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Ordinanza

Ordinanza del 23/12/2015 n. 1820 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Impugnazione ordinanza cautelare - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’impugnazione del provvedimento cautelare con cui viene decisa l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado è espressamente esclusa dall’art. 373 c.p.c.; pertanto, tale impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza cautelare sulla sospensione della sentenza d’appello

Inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza cautelare

Il documento riguarda il regime di impugnazione del provvedimento cautelare pronunciato sull’istanza di sospensione della sentenza di secondo grado. La conclusione affermata è che l’impugnazione di tale provvedimento non è ammessa.

Oggetto del provvedimento

Il provvedimento cautelare ha a oggetto un’istanza di sospensione della sentenza di seconde cure, ossia della sentenza emessa in grado d’appello. Si tratta quindi della decisione provvisoria relativa alla sospensione dell’esecuzione o degli effetti della sentenza impugnata, adottata nell’ambito previsto dall’art. 373 c.p.c.

Riferimento normativo

L’art. 373 c.p.c. esclude espressamente l’impugnazione del provvedimento cautelare pronunciato su tale istanza. La previsione normativa impedisce, quindi, di sottoporre la decisione cautelare a un’ulteriore impugnazione secondo gli ordinari strumenti processuali.

Conseguenza processuale

Poiché l’impugnazione è espressamente esclusa dalla legge, l’eventuale impugnazione proposta contro l’ordinanza cautelare deve essere dichiarata inammissibile. L’inammissibilità deriva direttamente dal divieto previsto dall’art. 373 c.p.c. e prescinde dall’esame del merito della decisione cautelare.

Principio affermato

Il principio sintetizzato nel documento è il seguente: l’impugnazione del provvedimento cautelare che decide sull’istanza di sospensione della sentenza di secondo grado, essendo espressamente esclusa dall’art. 373 c.p.c., è inammissibile.

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