Sentenza del 13/09/2017 n. 21236 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IRAP, IRPEG e IVA. La società contestava, con due motivi, l'indetraibilità dell'IVA relativa a spese di pubblicità e la ripresa a tassazione di costi per servizi, deducibili secondo la contribuente. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, sosteneva invece che non fosse legittima neppure la detrazione IVA relativa a fatture per prestazioni di servizi, poiché la società non avrebbe assolto i propri oneri probatori e la mera esibizione della fattura non sarebbe stata sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stessa aveva formalmente rinunciato al ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che l'Amministrazione non aveva trascritto nel ricorso l'avviso di accertamento nelle parti necessarie a verificare la specifica contestazione delle prestazioni come "non richieste". Tale contestazione appariva inoltre nuova e non desumibile dalla sentenza impugnata. La Corte ha evidenziato anche che la ripresa sembrava fondata sul difetto di competenza, e non sull'inesistenza o sull'inerenza dei costi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La disposizione disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. Nel caso concreto, il motivo della società non è stato esaminato nel merito perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18 e 19
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la detrazione IVA non potesse fondarsi sulla sola esistenza della fattura, ma richiedesse la prova effettiva delle prestazioni e dei relativi presupposti. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per la novità delle contestazioni.
Art. 109, comma 1, del T.U.I.R.
La norma esprime il principio di competenza fiscale: costi e ricavi devono essere imputati al periodo d'imposta cui si riferiscono. La CTR aveva ritenuto legittima la ripresa di costi collegati a ricavi non contabilizzati, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito il motivo della società a seguito della rinuncia.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, i motivi basati su tale disposizione non sono stati valutati nel merito per l'inammissibilità dei ricorsi.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi ricorre in cassazione deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti e dei documenti su cui fonda le proprie censure, in modo da consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza delle doglianze. L'omessa trascrizione delle parti rilevanti dell'avviso di accertamento ha determinato l'inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio e conduce, di regola, alla dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso il giudice non esamina i motivi nel merito.
- In cassazione non è sufficiente affermare genericamente che una prestazione è inesistente, non richiesta o non provata: occorre indicare con precisione dove tale contestazione risulta dall'avviso di accertamento e dagli atti processuali.
- Una contestazione nuova, introdotta per la prima volta in cassazione e non ricavabile dalla sentenza impugnata, non può essere esaminata.
- La mera presenza di una fattura non dimostra automaticamente il diritto alla detrazione IVA: il contribuente deve poter dimostrare l'effettività dell'operazione e il collegamento con l'attività economica. Tuttavia, l'Amministrazione deve formulare e provare specificamente la contestazione posta a fondamento del recupero.
- È necessario distinguere tra difetto di competenza, inesistenza dell'operazione e difetto di inerenza: si tratta di contestazioni diverse, che richiedono allegazioni e prove specifiche e non possono essere sostituite l'una all'altra nel giudizio di cassazione.
- Quando il ricorso principale e quello incidentale sono entrambi dichiarati inammissibili, la Corte può compensare integralmente le spese, soprattutto se entrambe le parti risultano soccombenti sul piano processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 215 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 880 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 13 set 2017Sentenza del 13/09/2017 n. 883 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →