Sentenza del 31/01/2020 n. 1455 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 108/2020 TRIBUTI LOCALI - accertamento Tares - Decorrenza dichiarazione - occupazione iniziata prima del 20 gennaio - Decadenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che, ai fini del computo della decadenza quinquennale prevista dall'art. 1, comma 161, L. 27/12/2006 n. 296, per l'annualità 2013 l'ultimo giorno utile per la notifica dell'accertamento era il 31/12/2018. L'avviso è stato invece notificato formalmente al contribuente il 10/01/2019, oltre il termine di decadenza, per cui la pretesa dell'ente è prescritta/decaduta. Spese di lite compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARES per l'annualità 2013 (importo €279) per prescrizione/decadenza. Il Comune aveva notificato l'avviso oltre il termine di decadenza quinquennale previsto per i tributi locali; la controversia verte sulla individuazione del dies a quo per il termine di dichiarazione (termine del 20 gennaio) e quindi sul computo del quinquennio di decadenza per la notifica dell'accertamento.
Norme richiamate
Legge 27/12/2006 n.296, art.1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Stabilisce il termine quinquennale di decadenza per gli enti locali nell'effettuare accertamenti rettificativi o d'ufficio; il dies a quo è l'anno in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati, con particolare attenzione alla data di inizio occupazione rispetto al 20 gennaio.
D.Lgs. 15.12.1993 n.507, art.70, comma 1
i soggetti di cui all'articolo 63 presentano al Comune,entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune
Fissa il termine del 20 gennaio per la denuncia (dichiarazione) dell'occupazione/detenzione; la Corte ha interpretato che se l'occupazione è iniziata prima del 20 gennaio la denuncia è dovuta entro il 20 gennaio dello stesso anno; se iniziata successivamente, la denuncia è dovuta entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Codice Civile, art. 2948 n.4
Riferimento alla prescrizione quinquennale applicabile ai crediti tributari locali ritenuti di natura continuativa; la giurisprudenza conferma che ai tributi locali si applica la prescrizione breve quinquennale.
Codice Civile, art. 2935
Principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento; applicato per stabilire che il quinquennio decorre dall'anno successivo all'imposta dovuta.
Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n.4283
Ha affermato che i tributi locali con causa debendi continuativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n.4 c.c.).
Cassazione (principio richiamato), sentenza n.2224/2016
Principio richiamato dalla Commissione secondo cui occorre distinguere tra occupazioni iniziate prima del 20 gennaio (termine di dichiarazione nello stesso anno) e quelle iniziate successivamente (termine il 20 gennaio dell'anno successivo) per individuare il dies a quo della decadenza.
Cassazione, 02/03/2018, n.4962
Conferma che il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento e che l'ultimo giorno utile è il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Massime di principio
- Per i tributi locali (es. TARES/TARI/Tarsu) si applica la decadenza quinquennale prevista dall'art.1 comma 161 L. 296/2006: l'ente locale deve notificare l'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati.
- Il dies a quo per il calcolo della decadenza dipende dalla data di inizio dell'occupazione rispetto al 20 gennaio: se l'occupazione è iniziata prima del 20 gennaio la denuncia è dovuta entro il 20 gennaio dello stesso anno; se iniziata dopo il 20 gennaio la denuncia è dovuta entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Di conseguenza l'intervallo di tempo effettivo entro cui l'ente può notificare l'accertamento può variare sensibilmente in base a pochi giorni di differenza nella data di inizio dell'occupazione (es. occupazione iniziata il 19 gennaio vs 21 gennaio).
- Il termine di prescrizione per il credito tributario decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento e scade il 31 dicembre del quinto anno successivo; notifiche oltre tale termine sono inefficaci per decadenza/prescrizione.
- In una situazione simile il contribuente deve verificare la data di effettiva notifica e la data di inizio dell'occupazione per valutare la prescrizione; l'ente deve conservare e dimostrare di aver notificato entro il termine di decadenza.
- Se la notifica è tardiva, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'avviso per prescrizione e, salvo contestazione sul presupposto di fatto del tributo, le spese possono essere compensate.
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