Cassazione Penale, Sentenza n. 16377/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto e liquidato l'equa riparazione, denunciando un manifesto difetto di motivazione: a suo avviso la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato il principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione e avrebbe omesso di valutare la responsabilità del Kertusha, ritenendolo non qualificabile come autore dei fatti contestati (traffico di stupefacenti ex art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente escluso che il Kertusha abbia causato la restrizione con condotte dolose o gravemente colpose: il giudice di merito aveva escluso l'identificazione certa dell'istante nella persona ripresa/intercettata e quindi non poteva ritenersi che frequentazioni o l'uso di un'autovettura intestata a terzi costituissero prova di una condotta colposa idonea a configurare il nesso causale necessario per escludere l'indennizzo. La Corte ha richiamato il principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale ma ha precisato che tale autonomia non consente di far valere in sede di riparazione fatti espressamente esclusi dal giudice della cognizione. In conclusione il provvedimento di ingiusta detenzione per 363 giorni (187 di custodia cautelare + 176 di arresti domiciliari) rimane indennizzabile e l'ordinanza di liquidazione è confermata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 e art. 74
Norme che definiscono i reati di detenzione, offerta e trasporto di sostanze stupefacenti, ossia i fatti per i quali Kertusha era stato originariamente indagato; citate per contestualizzare il procedimento penale da cui è derivata la misura cautelare.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Richiamata per il principio secondo cui il giudizio di riparazione è totalmente autonomo rispetto al giudizio penale ma che l'indennizzo deve essere escluso se l'incolpato ha dato causa alla restrizione con condotta dolosa o gravemente colposa; la ratio solidaristica dell'indennizzo richiede che non vi sia un comportamento colpevole che giustifichi la privazione della libertà.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul principio di autonomia del giudizio di riparazione e sui limiti al riconoscimento dell'indennizzo quando il detenuto abbia concorso a causare la misura cautelare.
Sez. 4, Sent. n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)
Richiama l'orientamento secondo cui la riparazione non trova posto quando il comportamento dell'incolpato sia stato causa, con dolo o colpa grave, della restrizione cautelare; il riferimento serve a confermare l'interpretazione restrittiva dell'accesso all'indennizzo.
Sez. 4, Sent. n. 27397 del 10/06/2010
Precisazione secondo la quale il giudice della riparazione può rivalutare fatti (anche penalmente irrilevanti) purché non espressamente esclusi dal giudice della cognizione; ribadisce i limiti della rivalutazione in sede di riparazione.
Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015
Richiama il requisito del nesso causale apprezzabile tra condotta dolosa o gravemente colposa dell'incolpato e il provvedimento restrittivo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudizio per la liquidazione dell'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale, ma questa autonomia non consente di ignorare o ribaltare fatti espressamente esclusi dal giudice di cognizione.
- Per escludere l'indennizzo è necessario provare che l'incolpato abbia dato causa alla misura restrittiva con condotta dolosa o gravemente colposa e che tale condotta abbia un apprezzabile nesso causale con la restrizione.
- La mera frequentazione di soggetti sospetti o l'uso di beni intestati a terzi non è di per sé sufficiente a dimostrare una responsabilità colposa che escluda l'indennizzo; occorre una prova che colleghi concretamente la condotta dell'indagato al provvedimento cautelare.
- Se il giudice penale ha escluso l'identificazione dell'imputato in fatti decisivi per la misura cautelare, il giudice della riparazione non può considerare quegli stessi fatti come prova della colpa grave o del dolo.
- In situazioni analoghe lo Stato ha l'onere di dimostrare, con elementi certi e non contraddetti dal giudizio di cognizione, l'esistenza di una condotta colpevole dell'indennizzando che abbia determinato la restrizione; in mancanza prevale il diritto all'indennizzo.
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