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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1406

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione del 2 ottobre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i moduli e le regole operative per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra autorità ed enti coinvolti nell'applicazione del regolamento sugli abusi di mercato. Disciplina canali di comunicazione, punti di contatto, contenuto delle richieste, avvisi di ricevimento, risposte, scambi spontanei e trattamento riservato delle informazioni. Include anche disposizioni specifiche per i casi transfrontalieri relativi a strumenti finanziari con riferimento a prodotti energetici all'ingrosso e per il coordinamento con l'ACER.

Norme tecniche di attuazione per le procedure e i formulari di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti, ESMA, Commissione, ACER e altre autorità/entità ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra gli organismi indicati all'articolo 1, ossia: autorità competenti e ESMA; autorità competenti e Commissione per le merci che sono prodotti agricoli; autorità competenti e ACER o autorità di regolamentazione nazionali per i prodotti energetici all'ingrosso; ESMA e ACER/autorità di regolamentazione nazionali per i prodotti energetici all'ingrosso; autorità competenti e autorità nazionali competenti per i relativi mercati a pronti; autorità competenti e le entità di cui all'articolo 25, paragrafo 8, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014, in relazione alle quote di emissioni. Si applica nell'ambito del regolamento (UE) n. 596/2014 e, per alcuni profili, in collegamento con il regolamento (UE) n. 1227/2011; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Cooperazione e scambio di informazioni nel quadro del regolamento sugli abusi di mercato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 stabilisce norme tecniche di attuazione per rendere operativi gli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 596/2014, disciplinando procedure, canali e formulari per la cooperazione tra autorità competenti, ESMA, Commissione, ACER e altre entità coinvolte. La finalità è assicurare uno scambio di informazioni efficiente, tempestivo e riservato, anche nei casi connessi ai mercati dell'energia e alle quote di emissione.

Ambito di applicazione

Il regolamento copre diverse relazioni di cooperazione: tra autorità competenti ed ESMA; tra autorità competenti e Commissione per le merci che sono prodotti agricoli; tra autorità competenti, ACER e autorità di regolamentazione nazionali per i prodotti energetici all'ingrosso; tra ESMA e tali autorità; tra autorità competenti e autorità nazionali competenti per i relativi mercati a pronti; e tra autorità competenti ed entità coinvolte nel sistema delle quote di emissione. Il testo si colloca nell'attuazione del regolamento sugli abusi di mercato e richiama anche, per alcuni aspetti, il regolamento (UE) n. 1227/2011 sull'integrità e trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.

Punti di contatto e organizzazione delle comunicazioni

Entro il 26 novembre 2020 l'ESMA deve raccogliere i recapiti dei punti di contatto designati da ciascun organismo specificato, tenere aggiornato l'elenco e condividerlo con gli altri soggetti interessati; l'elenco aggiornato è il riferimento da utilizzare per tutte le comunicazioni rientranti nel regolamento. Le comunicazioni possono avvenire tramite posta, fax o mezzo elettronico, con scelta del canale più idoneo in funzione di riservatezza, tempi di trasmissione, volume documentale e accessibilità delle informazioni. Se ESMA e ACER concordano un sistema elettronico specifico, quello diventa obbligatorio per le finalità individuate.

Richieste, avvisi di ricevimento e risposte

La richiesta di cooperazione o di informazioni deve essere formulata tramite il formulario dell'allegato I e contenere l'oggetto della richiesta, i motivi e, se necessario, gli aspetti di riservatezza; possono essere allegati documenti giustificativi. In caso di urgenza la richiesta può essere orale, ma di regola va confermata per iscritto senza indebito ritardo. L'organismo interpellato deve confermare il ricevimento con il formulario dell'allegato II entro il termine indicato nella richiesta o, in mancanza, entro 10 giorni lavorativi.

Gestione dell'istruttoria e rifiuto eccezionale

Se servono chiarimenti, l'organismo interpellato li richiede senza ritardo; per la risposta utilizza il formulario dell'allegato III e deve adottare tutte le misure ragionevoli per fornire cooperazione o informazioni, agendo senza indugio. È previsto che, se la risposta rischia di slittare oltre 10 giorni lavorativi, il richiedente sia informato immediatamente; devono inoltre essere forniti aggiornamenti periodici, specie per le richieste urgenti. Il rifiuto totale o parziale è ammesso per le autorità competenti solo nelle circostanze eccezionali previste dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, con comunicazione immediata e successiva motivazione scritta.

Scambio spontaneo di informazioni e cooperazione con ACER

Per le comunicazioni spontanee, non precedute da una richiesta specifica, si usa il formulario dell'allegato IV; nelle ipotesi urgenti consentite dall'articolo 25, paragrafi 3, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'informazione può essere trasmessa oralmente, purché sia poi confermata per iscritto senza ritardo. Per i casi transfrontalieri relativi a strumenti finanziari collegati a prodotti energetici all'ingrosso, le autorità competenti partecipano, su richiesta di ACER, a un gruppo di indagine transfrontaliero; ESMA e ACER si consultano periodicamente per garantire un'applicazione coerente delle rispettive normative e ESMA può istituire gruppi temporanei ad hoc quando coordina indagini o ispezioni transfrontaliere.

