Cassazione Penale, Sentenza n. 22470/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, con motivo unico, vizio di motivazione per omissione e violazione di legge penale: sosteneva che la Corte di merito non aveva risposto alla confessione resa al GIP il 2 maggio 2011, dalla quale emergerebbe una diversa qualificazione del fatto (concorso nel furto dell'autoveicolo poi "trasformato" nei suoi tratti identificativi). Il ricorso sollecitava una diversa valutazione delle prove e della qualificazione giuridica della condotta, ma non allegava né trascriveva il verbale di interrogatorio invocato né ne indicava la collocazione fascicolare, proponendo per la prima volta in Cassazione una diversa ricostruzione fattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e aspecificità: ha ritenuto che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione del fatto (attività di sostituzione dei dati identificativi per occultare la provenienza del veicolo rubato) sulla base di evidenze oggettive e che il ricorrente non aveva prodotto il verbale di interrogatorio invocato. Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata redatta in forma semplificata e depositata il 24/05/2022.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Impedisce di introdurre in Cassazione nuove questioni di fatto o nuove ricostruzioni non dedotte nei gradi precedenti; il rito censorio richiede che le nuove prospettazioni non siano accolte se proposte per la prima volta in cassazione.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Norma procedurale che ha autorizzato il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto nelle modalità indicate dal decreto; rilevante per la modalità di svolgimento del procedimento in Cassazione.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza per il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, con l'indicazione o l'allegazione degli atti che si assumono travisati.
Giurisprudenza consolidata (massime citate dalla Corte)
Sez. 2, n. 33523/2021; Sez. 5, n. 5897/2020; Sez. 1, n. 48422/2019 (tra le altre)
Costante orientamento secondo cui sono inammissibili i motivi che, pur richiamando atti specifici, non ne contengono la trascrizione o l'allegazione e risultano quindi generici e non autosufficienti.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito ottenere una rinnovata valutazione del materiale probatorio sommario o una nuova ricostruzione dei fatti: i motivi devono investire questioni di diritto o evidenziare vizi di motivazione manifesti e specifici.
- Se il ricorrente fonda una doglianza su documenti o atti (per es. verbali di interrogatorio), è obbligatorio allegarli o indicarne con precisione la collocazione fascicolare; altrimenti il ricorso è privo di autosufficienza e sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
- Non si possono proporre in Cassazione nuove ipotesi di fatto o una diversa genesi dei fatti se non già dedotte nei precedenti gradi (art. 606 c.3 c.p.p.): tali innovazioni vanno prevenute in sede di appello o dibattimentale.
- Quando la Corte di merito motiva in modo coerente sulla base di evidenze oggettive (possesso del veicolo, targhe e documenti riconducibili al ricorrente, parti di veicolo in officina ecc.), la qualificazione dell'atto come alterazione dei tratti identificativi per occultare la provenienza delittuosa è solida e difficile da rimettere in discussione in Cassazione senza nuovi elementi probatori.
- Il deposito di un ricorso non autosufficiente comporta rischi concreti: dichiarazione di inammissibilità, condanna alle spese processuali e possibile obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno curare la completezza documentale e la specificità dei motivi già in sede di redazione del ricorso.
- Prassi consigliata: prima di proporre ricorso per cassazione, verificare l'intero fascicolo processuale, allegare o trascrivere gli atti rilevanti (es. interrogatori), e limitare i motivi a questioni di diritto o a vizi di motivazione chiaramente individuabili e documentati.
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