Cassazione Penale, Sentenza n. 24324/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la determinazione della pena operata dal Tribunale di Mantova con sentenza del 6 luglio 2022, assumendo che vi fosse un erroneo calcolo della pena per omessa applicazione dell'aumento previsto per il concorso formale di reati ex art. 81, primo comma, cod. pen., e per la mancata valorizzazione della circostanza aggravante ritenuta ai sensi dell'art. 61, n. 11-quater, in violazione dell'art. 64, primo comma, cod. pen. I fatti di causa: l'imputato aveva opposto resistenza a due pubblici ufficiali durante la redazione di verbali per una infrazione al codice della strada mentre si trovava sottoposto a misura alternativa alla detenzione (deten zione domiciliare).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Mantova, pur avendo ricostruito che la resistenza era stata posta in essere nei confronti di due pubblici ufficiali e che l'imputato era sottoposto a misura alternativa, abbia omesso le necessarie valutazioni in ordine alla dosimetria della pena. In particolare è stato rilevato l'errore per non aver aumentato la pena in virtù del concorso formale di reati (art. 81, comma 1) e della circostanza aggravante riconosciuta (art. 61, n. 11-quater). La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio finalizzato a correggere i vizi indicati e a rideterminare la pena secondo i principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
art. 81, primo comma, cod. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando nella medesima situazione fattuale si usi violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali che compiono un atto del loro ufficio, sussiste concorso formale di reati e si impone l'aumento della pena.
art. 61, n. 11-quater, cod. pen.
La circostanza aggravante contestata e riconosciuta dal giudice di merito doveva essere tenuta in conto nella determinazione della pena; l'omissione di una valutazione compatibile con tale aggravante ha inciso sulla corretta dosimetria.
art. 64, primo comma, cod. pen.
Richiamata nella doglianza come normativa implicata nella valutazione delle circostanze aggravanti e nell'aumento della pena; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto dei principi di aumento previsto da tali norme abbia comportato vizio di determinazione della pena.
artt. 337 e 51, n. 11-quater, cod. pen.
Norme indicate come titolo di reato e richiamo alla circostanza contestata nella sentenza di merito; la Cassazione non ha modificato la qualificazione del fatto ma ha censurato la quantificazione della pena.
Sez. U., n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la resistenza a più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale integra il concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, cod. pen.
Massime di principio
- Quando un soggetto usa violenza o minaccia contro più pubblici ufficiali nell'ambito dello stesso contesto fattuale, si configura concorso formale e la pena va aumentata ai sensi dell'art. 81, comma 1.
- Se il giudice riconosce una circostanza aggravante (es. art. 61, n. 11-quater), deve esplicitamente tenere conto di tale aggravante nella dosimetria della pena; l'omessa o insufficiente motivazione su questo punto può determinare la cassazione della sentenza.
- L'esclusione delle circostanze attenuanti generiche non giustifica automaticamente l'imposizione della pena al minimo edittale senza affrontare le specifiche ragioni per non applicare aumenti dovuti per concorso o aggravanti.
- La Corte di merito deve svolgere una motivazione articolata sulla determinazione della pena (dosimetria), esplicitando perché ha aumentato, diminuito o mantenuto la pena rispetto ai parametri normativi; altrimenti la decisione è vulnerabile a ricorso per vizio di motivazione.
- In presenza di vizi nella determinazione della pena riconducibili a omissioni valutative su concorso di reati o aggravanti, la Cassazione normalmente annulla con rinvio per nuovo giudizio, non per riforma diretta della pena.
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