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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1387

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387 del Consiglio del il 2 ottobre 2020 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32020R1387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia, modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. A seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 e della successiva repressione di manifestanti pacifici, giornalisti ed esponenti dell’opposizione, il Consiglio inserisce 40 persone fisiche nell’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 inserendo 40 persone fisiche nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, mediante l’inserimento di soggetti individuati per il loro coinvolgimento nella repressione seguita alle elezioni presidenziali del 2020 e, per alcuni di essi, nelle irregolarità del processo elettorale e nella falsificazione dei risultati. Non emergono dal testo esclusioni ulteriori o ambiti settoriali diversi da quello sanzionatorio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387 del Consiglio – misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento interviene nel quadro del regime sanzionatorio UE contro la Bielorussia istituito dal regolamento (CE) n. 765/2006. Il provvedimento è adottato dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, considerate non conformi alle norme internazionali, e dopo la successiva repressione di oppositori, manifestanti pacifici e giornalisti.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che le elezioni sono state accompagnate da repressione di candidati indipendenti e da una risposta violenta contro manifestanti pacifici. L’11 agosto 2020 l’alto rappresentante aveva già dichiarato, a nome dell’Unione, che il voto non era stato libero né equo e che l’UE poteva adottare misure contro i responsabili di violenze, arresti ingiustificati e falsificazione dei risultati.

Ambito dell’intervento normativo

Il regolamento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica il regime già esistente di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. L’intervento consiste nell’aggiornamento dell’allegato I, cioè dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive, con l’inserimento di 40 persone fisiche.

Soggetti inseriti nell’elenco e ragioni della designazione

Le persone elencate appartengono in larga parte agli apparati di sicurezza e di polizia bielorussi, nonché alla commissione elettorale centrale. Il testo attribuisce loro responsabilità diverse ma convergenti:

  • repressione e intimidazione di manifestanti pacifici dopo le elezioni del 2020;
  • arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza, maltrattamenti e tortura;
  • intimidazioni e violenze contro giornalisti;
  • trattamenti inumani e degradanti, inclusa la tortura, nei centri di detenzione;
  • irregolarità nel processo elettorale, esclusione pretestuosa di candidati dell’opposizione, restrizioni sproporzionate agli osservatori e falsificazione dei risultati.

Tra i designati figurano, in particolare, il ministro dell’Interno, vari viceministri e comandanti di unità speciali, dirigenti del KGB, responsabili di dipartimenti di polizia territoriali, il direttore del centro di detenzione di Akrestina e diversi membri o dirigenti della commissione elettorale centrale.

Effetti giuridici

L’effetto diretto del regolamento è l’estensione dell’elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive già previste dal regolamento (CE) n. 765/2006. Il testo fornito non dettaglia le singole misure materiali applicabili, ma rinvia al regime sanzionatorio complessivo già vigente per i soggetti inseriti nell’allegato I.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità del provvedimento

Il regolamento è adottato dal Consiglio in attuazione dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, che disciplina misure restrittive nei confronti della Bielorussia. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari delle misure a seguito del deterioramento della situazione in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020.

Motivi dell’inserimento nell’elenco

I considerando richiamano che le elezioni presidenziali bielorusse del 9 agosto 2020 non sono state compatibili con le norme internazionali e sono state seguite da repressione di candidati indipendenti e da una brutale repressione di manifestanti pacifici. L’alto rappresentante aveva già dichiarato l’11 agosto 2020 che le elezioni non erano state libere né eque e che potevano essere adottate misure contro i responsabili di violenze, arresti ingiustificati e falsificazione dei risultati.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte 40 persone all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Categorie di soggetti designati

Le persone inserite nell’elenco comprendono esponenti del ministero dell’Interno, delle truppe interne, dell’OMON, di strutture di sicurezza e della commissione elettorale centrale, nonché dirigenti di centri di detenzione e autorità giudiziarie/elettorali. I motivi variano dalla responsabilità nella repressione e intimidazione di manifestanti pacifici e giornalisti, ai trattamenti inumani e degradanti nei centri di detenzione, fino alle irregolarità elettorali, all’esclusione di candidati dell’opposizione e alla falsificazione dei risultati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalibielorussiadiritti umani

Testo integrale

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