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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di accertamento del credito avente prot. n. -OMISSIS-; - della conseguente intimazione di pagamento avente prot. n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di accertamento del credito e conseguente intimazione di pagamento adottati da AGEA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, un provvedimento di accertamento di un credito adottato da AGEA e la conseguente intimazione di pagamento. Il testo dell’ordinanza non specifica i vizi di legittimità dedotti con il ricorso. Nella fase cautelare AGEA ha dichiarato di riservarsi di verificare l’eventuale sussistenza di elementi idonei all’adozione di un provvedimento di revoca in autotutela, potenzialmente idoneo a far venire meno la materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha deciso, neppure in via definitiva, la domanda cautelare né il merito della controversia. All’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto ragionevole attendersi che AGEA non avrebbe portato in esecuzione i provvedimenti impugnati prima della verifica preannunciata e che le esigenze della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 19 novembre 2026, ritenuta congrua anche per consentire ad AGEA di effettuare la verifica e ha disposto che l’Agenzia trasmetta tempestivamente al TAR notizia dei relativi esiti. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente e la trasmissione diretta dell’ordinanza ad AGEA.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare; l’ordinanza definisce la fase cautelare senza concedere o negare espressamente la sospensione, ritenendo sufficienti la mancata esecuzione preannunciata dall’amministrazione e la sollecita fissazione del merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando l’amministrazione dichiara che non darà esecuzione agli atti impugnati prima di una verifica finalizzata anche all’eventuale autotutela, il giudice può ritenere le esigenze cautelari adeguatamente tutelate senza sospendere formalmente gli atti, fissando sollecitamente l’udienza di merito.
  • La prospettata adozione di un provvedimento di revoca in autotutela non determina di per sé la cessazione della materia del contendere: fino all’effettiva adozione dell’atto e alla verifica dei suoi effetti, il giudizio può essere rinviato al merito e l’amministrazione può essere onerata di comunicare tempestivamente gli esiti dell’attività preannunciata.
  • La regolazione delle spese della fase cautelare può essere rinviata alla decisione definitiva quando l’esito della controversia dipenda da una verifica amministrativa ancora da effettuare e dalla possibile adozione di un provvedimento in autotutela.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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