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Sentenza

Sentenza del 26/03/2018 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Non imponibile ai fini Iva l'attività commerciale di noleggio o locazione di imbarcazioni da diporto resa, prevalentemente, nei confronti di soggetti terzi (e non dei soli soci della stessa)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di pagamento relativo all'anno 2009, pari a 30.950,80 euro, di cui 29.161,60 euro per recupero dell'accisa sul gasolio. L'Ufficio e il giudice di primo grado avevano ritenuto che la società fosse stata costituita essenzialmente per consentire ai soci il godimento personale e familiare delle imbarcazioni, escludendo la natura commerciale dell'attività e il regime agevolato. La società ha sostenuto, producendo contratti e fatture, che le imbarcazioni erano noleggiate a titolo oneroso, a canoni di mercato, prevalentemente a soggetti terzi e, in misura minore, anche ai soci.

La decisione

La Commissione ha accolto integralmente l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato il provvedimento impositivo. Ha ritenuto provato che l'attività di noleggio fosse prevalentemente rivolta a terzi e che anche i noleggi ai soci avvenissero a valori di mercato. Ha quindi riconosciuto la natura commerciale dell'attività, l'applicabilità dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 e il diritto, in astratto, alla detrazione dell'IVA relativa alle operazioni commerciali. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Il regime di non imponibilità è applicabile alle operazioni relative a navi e alle attività sostanzialmente commerciali, purché non siano finalizzate, anche indirettamente, al mero godimento privato del bene. Nel caso esaminato, il regime è stato riconosciuto perché il noleggio era svolto prevalentemente verso soggetti terzi e a condizioni di mercato.

  • Art. 4, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972

    Si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore dei soci, associati o partecipanti, verso pagamenti di corrispettivi specifici o contributi supplementari, salvo le operazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali.

    Il fatto che alcuni servizi siano resi ai soci non esclude automaticamente la natura commerciale, se i soci pagano un corrispettivo specifico e l'operazione è svolta secondo condizioni economiche ordinarie. Per le unità da diporto, tuttavia, resta esclusa la commercialità quando il godimento personale o familiare è gratuito o avviene a un valore inferiore a quello normale.

  • Tabella A, punto 3, del D.Lgs. n. 504/1995

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, con conseguente riconoscimento del trattamento agevolato relativo all'accisa sul carburante impiegato nell'attività commerciale di noleggio.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 29 settembre 2011

    L'applicazione del regime di non imponibilità può essere consentita solo qualora, in base a criteri quantitativi, l'attività sia resa prevalentemente nei confronti di soggetti diversi dai soci.

    La prevalenza dell'attività verso terzi deve essere verificata concretamente e quantitativamente. Il noleggio ai soci non è di per sé incompatibile con il regime agevolato se avviene a canoni di mercato e rappresenta una parte minoritaria dell'attività.

Massime di principio

  • Per ottenere un regime fiscale agevolato occorre dimostrare la reale natura commerciale dell'attività attraverso contratti, fatture, pagamenti e condizioni economiche documentabili.
  • Il noleggio di beni o imbarcazioni ai soci non esclude automaticamente la commercialità: è decisivo che il corrispettivo sia effettivo e conforme al valore di mercato.
  • Quando l'attività è rivolta sia ai soci sia a terzi, il regime agevolato può applicarsi se, sulla base di dati quantitativi, le operazioni verso soggetti terzi risultano prevalenti.
  • Il mero collegamento tra società, soci e beni utilizzati personalmente non basta a dimostrare un abuso o una finalità privata; l'Amministrazione deve valutare l'effettivo svolgimento dell'attività e la sua redditività commerciale.
  • Una precedente valutazione favorevole dell'Amministrazione finanziaria e gli accertamenti compiuti in un procedimento penale possono costituire elementi probatori o indiziari rilevanti, pur non producendo automaticamente il giudicato nel processo tributario.

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