Cassazione Penale, Sentenza n. 34572/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I tre imputati hanno impugnato separatamente la sentenza del 17 dicembre 2025 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato, anche agli effetti civili, le condanne per reati fallimentari relativi al fallimento, dichiarato il 27 marzo 2015, della società M.R.T. Metalli srl. All’amministratrice, in carica dal 25 novembre 2011 al 7 febbraio 2014, erano contestate la bancarotta fraudolenta documentale, per sottrazione, distruzione o occultamento dell’intera documentazione contabile, e la bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione dell’intero compendio aziendale in favore di una società di nuova costituzione, denominata MRT Metalli srl, nonché per la distrazione di parte del corrispettivo della vendita di un natante. L’amministratore succedutole dal 17 febbraio 2014 al fallimento era condannato per bancarotta fraudolenta documentale. Al fratello dell’amministratrice, indicato come concorrente esterno, era addebitato il concorso nella bancarotta patrimoniale. Per tutti era stata riconosciuta l’aggravante del danno di rilevante gravità. L’amministratrice ha contestato la configurabilità delle bancarotte: ha sostenuto che la società cessionaria fosse di fatto inattiva e che azienda e avviamento fossero inesistenti; ha richiamato una transazione con la curatela, conclusa dopo il fallimento, per la restituzione dei beni sequestrati, con pagamento rateale di 50.000 euro materialmente eseguito dal padre; ha dedotto che il corrispettivo del natante era stato destinato a un creditore e ha contestato l’elemento soggettivo. Quanto alla bancarotta documentale, ha invocato l’indicazione in visura di un professionista tenutario delle scritture e l’assenza di accertamenti e di prova del dolo specifico. Ha inoltre contestato l’aggravante. Il fratello ha ripreso le censure sulla bancarotta patrimoniale e ha lamentato la mancanza di motivazione sul concorso dell’extraneus, che sarebbe stato desunto dalla sola carica formale nella società cessionaria; ha contestato anche l’aggravante. L’amministratore succeduto ha contestato la bancarotta documentale e la motivazione sul dolo specifico, richiamando la durata limitata della propria carica e l’assoluzione dalla bancarotta patrimoniale; ha contestato inoltre l’aggravante. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure sulla ricostruzione delle bancarotte erano generiche e di fatto, nonché non si confrontavano con le motivazioni della sentenza d’appello; le doglianze sull’aggravante erano nuove, perché non devolute in appello. Ha inoltre dichiarato nuovi i motivi del fratello sul concorso dell’extraneus e dell’amministratore succeduto sull’elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Per l’amministratrice, le censure sulla bancarotta patrimoniale sono state ritenute generiche e di fatto: la sentenza d’appello aveva valorizzato la presenza, presso la sede della fallita, di altre società operanti sotto diverse denominazioni e la transazione successiva al fallimento, con pagamento di 50.000 euro da parte del padre, quale elemento indicativo della cointeressenza familiare e del valore del compendio. Quanto al natante, la difesa non si era confrontata con la motivazione secondo cui, pur essendo stata utilizzata una parte del ricavato per soddisfare un creditore, era rimasta ignota la destinazione del residuo di 46.000 euro. Le censure sulla bancarotta documentale non superavano la risposta della Corte territoriale: la menzione in visura di un tenutario era un dato formale, mentre la contabilità non era mai stata rinvenuta né prodotta dagli imputati. Il motivo sull’aggravante del danno di rilevante gravità era inammissibile perché non proposto in appello e quindi precluso. Per il fratello, le censure sulla bancarotta patrimoniale ripetevano quelle già disattese; quella specifica sul concorso dell’extraneus era nuova, non essendo stata sollevata in appello. Anche il motivo sull’aggravante era nuovo. Per l’amministratore succeduto, le censure sulla bancarotta documentale presentavano i medesimi vizi già rilevati; la doglianza sul dolo specifico era nuova, perché non dedotta in appello, benché la circostanza dell’assoluzione dalla bancarotta patrimoniale fosse già nota dal primo grado. Anche il motivo sull’aggravante era nuovo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219, primo comma, legge fall.
Il punto relativo al riconoscimento della circostanza aggravante del danno di particolare gravità (art. 219, primo comma, legge fall.) non è stato oggetto di devoluzione in appello, pertanto su di esso si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino), che rende inammissibile il secondo motivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.
La contestazione dell’aggravante non può essere proposta per la prima volta in cassazione se il relativo punto non è stato devoluto con l’appello: si forma una preclusione che rende inammissibile il motivo.
Massime di principio
- Le censure in cassazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla configurabilità della bancarotta sono inammissibili quando si risolvono in una diversa lettura del materiale fattuale e non si confrontano specificamente con le risposte e gli argomenti della sentenza impugnata.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale, la mera indicazione in visura di un professionista quale tenutario delle scritture non è decisiva quando la contabilità non sia stata rinvenuta né prodotta; rileva la concreta indisponibilità della documentazione.
- La contestazione in cassazione dell’aggravante del danno di particolare gravità è inammissibile se il relativo punto non è stato devoluto in appello, essendosi formata la preclusione.
- È inammissibile per novità la censura che introduce in cassazione una specifica contestazione della responsabilità per concorso dell’extraneus, se non era stata proposta in appello.
- È inammissibile per novità la doglianza sull’elemento soggettivo non dedotta in appello, quando i fatti su cui si fonda erano già noti e potevano essere sottoposti al giudice del gravame.
Come è indicizzato
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