Sentenza del 09/07/2015 n. 3170 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Termine di decadenza dal potere di accertamento - Raddoppio dei termini - Condizioni di applicabilità - Obbligo di denuncia - Sussiste. - Obbligo di effettiva presentazione della denuncia - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’applicazione del raddoppio dei termini di decadenza previsto per le violazioni tributarie potenzialmente rilevanti penalmente, sostenendo che non fossero stati dimostrati i presupposti dell’obbligo di denuncia. Secondo il principio della prognosi postuma, il giudice deve verificare se, sulla base degli elementi disponibili al momento dell’accertamento, sussistessero concretamente i presupposti per l’obbligo di presentare una denuncia penale. L’Amministrazione, gravata dell’onere della prova, deve fornire gli elementi necessari e, in particolare, produrre la denuncia penale o documentazione idonea a consentire tale verifica.
La decisione
Il raddoppio dei termini non richiede che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata, essendo sufficiente che sussistesse l’obbligo di presentarla. Tuttavia, quando il contribuente contesta la legittimità del raddoppio, l’Amministrazione deve dimostrare in giudizio la ricorrenza dei relativi presupposti. La produzione della copia della denuncia è stata ritenuta indispensabile per consentire al giudice di verificare l’obbligo di denuncia. In mancanza di tale documento, l’Ufficio non assolve l’onere probatorio e l’accertamento, notificato oltre il termine ordinario, deve essere dichiarato decaduto.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e disposizioni corrispondenti in materia di raddoppio dei termini
Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di violazioni per le quali sussisteva l’obbligo di denuncia penale, senza che sia necessaria l’effettiva presentazione della denuncia. I presupposti devono però essere concretamente dimostrati dall’Amministrazione quando siano contestati dal contribuente.
Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011
giudizio di "prognosi postuma"
Il giudice deve valutare, con riferimento al momento in cui l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’accertamento, se gli elementi disponibili fossero idonei a far sorgere un obbligo di denuncia per un reato tributario. L’onere di provare tali presupposti grava sull’Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non dipende dalla concreta presentazione della denuncia penale, ma dalla preesistenza di un effettivo obbligo giuridico di denunciarе una violazione penalmente rilevante.
- Se il contribuente contesta il raddoppio, l’Amministrazione deve dimostrare specificamente i presupposti del reato tributario e dell’obbligo di denuncia; non è sufficiente richiamare in modo generico la possibile rilevanza penale dei fatti.
- La valutazione deve essere effettuata secondo una prognosi postuma: occorre verificare se, sulla base degli elementi disponibili all’epoca, un pubblico ufficiale avrebbe dovuto presentare denuncia, senza basarsi esclusivamente sugli sviluppi successivi del procedimento penale.
- La mancata produzione della denuncia penale, o di documentazione equivalente idonea a dimostrare l’obbligo di denuncia, può impedire all’Ufficio di provare la legittimità del raddoppio e comportare la decadenza dell’accertamento notificato oltre il termine ordinario.
- Il raddoppio dei termini costituisce un’eccezione rispetto alla disciplina ordinaria e, pertanto, deve essere giustificato e provato dall’Amministrazione che intende avvalersene.
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