrio finanziario e sull’attività della società contribuente. Il fumus boni iuris è irrilevante, poiché la Commissione Tributaria Regionale non deve riesaminare la correttezza della propria decisione. Né l’entità della pretesa fiscale, né la limitata liquidità, né la disponibilità di immobili sono sufficienti, da sole, a provare un danno grave e irreparabile.
Sospensione dell’esecutività della sentenza tributaria di secondo grado e insussistenza del periculum in mora
Sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado
Il documento esamina i presupposti per ottenere la sospensione dell’esecutività di una sentenza tributaria di secondo grado. La richiesta cautelare deve essere fondata sulla dimostrazione di un concreto e attuale pericolo derivante dall’esecuzione della pronuncia, con particolare riguardo agli effetti che essa può produrre sull’assetto finanziario e sulla prosecuzione dell’attività della società contribuente.
Irrilevanza del fumus boni iuris
Ai fini della sospensione, il fumus boni iuris non assume rilievo. La Commissione Tributaria Regionale adita non è chiamata a riesaminare il merito o la correttezza del proprio precedente operato, ma deve limitarsi a verificare la sussistenza del periculum in mora, ossia del rischio di un pregiudizio grave derivante dall’immediata esecutività della sentenza.
Presupposti del periculum in mora
Il periculum in mora può ritenersi sussistente soltanto quando il contribuente dimostri circostanze concomitanti e specifiche, concretamente idonee a evidenziare:
- conseguenze non reversibili sull’assetto finanziario della società contribuente;
- un apprezzabile rischio per la prosecuzione o la salvaguardia dell’attività d’impresa.
La valutazione deve quindi fondarsi su elementi oggettivi e individualizzati, riferiti alla situazione effettiva della società e agli effetti dell’esecuzione, non su allegazioni generiche o su dati considerati isolatamente.
Elementi insufficienti a dimostrare il danno grave e irreparabile
Il danno grave e irreparabile non può essere desunto automaticamente dalla sola entità della richiesta impositiva. Anche una pretesa fiscale di importo rilevante, in assenza di ulteriori elementi concreti, non dimostra di per sé che l’esecuzione provocherà conseguenze irreversibili.
Parimenti, la disponibilità limitata di liquidità non è sufficiente, da sola, a provare il periculum in mora. Occorre dimostrare in modo specifico che la carenza di liquidità determini un rischio effettivo e apprezzabile per l’equilibrio finanziario o per la continuità dell’attività sociale.
Irrilevanza della disponibilità di patrimonio immobiliare
La disponibilità di un patrimonio immobiliare non costituisce, di per sé, un fatto storico idoneo a suffragare la sospensione richiesta dal contribuente. Tale circostanza, considerata isolatamente, non dimostra né l’esistenza di un danno irreversibile né il rischio concreto che l’esecuzione della sentenza comprometta l’attività della società.
Esito del principio applicato
La sospensione deve pertanto essere negata quando il contribuente non fornisca una dimostrazione puntuale di circostanze specifiche e concomitanti idonee a evidenziare un pregiudizio grave, irreparabile e concretamente incidente sulla situazione finanziaria e operativa della società. Non sono sufficienti, a tal fine, la sola consistenza della pretesa impositiva, la limitata liquidità o la presenza di beni immobili.
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