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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03804/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società proponeva ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la sentenza della CTR del Veneto. In quel precedente giudizio la Corte aveva rigettato l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate, rilevando che, per far valere il termine breve di impugnazione, era necessario depositare nella segreteria del giudice di appello l’originale o copia autentica della sentenza notificata, ovvero la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta con la relativa prova del deposito o della spedizione e l’avviso di ricevimento. La società sosteneva, con un solo motivo, che tale statuizione dovesse essere revocata. Nel corso del giudizio di revocazione, tuttavia, la società rappresentava di aver definito agevolmente la lite nel giudizio di merito pendente in rinvio e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio. La Corte ha invece qualificato tale sopravvenienza come semplice carenza di interesse alla decisione della revocazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata della controversia nel giudizio di rinvio non comportasse l’estinzione del presente giudizio di revocazione, ma determinasse solo il sopravvenuto venir meno dell’interesse della ricorrente alla sua prosecuzione. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione agevolata della controversia di merito.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    entro trenta giorni dalla notifica della sentenza notificata

    Chi intende eccepire l’applicabilità del termine breve per l’impugnazione deve depositare tempestivamente nella segreteria del giudice di appello l’originale o la copia autentica della sentenza notificata, ovvero la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta con la relativa prova del deposito o della spedizione e con l’avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia nel giudizio di merito non estingue automaticamente il diverso giudizio di revocazione, ma può determinare soltanto la sopravvenuta carenza di interesse della parte alla decisione.
  • Nel processo tributario, per far decorrere il termine breve di impugnazione e per eccepire la tardività dell’impugnazione avversaria, è necessario il puntuale deposito della documentazione richiesta dall’art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Quando il giudizio viene meno per sopravvenuta carenza di interesse, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla sopravvenuta definizione della lite sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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