Riservatezza, limiti di utilizzo e tutela dei dati

I formulari devono includere una dichiarazione di riservatezza. L'organismo interpellato non può divulgare l'esistenza o il contenuto della richiesta senza il consenso del richiedente; se la divulgazione è indispensabile e il consenso manca, la richiesta deve essere ritirata o sospesa. Le informazioni acquisite possono essere usate solo per l'esercizio delle funzioni dell'organismo ricevente e per garantire l'osservanza del regolamento (UE) n. 596/2014 o, ove pertinente, del regolamento (UE) n. 1227/2011, anche nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e funzionale

Definisce gli organismi specificati e le ipotesi di cooperazione/scambio disciplinate: autorità competenti con ESMA; con la Commissione per prodotti agricoli; con ACER e autorità nazionali per prodotti energetici all'ingrosso; con autorità nazionali competenti per i mercati a pronti; e con entità coinvolte nelle quote di emissioni, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Definizione di mezzo elettronico

Ai fini del regolamento, per mezzo elettronico si intendono le attrezzature elettroniche per trattamento, archiviazione e trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o altri mezzi elettromagnetici.

Punti di contatto designati

Entro il 26 novembre 2020 l'ESMA richiede a ciascun organismo specificato i recapiti di uno o più punti di contatto; gli organismi devono comunicare eventuali variazioni e confermare o aggiornare i recapiti almeno annualmente. L'ESMA mantiene un elenco aggiornato e lo comunica agli altri organismi; per la cooperazione si usa l'ultimo elenco comunicato.

Mezzi di comunicazione

Le comunicazioni avvengono, salvo diversa previsione, per posta, fax o mezzo elettronico. Nella scelta del mezzo si considerano riservatezza, tempi di trasmissione, volume dei documenti e facilità di accesso. Se ESMA e ACER stabiliscono congiuntamente un sistema elettronico specifico, esso è obbligatorio per le finalità concordate.

Richieste di cooperazione o informazioni

La richiesta si effettua mediante il formulario dell'allegato I e deve indicare le informazioni/cooperazione richieste e, se del caso, gli aspetti di riservatezza. Possono essere allegati documenti giustificativi. In caso di urgenza la richiesta può essere orale, salvo successiva conferma scritta senza indebito ritardo, se non diversamente concordato.

Avviso di ricevimento

L'organismo interpellato conferma il ricevimento entro il termine indicato nella richiesta o, in mancanza, entro 10 giorni lavorativi. L'avviso usa il formulario dell'allegato II e indica, se possibile, la data prevista per la risposta.

Risposta alla richiesta e rifiuto eccezionale

Se occorrono chiarimenti, l'organismo interpellato li richiede senza indebito ritardo. Per eseguire la richiesta usa il formulario dell'allegato III, adotta tutte le misure ragionevoli e agisce senza indugio. Le autorità competenti possono rifiutare in tutto o in parte solo nelle circostanze eccezionali dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, informando senza indugio e motivando per iscritto.

Gestione delle richieste pendenti

Se si prevede un ritardo superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data di risposta, l'organismo interpellato informa senza indugio il richiedente. Deve inoltre aggiornare regolarmente sui progressi e, in caso di richiesta urgente, consultarsi sulla frequenza degli aggiornamenti. Gli organismi collaborano per risolvere eventuali difficoltà esecutive.

Cooperazione e scambio spontanei

Per le comunicazioni spontanee non precedute da una richiesta si usa il formulario dell'allegato IV. Per informazioni urgenti nell'ambito dell'articolo 25, paragrafi 3, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente può comunicare oralmente, con successiva trasmissione scritta senza indebito ritardo.

Procedure di cooperazione con ACER e casi transfrontalieri

Per i casi transfrontalieri riguardanti strumenti finanziari riferiti a prodotti energetici all'ingrosso, le autorità competenti partecipano, su richiesta ACER, a un gruppo di indagine transfrontaliero istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011. ESMA e ACER si consultano periodicamente per assicurare un'applicazione coerente delle norme. Se ESMA è chiamata a coordinare un'indagine o ispezione con effetti transfrontalieri, può istituire un gruppo temporaneo ad hoc con le autorità competenti interessate.

Comunicazione all'ESMA di rifiuto o inerzia

La comunicazione all'ESMA, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014, di un rifiuto o della mancata reazione entro un termine ragionevole deve essere scritta e contenere copia della richiesta e dell'eventuale risposta, nonché i motivi della comunicazione all'ESMA.

Riservatezza e uso consentito delle informazioni

I formulari devono includere un'adeguata dichiarazione di riservatezza. L'organismo interpellato non divulga l'esistenza o il contenuto della richiesta senza consenso del richiedente; se la divulgazione è necessaria e il consenso manca, la richiesta va ritirata o sospesa. Le informazioni ricevute sono usate solo per i compiti/funzioni dell'organismo ricevente e per assicurare l'osservanza del regolamento (UE) n. 596/2014 o, se del caso, del regolamento (UE) n. 1227/2011, anche ai fini di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari o della relativa assistenza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatocooperazione tra autoritàmercati dell'energiaquote di emissioneprocedure amministrative

Testo integrale

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