Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2008/54

Direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , recante modifica della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/54/CE modifica in modo puntuale la direttiva 95/50/CE per allinearla alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. L’intervento riguarda il potere della Commissione di adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico, in particolare in relazione alla direttiva 94/55/CE. Si tratta di un adeguamento tecnico e istituzionale, senza nuovi obblighi sostanziali per gli operatori o per gli Stati membri. La direttiva entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è indirizzata agli Stati membri, ma non richiede misure di recepimento.

Adeguamento tecnico della direttiva 95/50/CE sulla procedura di regolamentazione con controllo per l’aggiornamento degli allegati relativi ai controlli su strada dei trasporti di merci pericolose.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto modifica una direttiva preesistente in materia di controlli uniformi sui trasporti su strada di merci pericolose. Il suo contenuto riguarda esclusivamente il meccanismo di esecuzione e di aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 95/50/CE, con riferimento anche alle modifiche della direttiva 94/55/CE. Il testo precisa che si tratta di adeguamenti di natura tecnica concernenti solo la procedura di comitato e che, per tale ragione, non è necessario alcun recepimento nazionale ulteriore.

Direttiva 2008/54/CE - modifica della direttiva 95/50/CE sui controlli dei trasporti su strada di merci pericolose

La direttiva interviene su un profilo esclusivamente istituzionale e procedurale della disciplina europea in materia di controlli su strada delle merci pericolose. Il suo scopo è adeguare la direttiva 95/50/CE alla nuova procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE, consentendo alla Commissione di aggiornare gli allegati al progresso scientifico e tecnico.

Finalità dell’intervento normativo

Il testo precisa che la direttiva 95/50/CE già prevedeva l’adozione di misure secondo la decisione 1999/468/CE. Dopo la modifica di tale decisione operata dalla decisione 2006/512/CE, gli atti precedenti adottati secondo la procedura dell’articolo 251 del trattato dovevano essere allineati alla nuova disciplina, affinché la procedura di regolamentazione con controllo potesse trovare applicazione anche agli atti già vigenti.

La logica dell’intervento è quindi quella di:

  • consentire alla Commissione di aggiornare gli allegati al progresso scientifico e tecnico;
  • qualificare tali aggiornamenti come modifiche di elementi non essenziali;
  • assoggettare tali misure alla procedura di regolamentazione con controllo.

Ambito materiale della modifica

La direttiva non disciplina direttamente nuove regole operative sui trasporti di merci pericolose, ma modifica la direttiva 95/50/CE quanto ai poteri di esecuzione della Commissione.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

  • gli allegati della direttiva 95/50/CE;
  • l’adeguamento in funzione del progresso scientifico e tecnico;
  • il coordinamento con le modifiche della direttiva 94/55/CE;
  • il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo di cui alla decisione 1999/468/CE.

Contenuto dell’articolo 1

L’articolo 1 sostituisce gli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 95/50/CE.

Il nuovo articolo 9 bis stabilisce che:

  • la Commissione adegua gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla direttiva;
  • l’adeguamento deve tener conto, in particolare, delle modifiche apportate alla direttiva 94/55/CE;
  • le misure adottate sono destinate a modificare elementi non essenziali della direttiva;
  • tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 9 ter, paragrafo 2.

Il nuovo articolo 9 ter prevede che:

  • la Commissione sia assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE;
  • nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applichino l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione.

Effetti per gli Stati membri

Gli Stati membri sono i destinatari formali della direttiva, ma il testo chiarisce espressamente che non è necessario alcun recepimento nazionale. Questo perché la modifica è limitata a un adeguamento tecnico della procedura di comitato e non introduce obblighi sostanziali da trasporre nell’ordinamento interno.

Per gli operatori e per i professionisti del settore trasporti, il dato rilevante è che la Commissione conserva il potere di aggiornare gli allegati della direttiva 95/50/CE senza una nuova direttiva di modifica sostanziale, purché nel quadro della procedura prevista.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sintesi operativa

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto sotto il profilo della tecnica normativa dell’Unione:

  • non introduce nuovi obblighi di compliance per le imprese;
  • non richiede recepimento;
  • rafforza il meccanismo di aggiornamento tecnico degli allegati in materia di merci pericolose;
  • conferma il ruolo della Commissione, assistita dal comitato competente, nell’adeguamento degli atti di secondo livello.

In sostanza, si tratta di una modifica di coordinamento istituzionale, funzionale a rendere applicabile alla direttiva 95/50/CE il sistema della regolamentazione con controllo per gli aggiornamenti tecnici futuri.

Disposizioni principali

Adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico

L’articolo 1 sostituisce gli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 95/50/CE. La Commissione è incaricata di adeguare gli allegati della direttiva al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 94/55/CE. Tali misure sono qualificate come modifiche di elementi non essenziali e devono essere adottate mediante la procedura di regolamentazione con controllo.

Procedura di regolamentazione con controllo e assistenza del comitato

Il nuovo articolo 9 ter prevede che la Commissione sia assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 94/55/CE. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione.

Natura tecnica della modifica e assenza di recepimento

Il considerando (6) chiarisce che le modifiche apportate alla direttiva 95/50/CE sono adeguamenti tecnici relativi soltanto alla procedura di comitato; per questo motivo non è necessario un recepimento da parte degli Stati membri e non occorre adottare disposizioni nazionali specifiche.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportimerci pericolosesicurezza stradaleatti delegati e comitatologiadiritto dell’unione europea istituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.