Direttiva 2008/61
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008 , che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (Versione codificata)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 95/44/CE, fissando condizioni uniformi per consentire, in deroga ai divieti fitosanitari generali della direttiva 2000/29/CE, l’introduzione e il trasferimento di materiale a fini di prova, ricerca scientifica e selezione varietale. Il fulcro è la prevenzione del rischio di diffusione di organismi nocivi attraverso domanda preventiva, autorizzazione ufficiale, quarantena, sorveglianza e distruzione o trattamento del materiale contaminato. Sono previsti obblighi di comunicazione annuale e cooperazione amministrativa tra Stati membri, oltre ad allegati tecnici dettagliati sulle misure di quarantena e di esame.
Condizioni per l’introduzione e il trasferimento nella Comunità di organismi nocivi, vegetali e prodotti vegetali per prove scientifiche e lavori di selezione varietale
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e disciplina, nell’ambito della direttiva 2000/29/CE, l’introduzione da paesi terzi e il trasferimento intra-UE, anche verso o tra zone protette, di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE, quando tali materiali sono impiegati per prove, scopi scientifici o lavori di selezione varietale. Restano salve le condizioni previste da altre normative specifiche, in particolare il regolamento (CE) n. 338/97 e la direttiva 2001/18/CE; la direttiva non si applica fuori da tali finalità sperimentali/scientifiche/selettive.
Introduzione e finalità della direttiva 2008/61/CE
La direttiva, in versione codificata, sostituisce la direttiva 95/44/CE e disciplina le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti, elencati nella direttiva 2000/29/CE, possono essere introdotti o trasferiti nella Comunità, o in talune zone protette, per prove, scopi scientifici e lavori di selezione varietale. La logica dell’atto è derogatoria rispetto ai divieti fitosanitari generali: consente l’uso sperimentale del materiale, ma solo sotto un regime rigoroso di autorizzazione e quarantena per evitare la diffusione di organismi nocivi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri e si applica al materiale soggetto alle deroghe previste dagli articoli 3, paragrafo 8, 4, paragrafo 5, 5, paragrafo 5, e 13 ter, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. L’ambito comprende sia l’introduzione da paesi terzi sia i trasferimenti all’interno della Comunità, compresi quelli verso o tra zone protette. Restano impregiudicate le disposizioni più specifiche del regolamento (CE) n. 338/97 e della direttiva 2001/18/CE, nonché di altre norme UE relative a specie minacciate e OGM.
Struttura dell’autorizzazione preventiva
L’articolo 1 impone una domanda preventiva agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale sia introdotto o trasferito. La domanda deve contenere dati completi sul responsabile delle attività, sull’identità scientifica del materiale e degli eventuali organismi nocivi, sulla quantità e provenienza, sugli obiettivi e sulla durata delle attività, sui luoghi di quarantena ed esame e sulle modalità di distruzione o trattamento finale del materiale. In caso di materiale proveniente da paesi terzi, va indicato anche il punto di ingresso nella Comunità e fornita prova documentale dell’origine.
Approvazione delle attività e requisiti generali di quarantena
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri approvano le attività solo se conformi alle condizioni generali dell’allegato I. Tali condizioni richiedono che:
- la natura e gli obiettivi delle attività siano stati esaminati e risultino compatibili con prove/scopi scientifici o selezione varietale;
- i locali e gli impianti di quarantena siano controllati e approvati;
- la quantità di materiale sia limitata al minimo necessario e comunque entro i limiti degli impianti disponibili;
- il personale sia scientificamente e tecnicamente qualificato.
L’approvazione può essere revocata in qualsiasi momento se viene meno la conformità. L’allegato I dettaglia il contenuto della valutazione del rischio e le misure di contenimento, includendo isolamento fisico, accesso limitato, identificazione dei locali, registri e manuali operativi, sistemi di sicurezza, smaltimento controllato di rifiuti, igiene e disinfezione, nonché misure specifiche in funzione della biologia del materiale e degli organismi nocivi.
Lettera di autorizzazione, passaporto delle piante e certificato fitosanitario
L’articolo 2, paragrafo 2, richiede che il materiale sia sempre accompagnato da una lettera di autorizzazione conforme all’allegato II, rilasciata dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si svolgono le attività. Per materiale originario della Comunità:
- se proviene da un altro Stato membro, la lettera deve essere vistata dallo Stato membro di origine per consentire il trasferimento in quarantena;
- per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti dell’allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE è necessario anche il passaporto delle piante, rilasciato ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2000/29/CE e recante la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva (2008/61/CE)».
Se il luogo di quarantena si trova in un altro Stato membro, il passaporto può essere rilasciato sulla base delle sole informazioni ufficiali sull’approvazione trasmesse dallo Stato membro competente, purché il trasferimento avvenga in condizioni di quarantena.
