Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28780/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 25 marzo 2026 il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti e con rito ex art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa, con sospensione condizionale, previa riqualificazione del fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 444 e 125 c.p.p., lamentando motivazione carente e insufficiente sulla correttezza della qualificazione giuridica, sul bilanciamento delle circostanze e sulla congruità della pena rispetto alla finalità rieducativa; con un secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. per erronea determinazione della pena e mancata motivazione sul vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso non avesse dedotto i soli temi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre non era stata prospettata l'illegalità della pena né, sulla base del capo di imputazione, l'originaria arbitrarietà della qualificazione giuridica proposta nel capo di imputazione. La Corte ha quindi provveduto de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale i motivi di ricorso sono soggetti a limiti specifici

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per denunciare difetto di motivazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce i temi consentiti nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    invocato per violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    invocato per vizio di motivazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma sostanziale di riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi estranei a tale perimetro sono inammissibili.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto, nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, deve confrontarsi con il limite specifico dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in difetto, non può essere scrutinata come ordinario vizio di motivazione o violazione di legge.
  • L'illegalità della pena costituisce una doglianza astrattamente deducibile contro la sentenza di patteggiamento, ma deve essere specificamente prospettata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte provvede de plano e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.