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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46605/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Foggetti impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, denunciando: (i) nullità dell'ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria (art. 292 c.p.p.); (ii) carenza e vizi di motivazione sulla gravità indiziaria in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori (datate e riferite a periodi anteriori all'epoca contestata) e ai presunti riscontri (sms/intercettazioni), nonché mancanza di elementi che colleghino stabilmente il ricorrente al gruppo "Di Puppo"; (iii) illegittima attribuzione di aggravanti (art. 416-bis.1 cod. pen. e art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990); (iv) insufficienti considerazioni sulle esigenze cautelari e sull'attualità del pericolo di recidiva, tenuto conto dell'attività lavorativa e dell'assenza di contatti dimostrati col capogruppo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo relativo alla nullità per omessa autonoma valutazione (per carenza dell'onere prospettico a carico del ricorrente), ma ha accolto il secondo motivo principale: ha ritenuto insufficiente, lacunosa e in parte congetturale la motivazione del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria che avrebbe collegato il Foggetti al sodalizio di Di Puppo. La Corte ha osservato che gran parte delle dichiarazioni dei collaboratori erano datate e non riferite al periodo di contestazione, che le risultanze non dimostrano il vincolo stabile ("affectio societatis") necessario per l'associazione, e che i riscontri (messaggi del giugno 2021) erano esigui rispetto alle conclusioni tratte. Le censure sulle aggravanti sono state ritenute irrilevanti ai fini della misura. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina il favoreggiamento/traffico di stupefacenti; è il capo di imputazione originario per il quale è stata applicata la misura cautelare. La Corte ha valutato se gli indizi fossero sufficienti a sostenere la contestazione associativa finalizzata al traffico.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferita come aggravante di tipo mafioso/associativo; la Corte osserva che le eventuali aggravanti non sono state ritenute determinanti nella motivazione del Tribunale ai fini della misura cautelare e il ricorrente non ha dimostrato interesse specifico alla censura.

  • artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.

    Norme usate nel ricorso in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e degli elementi probatori; la Corte ha esaminato la datazione, la attendibilità e i riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori e la loro idoneità a fondare la gravità indiziaria.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla presunta nullità dell'ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione; la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di precisare in che modo l'omissione avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi come richiesta in cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione per omessa autonoma valutazione il ricorrente deve indicare concretamente, già in sede di riesame, gli aspetti motivazionali mancanti che avrebbero potuto condurre a diversa decisione: non è sufficiente una censura generica.
  • La gravità indiziaria in casi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede elementi recenti, coerenti e riscontrati che colleghino il singolo indagato al vincolo stabile dell'organizzazione ("affectio societatis"); la mera partecipazione a episodi di spaccio non è di per sé sufficiente a fondare l'appartenenza associativa.
  • Le dichiarazioni di collaboratori vanno valutate con attenzione rispetto alla loro datazione e ai riscontri oggettivi: dichiarazioni riferite a fatti lontani nel tempo e non confermate sono deboli per sostenere la gravità indiziaria.
  • I riscontri tecnici (intercettazioni, sms) devono essere documentalmente utilizzabili e, se contestata la loro utilizzabilità, la difesa dovrà indicare l'eventuale vizio procedurale; tuttavia se risultano indicati negli atti autorizzativi e nella richiesta cautelare possono essere ritenuti utilizzabili.
  • Le aggravanti, se non utilizzate espressamente per inasprire la decisione cautelare, potrebbero non incidere sulla legittimità della misura; ogni circostanza aggravante rileva solo se emerge chiaramente nella motivazione come rilevante per la scelta della misura.

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