Per materiale introdotto da un paese terzo, occorre che la lettera di autorizzazione si basi su prove documentali adeguate sull’origine del materiale; per i prodotti dell’allegato V, parte B, ove possibile, è richiesto anche il certificato fitosanitario del paese d’origine con la dicitura «Materiale importato a norma della direttiva (2008/61/CE)» e, se del caso, l’indicazione degli organismi nocivi interessati.
Sorveglianza ufficiale, rilascio e distruzione del materiale
L’organismo ufficiale responsabile deve sorvegliare l’intero svolgimento delle attività e verificare costantemente il rispetto delle condizioni di quarantena e delle condizioni generali. La direttiva distingue due ipotesi principali:
- per il materiale destinato a essere svincolato dopo quarantena, il rilascio ufficiale non può avvenire senza approvazione dell’autorità; il materiale deve aver superato quarantena ed esami ed essere risultato esente da organismi nocivi, salvo quelli già presenti nella Comunità e non elencati nella direttiva 2000/29/CE;
- per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività o in caso di contaminazione, è prevista la distruzione, la sterilizzazione o altro trattamento prescritto, nonché la sterilizzazione o pulizia dei locali e degli impianti.
La persona responsabile deve inoltre comunicare immediatamente ogni contaminazione da organismi nocivi elencati nella direttiva 2000/29/CE, ogni altro organismo nocivo ritenuto pericoloso per la Comunità e qualsiasi rilascio nell’ambiente.
Misure di quarantena per specifiche categorie di vegetali
L’articolo 2, paragrafo 4, prevede misure di quarantena, comprese le prove, per attività che impiegano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti dell’allegato III della direttiva 2000/29/CE non inclusi nelle sezioni indicate dell’allegato III della presente direttiva. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri; l’allegato III contiene, per alcune specie e categorie, protocolli tecnici dettagliati di indexaggio, esami, terapie e criteri di esenzione da specifici organismi nocivi.
Allegato III: protocolli tecnici di quarantena ed esame
L’allegato III è il nucleo tecnico della direttiva. Per le categorie di materiale elencate, disciplina terapie preliminari, indexaggio, esami di laboratorio e visivi, uso di vegetali indicatori, condizioni di coltivazione e criteri di svincolo dalla quarantena.
Per le specie di Citrus e relativi ibridi, il materiale deve essere sottoposto, secondo i casi, a terapie indicate nelle direttive tecniche FAO/IBPGR, quindi a indexaggio e mantenimento in quarantena. L’esame mira a individuare, tra gli altri, Citrus greening bacterium, Citrus tristeza virus, Leprosis, Satsuma dwarf virus, Spiroplasma citri e altri organismi specifici.
Per Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus e relativi ibridi e per Fragaria, destinati alla piantagione, si applicano analoghe procedure di terapia e indexaggio. L’allegato elenca, per ciascun genere, gli organismi nocivi da ricercare con metodi di laboratorio e, se del caso, con indicatori vegetali, distinguendo alcuni test a seconda del paese di origine del materiale (ad esempio per Malus e Prunus originari di paesi non notoriamente esenti da taluni patogeni).
Per Vitis, il materiale deve essere trattato, quindi indexato e conservato in quarantena. Gli esami cercano anche Daktulosphaira vitifoliae e vari virus/micoplasmi, con tecniche differenziate in base alla provenienza e alla natura dei sintomi osservati.
Per le specie stolonifere o tuberifere di Solanum destinate alla piantagione, l’allegato impone una disciplina particolarmente dettagliata, con indexaggio di ogni unità, esami batteriologici e virologici, metodi specifici per Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum e per il potato spindle tuber viroid, oltre a regole sulle modalità di campionamento e sulla possibilità di uscire dalla quarantena solo per il materiale direttamente esaminato.
Allegato III, parte B: materiale dell’allegato II e IV della direttiva 2000/29/CE
Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE, le misure ufficiali di quarantena consistono in ispezioni o esami appropriati degli organismi nocivi pertinenti e devono rispettare i requisiti particolari dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE, oppure misure equivalenti ufficialmente autorizzate. Il materiale deve risultare esente dagli organismi nocivi corrispondenti specificati in tali allegati.
Relazioni annuali e cooperazione tra Stati membri
L’articolo 3 impone, entro il 1° settembre di ogni anno, la trasmissione di un elenco quantitativo dei trasferimenti autorizzati nel periodo annuale chiuso il 30 giugno e dei casi di contaminazione confermati durante la quarantena e l’esame. È inoltre prevista cooperazione amministrativa tra le autorità competenti istituite o designate ai sensi della direttiva 2000/29/CE, per stabilire modalità e condizioni di quarantena adeguate alle attività autorizzate.
