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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27705/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale in cui una clausola prevedeva, secondo la lettura accolta dal giudice di merito, che la società si facesse carico delle "spese di registrazione". La Corte d'appello aveva interpretato tale previsione in senso ampio, ricomprendendovi sia le spese di redazione della scrittura privata sia quelle di registrazione, e aveva conseguentemente condannato la società al pagamento, in favore del professionista, di una somma a titolo di competenze professionali. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale; con il terzo e il quarto ha dedotto violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato la scrittura senza adeguato supporto probatorio e avesse erroneamente applicato le regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e costituisce un accertamento di fatto non censurabile nei termini prospettati. Ha inoltre respinto il terzo e il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva esaminato la scrittura privata e le bozze preparatorie senza violare gli artt. 115 e 116 c.p.c. né l'art. 2697 c.c.; in particolare, la censura sull'onere della prova è stata reputata infondata poiché la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuti le prove e ritenga non assolto l'onere dalla parte onerata. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è affidata al giudice di merito e la doglianza per violazione dei criteri ermeneutici è inammissibile quando mira solo a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla comune volontà delle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta violato quando il giudice valorizza il materiale documentale allegato e non introduce prove estranee al giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rimane riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come semplice dissenso sulla lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura è infondata se la motivazione della sentenza di merito consente di comprendere il percorso argomentativo seguito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, senza che la Corte ravvisi una loro violazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte errata; non quando, correttamente individuato l'onere, valuti le prove e ritenga che la parte onerata non lo abbia assolto.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati reputati inammissibili o infondati perché diretti a contestare l'apprezzamento di fatto.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    È il solo possibile veicolo di censura quando si contesti l'erroneo apprezzamento dell'esito della prova, non la violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 375, ult. co. c.p.c.

    La causa è stata decisa con ordinanza in camera di consiglio, ritenendo non sussistente una particolare rilevanza delle questioni di diritto.

  • art. 378 c.p.c.

    Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi di tale disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori su apposita richiesta.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole contrattuali costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a proporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice distribuisca erroneamente l'onere della prova tra le parti; se invece il giudice valuti le risultanze istruttorie e ritenga non assolto l'onere probatorio, la censura investe il merito della valutazione della prova e non la regola di riparto.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, quando la motivazione sul punto sia logicamente coerente e basata sul materiale acquisito.
  • La censura di omesso esame o violazione delle regole probatorie non può essere usata per ottenere una rivalutazione complessiva della documentazione contrattuale e delle prove già scrutinata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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