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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12230/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Appello per cassazione proposto da Emil Stefan avverso la conferma della condanna per furto in appartamento (3 giugno 2020). Il ricorrente deduce due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della violenza sulle cose (art. 192 c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante solo sulla base delle generiche dichiarazioni della persona offesa circa il danneggiamento del portone e della porta e senza dimostrare che il danno richiedesse attività di ripristino o fosse funzionale al furto; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella quantificazione della provvisionale di euro 7.000,00, poiché la Corte afferma che le dichiarazioni della vittima sono generiche e non consentono la precisa quantificazione del danno ma, comunque, stima il danno patrimoniale in almeno euro 4.000,00; inoltre il valore del Rolex (euro 2.500,00) menzionato dalla vittima non poteva essere computato perché l'orologio era già stato restituito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. In ordine al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello: la combinazione di indizi (assenza delle chiavi, circostanze investigative e dichiarazione della vittima che i due ingressi erano "danneggiati") era sufficiente a fondare la conclusione che l'imputato avesse forzato gli accessi e che il danno fosse funzionalmente collegato al furto, rispettando i criteri di valutazione ex art. 192 comma 2 c.p.p. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto non illogica la decisione della Corte di appello di riconoscere una provvisionale nel minimo (oltre euro 4.000,00) sulla base delle dichiarazioni ritenute sufficienti a provare sommariamente il danno; il riferimento al valore del Rolex è stato usato solo come indice di attendibilità delle dichiarazioni e non come elemento principale di quantificazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso mantiene ferma la condanna di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.600,00.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e per vizio della motivazione; disciplina le censure mosse dal ricorrente e i limiti del sindacato di legittimità della Cassazione.

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Stabilisce i criteri di valutazione e motivazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva e unitaria degli indizi soddisfacesse i requisiti di gravità e concordanza richiesti.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Definisce l'aggravante della violenza sulle cose nel furto: si realizza quando si usa energia fisica provocando rottura, guasto o trasformazione tale da rendere necessaria attività di ripristino; inoltre il danno deve essere funzionale alla consumazione del furto.

  • art. 339 comma 2 c.p.p.

    Consente il riconoscimento di una provvisionale per il risarcimento nel procedimento penale nei limiti in cui il danno sia ritenuto dimostrato; la Corte ha potuto riconoscere una provvisionale minima anche se l'entità esatta non era provata.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite nella enunciazione degli argomenti nel ricorso e nella motivazione ai fini della decisione (menzionato nei limiti della motivazione ex art. 173 disp. att.).

  • art. 611 c.p.p. (modificato d.lgs. n.150/2022)

    Regola il trattamento del ricorso con l'intervento delle parti e la discussione dinanzi alla Corte, modalità utilizzate nel presente giudizio.

  • Giurisprudenza: Sez. 5 n. 13431 del 25/02/2022 (Pirroncello, Rv. 282974)

    Richiamata dalla Corte per principio secondo cui l'aggravante della violenza sulle cose richiede la manomissione dell'opera di difesa tale da rendere necessario un ripristino; la semplice manipolazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'aggravante della violenza sulle cose nel furto richiede non solo la presenza di un danno, ma che il danno abbia privato la cosa della sua funzione di difesa e richieda attività di ripristino; tale collegamento funzionale può essere provato anche con valutazione indiziaria se vi sono elementi che dimostrano l'impossesso di chiavi e il danneggiamento degli accessi.
  • La Corte d'appello può fondare la sussistenza di un'aggravante su una valutazione unitaria e logica degli indizi (art. 192 c.p.p.); la Cassazione sindaca l'adeguatezza della motivazione e la correttezza dell'applicazione del principio, non entrando nel merito dei concreti accertamenti se motivati e non manifestamente illogici.
  • Le dichiarazioni generiche della persona offesa possono essere insufficienti per la prova dell'esatto ammontare del danno patrimoniale ma possono valere a provare sommariamente l'esistenza di un danno e giustificare il riconoscimento di una provvisionale nel minimo accertato.
  • La quantificazione della provvisionale deve restare entro i limiti di quanto dimostrato sommariamente: se un bene è stato restituito, il suo valore non rileva come perdita patrimoniale, salvo che la restituzione non pregiudichi altri elementi del danno; il giudice deve esplicitare come ha utilizzato ciascun elemento probatorio.
  • In situazioni analoghe il difensore che impugna dovrebbe: a) contestare il nesso funzionale tra danno e consumazione del reato; b) richiedere prova tecnica o documentale del danneggiamento; c) illustrare l'irrazionalità della quantificazione della provvisionale, dimostrando eventuale restituzione dei beni o mancanza di prova del danno.
  • La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata alle spese processuali e, se previsto, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; pertanto valutare il rischio economico del gravame.

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