Ordinanza del 23/12/2015 n. 1822 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Irrilevanza - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che, ai fini della sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 373 c.p.c., il fumus boni iuris è irrilevante, poiché non può essere valutato dallo stesso giudice che ha emesso la decisione ed è comunque difficilmente configurabile in presenza di una doppia conforme. Il periculum in mora non può essere desunto automaticamente dall’entità degli importi contestati, ma deve essere valutato in relazione alle specifiche condizioni personali e patrimoniali del contribuente; nel caso esaminato, tale requisito non sussiste.
Sospensione dell’esecutività della sentenza d’appello ex art. 373 c.p.c. e insussistenza del periculum in mora
Sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado
Il documento tratta i presupposti per ottenere la sospensione dell’esecutività di una sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 373 c.p.c., soffermandosi in particolare sulla rilevanza del fumus boni iuris e sulla necessità di dimostrare un concreto periculum in mora.
Irrilevanza del fumus boni iuris
Ai fini della sospensione, il requisito del fumus boni iuris viene ritenuto del tutto irrilevante. Tale requisito non può infatti essere oggetto di una valutazione effettiva da parte dello stesso organo giudicante che ha emesso la sentenza di secondo grado, poiché ciò comporterebbe una rivalutazione della decisione adottata.
Inoltre, la configurabilità del fumus boni iuris risulta particolarmente difficile quando sia intervenuta una duplice conforme decisione di merito, ossia quando le decisioni dei due gradi di giudizio abbiano coinciso nell’esito.
Valutazione del periculum in mora
Il periculum in mora non può essere desunto automaticamente dall’ammontare degli importi oggetto di contestazione. L’entità della somma richiesta o dovuta non costituisce, di per sé, un criterio assoluto per ritenere grave e irreparabile il danno derivante dall’esecuzione della sentenza.
La gravità del pregiudizio deve essere valutata concretamente, considerando le specifiche condizioni personali e patrimoniali del contribuente. Pertanto, l’importo in contestazione assume rilievo solo se rapportato alla situazione economica individuale del soggetto interessato.
Esito della valutazione cautelare
Nel caso considerato, il periculum in mora è ritenuto insussistente. Non risultano quindi integrati i presupposti necessari per disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 373 c.p.c.
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