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Sentenza

Sentenza n. 12045/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A) del Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, portante “articolo 9 ter, comma 9 bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 151. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le Deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all''''anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell''''articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; (ii) la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202308646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di ripartizione a carico dell'impresa degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché decreti ministeriali presupposti del 6 luglio 2022 e 6 ottobre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato il decreto della Regione Veneto che individuava le aziende fornitrici soggette al payback per dispositivi medici e determinava i relativi importi, insieme al decreto ministeriale del 6 luglio 2022, che aveva certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, e al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali. I primi quattro motivi denunciavano vizi propri degli atti: difetto di istruttoria, trasparenza e motivazione nella determinazione tardiva dei tetti regionali; applicazione retroattiva del meccanismo; indeterminatezza e erroneità delle linee guida e dei criteri di calcolo; lesione della certezza delle regole delle procedure di gara e della remuneratività delle forniture. Erano inoltre contestati l'uniforme fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, l'omessa considerazione delle peculiarità regionali e della mobilità sanitaria, l'inclusione dell'IVA e dei servizi accessori nel fatturato, nonché la carenza di criteri certi per il calcolo della spesa. Con il quinto motivo era dedotta l'illegittimità derivata della disciplina per contrasto con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea, in particolare rispetto alla libertà d'impresa, al legittimo affidamento, all'irretroattività e ai principi dell'evidenza pubblica.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, richiamando la propria precedente giurisprudenza e le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali ed eurounitarie: il payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, volto alla razionalizzazione della spesa sanitaria, e la disciplina contiene gli elementi essenziali della prestazione imposta, nel rispetto della riserva di legge. Non è stata ravvisata retroattività lesiva dell'affidamento, poiché l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri fondamentali erano conoscibili dal 2015, prima delle gare e della conclusione dei contratti; il successivo intervento del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligo. La fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% non lede l'interesse delle imprese, poiché rappresenta il livello massimo consentito e una diversa determinazione avrebbe potuto soltanto ridurlo, aumentando lo sforamento. Il payback opera esternamente rispetto alle gare e ai contratti, incidendo sul fatturato complessivo dell'impresa e non sull'esito della procedura, sulla quantità fornita o sul prezzo contrattuale; non è quindi contrario alle regole dell'evidenza pubblica. I criteri di calcolo sono stati ritenuti sufficientemente chiari, essendo ancorati alla voce BA0210 del modello CE consolidato regionale e alla ricognizione delle fatture corrispondenti. L'inclusione dell'IVA è legittima perché la legge impone il calcolo del fatturato al lordo dell'IVA e le amministrazioni acquirenti sono consumatori finali. Gli eventuali servizi accessori devono essere distinti dal prezzo dei dispositivi; la loro erronea contabilizzazione non è imputabile ai decreti ministeriali. È stata infine ritenuta legittima l'applicazione indistinta del payback ai dispositivi medici, in presenza di una definizione normativa sufficientemente determinata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    Introduce il meccanismo di payback, ponendo a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano dello sforamento del tetto regionale, proporzionata all'incidenza del fatturato.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»

    Impone di calcolare il superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato»

    Determina la misura proporzionale della partecipazione di ciascuna azienda al ripiano e stabilisce quote crescenti a carico dei fornitori per le annualità considerate.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»

    Disciplina, per gli anni 2015-2018, la procedura regionale di individuazione delle imprese soggette al ripiano e di determinazione degli importi, previa verifica contabile.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Introduce il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la responsabilità regionale per il relativo superamento.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Fissa, dal 2014, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Modifica l'art. 9-ter, comma 8, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e disciplinando i termini della relativa dichiarazione.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Introduce il comma 9-bis dell'art. 9-ter, relativo alla procedura applicabile alle annualità 2015-2018.

  • art. 74 c.p.a.

    «nel caso in cui ravvisi […] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata»

    Consente la decisione in forma semplificata in presenza di manifesta infondatezza, anche mediante rinvio sintetico a precedenti conformi.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback è stata ritenuta rispettosa della riserva di legge relativa alle prestazioni patrimoniali imposte, poiché individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali.

  • art. 41 Cost.

    Il meccanismo di payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria e di tutela della salute.

  • art. 2 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha escluso che la disciplina violi i principi dedotti in relazione all'affidamento e alla solidarietà.

  • art. 117 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Non è stata ravvisata una violazione del principio di irretroattività o del diritto di proprietà, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Istituisce un fondo statale e prevede una riduzione dell'importo dovuto dalle aziende; la Corte costituzionale ha esteso la riduzione anche alle imprese che avevano instaurato controversie.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Prevede il pagamento ridotto del 25% per il periodo 2015-2018 e collega al versamento la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo in senso lesivo dell'affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri essenziali erano già previsti dalla legge prima delle gare e della conclusione dei contratti; gli atti successivi che rendono operativo il sistema hanno natura attuativa e non innovano l'obbligazione sostanziale.
  • La fissazione del tetto regionale di spesa per dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard è legittima anche se intervenuta successivamente alle annualità di riferimento, quando tale misura coincide con il tetto nazionale massimo già previsto e consente di applicare il livello più favorevole alle imprese rispetto a una soglia regionale inferiore.
  • Il payback incide sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore in relazione al fatturato realizzato, ma non modifica retroattivamente l'oggetto, la quantità o il prezzo dei contratti di fornitura e, pertanto, non altera l'esito delle gare pubbliche né viola le regole dell'evidenza pubblica.
  • Ai fini della determinazione del superamento del tetto di spesa, il fatturato dei dispositivi medici deve essere calcolato al lordo dell'IVA, in quanto le amministrazioni sanitarie acquirenti sono consumatori finali e l'imposta costituisce una componente della spesa sostenuta.
  • I criteri normativi e amministrativi che collegano il calcolo del superamento alla voce BA0210 del modello CE consolidato regionale e alla ricognizione delle fatture relative ai dispositivi medici sono sufficientemente determinati e trasparenti; i servizi accessori devono essere distinti dal costo della fornitura e l'eventuale errata contabilizzazione non rende di per sé illegittimi gli atti ministeriali.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fontiDifetto di istruttoria

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