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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1417

Regolamento (UE) 2020/1417 della Commissione del 2 ottobre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera lingua di cane nella zona NAFO 3NO per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

Normativa europea32020R1417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 relativo alla passera lingua di cane nella zona NAFO 3NO per gli Stati membri dell’Unione europea e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca interessate. Dal 10 settembre 2020 è vietato alle navi dell’Unione conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock in tale zona. L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo della pesca e del regolamento (UE) 2020/123 sulle possibilità di pesca per il 2020.

Chiusura delle attività di pesca della passera lingua di cane nella zona NAFO 3NO per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, a seguito dell’esaurimento del contingente 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano attività di pesca sullo stock di passera lingua di cane (Glyptocephalus cynoglossus) nella zona NAFO 3NO. L’ambito è limitato al contingente 2020 assegnato agli Stati membri dell’Unione europea; la chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato, pari al 10 settembre 2020. Il regolamento non disciplina altri stock o altre zone di pesca.

Chiusura delle attività di pesca della passera lingua di cane nella zona NAFO 3NO

Il regolamento interviene per dare attuazione alla chiusura di un contingente di pesca già esaurito per il 2020, relativo alla passera lingua di cane nella zona NAFO 3NO. L’atto si fonda sul sistema di controllo della politica comune della pesca e prende atto delle informazioni trasmesse alla Commissione sull’esaurimento delle catture consentite.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, che consente la chiusura delle attività di pesca quando un contingente è esaurito. È richiamato anche il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che stabilisce per il 2020 le possibilità di pesca e i relativi contingenti.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro che pescano lo stock di passera lingua di cane (Glyptocephalus cynoglossus) nella zona NAFO 3NO. L’allegato precisa che la misura si applica al contingente n. 16/TQ123 riferito a tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2020 per tale stock si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. La data di chiusura è fissata al 10 settembre 2020.

Divieti conseguenti

Dalla medesima data è vietato esercitare attività di pesca sullo stock interessato. Il divieto comprende anche le operazioni accessorie relative alle catture effettuate dopo la chiusura, e in particolare:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento degli Stati membri interessati.

Disposizioni principali

Accertamento dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2020 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di passera lingua di cane nella zona NAFO 3NO, indicato nell’allegato, si considera esaurito a decorrere dalla data ivi fissata.

Divieto di attività di pesca e di operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, e si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa per il 2020 i contingenti e le possibilità di pesca.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dati dell’allegato

L’allegato identifica il contingente n. 16/TQ123, relativo a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, allo stock WIT/N3NO, specie passera lingua di cane (Glyptocephalus cynoglossus), zona NAFO 3NO, con data di chiusura fissata al 10 settembre 2020.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichecontingenti di pescacontrollo della pesca

Testo integrale

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