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Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Sovizzo n. 94 del 14 novembre 2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 18 novembre 2024 al 3 dicembre 2024, di «Revisione Biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Sovizzo - Biennio 2024/2025 - Conferma della Pianta Organica»; - di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità.

Giustizia amministrativa202500233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di conferma della pianta organica delle farmacie per il biennio 2024/2025, adottata dopo la fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e farmacia controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale deducendo, in primo luogo, che la fusione dei due Comuni imponesse la formazione e l'approvazione della prima pianta organica del nuovo Comune, anziché la conferma di una pianta riferibile agli enti soppressi. Ha inoltre prospettato la nullità dell'atto per conferma di un atto inesistente e per mancanza dell'oggetto, nonché il difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo che la fusione avrebbe modificato la delimitazione della sede, il bacino d'utenza e la qualificazione della farmacia, che da rurale sarebbe divenuta urbana; ha lamentato inoltre l'omessa valutazione delle caratteristiche topografiche, della sostenibilità economica della sede di Gambugliano, della riduzione dei servizi pubblici locali e dell'alternativa tra il mantenimento della sede a Gambugliano e il suo spostamento a Sovizzo. Con il terzo motivo ha dedotto la mancata acquisizione dei pareri dell'azienda sanitaria e dell'Ordine dei farmacisti previsti dall'art. 5 della legge n. 362 del 1991. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse, rilevando che la natura rurale della farmacia impedirebbe comunque il suo trasferimento in altro centro abitato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che la ricorrente non potesse conseguire alcuna utilità dall'annullamento della delibera. La farmacia è rimasta rurale perché ubicata nella frazione di Gambugliano, tuttora con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, separata dall'abitato di Sovizzo da circa 7 km e priva di continuità edilizia. La fusione, pur avendo determinato un Comune complessivamente superiore a 5.000 abitanti, non ha modificato la qualificazione della farmacia, né ha consentito il suo trasferimento fuori dalla località a vantaggio della quale era stata istituita. Il Collegio ha inoltre affermato che la revisione biennale prevista dalla legge n. 475 del 1968 opera per le farmacie urbane, in relazione al criterio demografico, e non produce effetti sulle farmacie rurali, soggette al distinto criterio topografico. Il TAR ha comunque esaminato i motivi nel merito, ritenendoli infondati. La conferma delle due sedi urbane già esistenti nell'originario Comune di Sovizzo, insieme alla sede rurale, risultava coerente con il rapporto di una farmacia ogni 3.300 abitanti; anche ove fosse stata necessaria una nuova pianta organica, l'eventuale vizio formale non avrebbe comportato l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241 del 1990. È stata esclusa la nullità, trattandosi di invalidità tipica configurabile solo nei casi previsti dalla legge. Il secondo motivo è stato respinto perché la ricorrente non aveva dimostrato errori di fatto, illogicità o incoerenza, ma pretendeva di sostituire le proprie valutazioni a quelle discrezionali dell'amministrazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 5 della legge n. 362 del 1991 non è rivolto ai Comuni e riguarda la nuova determinazione della circoscrizione delle sedi; inoltre, l'art. 2, comma 1, della legge n. 475 del 1968 richiede i pareri dell'Azienda ULSS e dell'Ordine dei farmacisti solo in caso di apertura di nuove sedi. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1 legge n. 221 del 1968

    Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.

    La regola generale qualifica come rurali le farmacie ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; l'eccezione relativa ai quartieri periferici con continuità edilizia deve essere interpretata restrittivamente. La popolazione complessiva del Comune non rileva quando la farmacia è ubicata in una frazione con popolazione inferiore al limite.

  • art. 14 preleggi

    Il criterio dell'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali è stato applicato all'eccezione prevista per i quartieri periferici congiunti senza discontinuità di abitati.

  • art. 2, comma 2, legge n. 475 del 1968

    La revisione biennale della pianta organica serve a verificare il rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche, l'eventuale istituzione di nuove sedi e la distribuzione territoriale del servizio; secondo il TAR tale disciplina opera soltanto per le farmacie urbane e non produce effetti sulle farmacie rurali.

  • art. 1, comma 2, legge n. 475 del 1968

    Il criterio demografico consente l'istituzione di una farmacia ogni 3.300 abitanti e giustifica la conferma delle due sedi urbane già presenti nell'originario Comune di Sovizzo, in rapporto alla popolazione complessiva del nuovo Comune.

  • art. 21-octies, comma 2, prima parte, legge n. 241 del 1990

    Anche qualora fosse stata necessaria una nuova pianta organica anziché la conferma di quella precedente, il vizio non avrebbe comportato l'annullamento perché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-septies legge n. 241 del 1990

    La nullità del provvedimento amministrativo è un'invalidità tipica, configurabile soltanto nei casi previsti dalla legge; non deriva automaticamente dalla contestata conferma di un atto asseritamente inesistente o dalla dedotta mancanza dell'oggetto.

  • art. 5 legge n. 362 del 1991

    La disposizione sui pareri non è rivolta ai Comuni e riguarda la nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

  • art. 2, comma 1, legge n. 475 del 1968

    I pareri dell'Azienda ULSS e dell'Ordine provinciale dei farmacisti sono necessari nel caso di apertura di nuove sedi farmaceutiche, non per la mera conferma della pianta organica.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente non può conseguire alcuna utilità concreta dall'annullamento dell'atto impugnato.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La circostanza della distanza di circa 7 km e dell'assenza di continuità edilizia tra Gambugliano e Sovizzo è stata ritenuta provata perché non contestata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Una farmacia ubicata in una frazione o in un centro abitato con popolazione non superiore a 5.000 abitanti conserva la qualifica di farmacia rurale anche quando, per effetto della fusione con altri enti, la popolazione complessiva del nuovo Comune supera tale soglia, salvo che la frazione sia congiunta a un centro urbano senza discontinuità di abitati.
  • La revisione biennale della pianta organica prevista dalla disciplina sul servizio farmaceutico, in quanto collegata al rapporto demografico tra popolazione e sedi, opera per le farmacie urbane e non produce effetti sulle farmacie rurali, la cui istituzione risponde invece a un criterio topografico.
  • Il titolare di una farmacia rurale non ha interesse a impugnare la revisione o conferma della pianta organica comunale quando l'utilità perseguita consista nello spostamento della farmacia in un diverso abitato, poiché la farmacia rurale non può essere trasferita fuori dalla località a vantaggio della quale è stata istituita.
  • La qualificazione di una farmacia come rurale dipende dalla popolazione della specifica frazione o del centro abitato in cui essa è ubicata e dalla sussistenza o meno di un continuum edilizio con un centro urbano, non dalla sola popolazione complessiva del Comune.
  • La discrezionalità dell'amministrazione nella pianificazione delle sedi farmaceutiche è sindacabile soltanto in presenza di errori di fatto, manifesta illogicità o incoerenza; non è sufficiente che il privato contrapponga alle valutazioni amministrative proprie valutazioni sull'opportunità della localizzazione.
  • I pareri dell'Azienda sanitaria e dell'Ordine provinciale dei farmacisti sono richiesti, secondo le disposizioni esaminate, per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche e non per la mera conferma della pianta organica, né l'art. 5 della legge n. 362 del 1991 è rivolto ai Comuni.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaNullità del provvedimentoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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