Direttiva 2008/59
Direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008 , che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/59/CE modifica in modo puntuale la direttiva 2006/87/CE sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna per tener conto dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione. L’adeguamento consiste nell’inserimento di nuove vie navigabili negli allegati I e IX, così da includere i tratti di Danubio, canali e altre vie navigabili dei due Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri interessati di recepire le modifiche entro il 30 dicembre 2008.
Adeguamento della direttiva 2006/87/CE sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna all’adesione di Bulgaria e Romania, mediante aggiornamento dell’elenco delle vie navigabili e dei riferimenti negli allegati tecnici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea che dispongono di vie navigabili interne rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, con particolare riguardo a Bulgaria e Romania e alle tratte fluviali e canali di tali Stati inseriti negli allegati della direttiva modificata. L’intervento è limitato all’adeguamento degli allegati I e IX della direttiva 2006/87/CE e non introduce un regime autonomo di disciplina sostanziale; rileva per la navigazione interna sulle vie elencate come Zona 3 e Zona 4 e per i riferimenti identificativi tecnici contenuti nell’allegato IX.
Adeguamento della direttiva 2006/87/CE per l’adesione di Bulgaria e Romania
La direttiva 2008/59/CE interviene come atto di adattamento tecnico conseguente all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. In base all’articolo 56 dell’atto di adesione del 2005, il Consiglio modifica la direttiva 2006/87/CE, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, per includere le vie navigabili dei due nuovi Stati membri negli allegati pertinenti.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che la direttiva 2006/87/CE era stata adottata prima dell’adesione di Bulgaria e Romania e necessita quindi di adeguamenti non espressamente contemplati dall’atto di adesione o dai relativi allegati. La finalità della direttiva 2008/59/CE è dunque puramente integrativa e mira ad assicurare la coerenza dell’elenco delle vie navigabili e dei riferimenti tecnici applicabili alla disciplina della navigazione interna.
Modifiche all’allegato I: zone di navigazione
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 2006/87/CE, che elenca le vie navigabili suddivise per zone.
Nella zona 3 vengono inserite:
- la Repubblica di Bulgaria, limitatamente al Danubio dal km 845,650 al km 374,100;
- la Romania, per:
- il Danubio dalla frontiera serbo-romena (km 1 075) al Mar Nero sul braccio di Sulina;
- il Danubio–canale del Mar Nero, dalla confluenza con il Danubio al km 299,300 presso Cernavodă, fino al porto di Constanta sud–Agigea (km "0" del canale);
- il canale Poarta Albă–Midia Năvodari, dalla confluenza con il Danubio–canale del Mar Nero al km 29,410 presso Poarta Albă, fino al porto di Midia (km "0" del canale).
Nella zona 4 viene inserita la Romania per tutte le altre vie navigabili che non figurano nella zona 3. L’effetto è di ricondurre nell’ambito applicativo della direttiva anche i tratti fluviali e i canali rumeni pertinenti, con una distinzione tra vie navigabili di zona 3 e altre vie di zona 4.
Modifiche all’allegato IX: riferimenti identificativi
La direttiva aggiorna anche l’allegato IX della direttiva 2006/87/CE, inserendo i codici identificativi di Romania e Bulgaria in tre punti distinti:
- parte I, capo 4, articolo 4.05;
- parte III, capo 1, articolo 1.06;
- parte IV, capo 1, articolo 1.06.
In ciascuna di tali disposizioni vengono introdotte le voci:
- "19 = Romania";
- "34 = Bulgaria".
Si tratta di un aggiornamento coordinato dei riferimenti tecnici, necessario per allineare gli allegati alla nuova situazione geografico-istituzionale derivante dall’allargamento dell’Unione.
Recepimento nazionale e obblighi procedurali
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a decorrere dal 30 dicembre 2008. Si tratta quindi del termine di trasposizione rilevante per l’ordinamento nazionale.
Le misure nazionali di recepimento devono inoltre:
- contenere un riferimento alla presente direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- essere comunicate immediatamente alla Commissione;
- essere accompagnate dalla trasmissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, limitandosi a imporre il risultato dell’adeguamento degli allegati della disciplina tecnica sulla navigazione interna.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua quali destinatari tutti gli Stati membri, pur essendo l’obbligo di recepimento pratico riferito agli Stati con vie navigabili interne ricomprese nell’ambito della direttiva 2006/87/CE.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha natura eminentemente tecnica e di coordinamento: non introduce nuovi obblighi sostanziali autonomi, ma aggiorna il perimetro territoriale e i riferimenti formali della disciplina europea sui requisiti tecnici delle navi della navigazione interna. Il dato operativo centrale è il termine di recepimento del 30 dicembre 2008 per gli Stati interessati e la necessità di verificare la corretta trasposizione nazionale degli allegati modificati.
Disposizioni principali
Adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 2006/87/CE
L’articolo 1 dispone la modifica della direttiva 2006/87/CE. Nell’allegato I, capo 2, zona 3, sono inserite la voce relativa alla Repubblica di Bulgaria per il tratto del Danubio dal km 845,650 al km 374,100 e la voce relativa alla Romania per il Danubio dalla frontiera serbo-romena (km 1 075) al Mar Nero sul braccio di Sulina, nonché per il Danubio–canale del Mar Nero e per il canale Poarta Albă–Midia Năvodari con le relative estensioni e punti terminali. Nell’allegato I, capo 3, zona 4, è inserita la voce relativa alla Romania per tutte le altre vie navigabili non incluse nella zona 3.
Aggiornamento dei riferimenti nell’allegato IX
L’articolo 1 modifica anche l’allegato IX, inserendo in tre sezioni distinte i riferimenti numerici di identificazione per Romania (19) e Bulgaria (34): parte I, capo 4, articolo 4.05; parte III, capo 1, articolo 1.06; parte IV, capo 1, articolo 1.06. Le nuove voci sono collocate tra quelle già esistenti per Danimarca/Polonia e Lettonia/Lituania.
Obbligo di recepimento per gli Stati membri interessati
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 30 dicembre 2008 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate.
Comunicazione delle misure nazionali e delle disposizioni essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
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