Recepimento, comunicazione nazionale e abrogazione della direttiva precedente
L’articolo 4 prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva; la Commissione informa gli altri Stati membri. L’articolo 5 abroga la direttiva 95/44/CE, ma fa salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione previsti nell’allegato IV, parte B. La direttiva è quindi un atto di codificazione: non introduce un nuovo termine autonomo di trasposizione, ma conserva i riferimenti ai precedenti termini di attuazione della normativa abrogata, indicati in allegato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il rispetto sostanziale delle condizioni di autorizzazione, quarantena, sorveglianza e comunicazione previste dal testo e dagli allegati tecnici.
Disposizioni principali
Domanda preventiva e contenuto minimo
L’articolo 1 impone che le attività per prove, scopi scientifici o lavori di selezione varietale che utilizzano il materiale interessato siano subordinate a domanda agli organismi ufficiali responsabili prima dell’introduzione o del trasferimento. La domanda deve indicare, tra l’altro, responsabile, denominazione scientifica del materiale e degli eventuali organismi nocivi, tipo e quantità, origine e prova documentale se proveniente da paese terzo, durata/natura/obiettivi delle attività, siti di quarantena ed esame, primo deposito o impianto, modalità di distruzione o trattamento finale e punto d’ingresso nella Comunità per materiale da paesi terzi.
Approvazione delle attività e condizioni generali
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri approvino le attività solo se conformi alle condizioni generali dell’allegato I; l’approvazione può essere revocata in qualsiasi momento se la conformità viene meno. L’allegato I richiede verifica della natura e degli obiettivi delle attività, dell’idoneità delle condizioni di quarantena, limitazione quantitativa del materiale al minimo necessario e riconoscimento delle qualifiche scientifiche e tecniche del personale.
Lettera di autorizzazione, passaporto delle piante e certificato fitosanitario
L’articolo 2, paragrafo 2, subordina l’introduzione o i trasferimenti alla lettera di autorizzazione conforme all’allegato II, rilasciata dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di svolgimento delle attività. Per materiale originario della Comunità, se proviene da un altro Stato membro la lettera deve essere vistata dallo Stato membro di origine per il trasferimento in quarantena; per taluni vegetali dell’allegato V, parte A, occorre anche il passaporto delle piante con la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva (2008/61/CE)». Per materiale da paesi terzi, occorre prova documentale dell’origine e, per i vegetali dell’allegato V, parte B, ove possibile, certificato fitosanitario con la dicitura «Materiale importato a norma della direttiva (2008/61/CE)».
Quarantena, trasporto diretto e sorveglianza ufficiale
Il materiale deve essere tenuto in condizioni di quarantena durante l’introduzione o il trasferimento e trasportato direttamente e immediatamente nel luogo indicato. L’organismo ufficiale responsabile sorveglia le attività, verifica periodicamente locali e operazioni, e impone procedure differenziate per il rilascio ufficiale dopo quarantena o per la distruzione/sterilizzazione/trattamento del materiale contaminato e dei locali/impianti al termine delle attività.
Obblighi di comunicazione immediata in caso di contaminazione
La persona responsabile deve comunicare immediatamente ogni contaminazione del materiale da organismi nocivi elencati nella direttiva 2000/29/CE, ogni altro organismo nocivo ritenuto rischioso per la Comunità dall’organismo ufficiale e ogni emissione nell’ambiente degli stessi.
Misure di quarantena specifiche per alcune categorie di materiale
L’articolo 2, paragrafo 4, richiede misure di quarantena, compreso l’esame, per attività che utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti dell’allegato III della direttiva 2000/29/CE non inclusi nelle sezioni indicate dell’allegato III della presente direttiva. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri e saranno completate nell’allegato III quando disponibili le informazioni tecniche necessarie.
Obblighi di relazione annuale e cooperazione amministrativa
L’articolo 3 impone agli Stati membri, entro il 1° settembre di ogni anno, l’invio alla Commissione e agli altri Stati membri di un elenco quantitativo dei trasferimenti autorizzati nel precedente periodo annuale concluso il 30 giugno e dei casi di contaminazione confermati durante la quarantena e l’esame. È inoltre prevista cooperazione amministrativa tra le autorità designate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per definire modalità e condizioni di quarantena.
Recepimento, comunicazione delle misure nazionali e abrogazione
L’articolo 4 impone la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 5 abroga la direttiva 95/44/CE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato IV, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Non è indicato un nuovo termine di recepimento, trattandosi di direttiva di codificazione, ma gli allegati richiamano i precedenti termini di attuazione della direttiva 95/44/CE (1° febbraio 1996 e 1° gennaio 1998).
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 indica come destinatari gli Stati membri.
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