Sentenza n. 3576/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 875/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 29.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6658/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.05.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.02.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, relativamente all'anno scolastico 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero l'8 maggio 2024 e il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 5 febbraio 2026. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione, il pagamento del dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di agire per l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione obbligata a conformarsi al giudicato. Ha verificato la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Poiché il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve comunque corrispondere il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin da subito, quale commissario ad acta, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento o all'allocazione delle somme e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, senza che l'amministrazione possa avvantaggiarsi del proprio inadempimento.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: l'organo incaricato dell'esecuzione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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