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Sentenza

Sentenza n. 1409/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1503 del 22/09/2025 recante: “Autoannullamento DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - della presupposta Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1363 del 04/08/2025 recante “Avviso di avvio di procedimento di autoannullamento della DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche non cognito, derivanti dalla loro applicazione (allo stato non conosciuti), ivi inclusi quelli eventuali afferenti alla restituzione degli acconti già erogati nel 2020 agli OPA e ciò in quanto dette somme erano destinate ad essere compensate/conguagliate sia con gli indennizzi che con i ristori su cui le parti s’erano accordate. nonché per la condanna al risarcimento dei danni tutti subìti e subendi dalla società CASA DI CURA VILLA LAURA SRL in conseguenza della predetta delibera n. 1503 del 22/09/2025 di autoannullamento del DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202501929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera regionale di annullamento d'ufficio della precedente delibera di riconoscimento di indennizzi e ristori alle strutture sanitarie private accreditate

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera regionale che, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, aveva annullato d'ufficio una precedente delibera del 2024 relativa al riconoscimento di un'indennità di funzione e di un ristoro per la sospensione dell'attività ordinaria durante l'emergenza Covid-19. Ha dedotto, tra l'altro, il superamento del termine ragionevole, il difetto assoluto di motivazione e di ponderazione tra interesse pubblico e affidamento privato, l'insussistenza di vizi originari della delibera annullata, l'illegittimo esercizio dell'autotutela per ragioni di mera opportunità, la violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede, proporzionalità e buon andamento, nonché difetti di partecipazione procedimentale, istruttoria e motivazione. Ha inoltre contestato la pretesa mancanza di copertura finanziaria, la violazione dell'equilibrio finanziario del Servizio sanitario regionale e la limitazione del ristoro statale alla sola attività intra-regionale, chiedendo anche il risarcimento dei danni e, in subordine, l'indennizzo da revoca. La Regione ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse contributi e ristori riconosciuti dalla legge e spettanti in presenza di presupposti oggettivi.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione e ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva relativa alle concessioni di pubblici servizi. Ha tuttavia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti contributi e ristori previsti dalla disciplina statale e regionale a favore delle strutture private accreditate che avevano sospeso l'attività ordinaria durante l'emergenza Covid-19. Secondo il TAR, la delibera regionale del 2024 stabiliva criteri oggettivi di quantificazione, fondati sulla riduzione del fatturato e sul costo del lavoro, senza lasciare all'amministrazione un apprezzamento discrezionale sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione. La posizione della struttura, pertanto, ha consistenza di diritto soggettivo. Il Collegio si è conformato alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15404/2024, relativa alla medesima tipologia di contributi, secondo cui spetta al giudice ordinario conoscere delle controversie concernenti le provvidenze ex art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti contro l'annullamento d'ufficio, né la domanda risarcitoria o quella subordinata di indennizzo. Ha disposto la translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a., salvaguardando gli effetti sostanziali e processuali della domanda, e ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La delibera regionale impugnata era stata adottata quale annullamento d'ufficio della precedente delibera di riconoscimento degli indennizzi; il TAR non ha esaminato nel merito la sussistenza dei relativi presupposti, ritenendo il giudice amministrativo privo di giurisdizione.

  • art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

    La disposizione costituisce, insieme alla disciplina regionale, la base normativa del diritto alla sovvenzione per le strutture private accreditate in possesso dei presupposti oggettivi, entro il limite massimo predeterminato del 90 per cento del budget.

  • art. 4, comma 5-ter, d.l. 34/2020

    Il co. 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.

    La norma estende l'applicazione della disciplina alle prestazioni socio-sanitarie per la parte a rilevanza sanitaria.

  • art. 5-sexies d.l. 18/2020, introdotto dalla l. 27/2020

    La disposizione ha previsto la possibilità per le Regioni di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, costituendo il presupposto normativo della sospensione dell'attività ordinaria.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il TAR ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva relativa alle concessioni di pubblici servizi; il riparto è stato invece individuato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche riconosciuti direttamente dalla legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando all'amministrazione spetta soltanto verificare la presenza dei presupposti oggettivi e quantificare il beneficio secondo criteri predeterminati, senza discrezionalità sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione.
  • La controversia concernente contributi previsti dall'art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020 a favore di strutture private accreditate che abbiano sospeso attività sanitarie ordinarie durante l'emergenza Covid-19 appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la disciplina applicabile predetermina i presupposti e il limite massimo del beneficio e attribuisce all'amministrazione mere funzioni di verifica e vigilanza.
  • Il riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche non dipende dalla qualificazione formale dell'atto come concessione, revoca o annullamento d'ufficio, ma dalla natura della situazione soggettiva dedotta e dal carattere discrezionale o vincolato del potere amministrativo esercitato.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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