Direttiva 2008/60
Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008 , che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la direttiva 95/31/CE, fissando i requisiti di purezza per gli edulcoranti destinati all'uso alimentare elencati nella direttiva 94/35/CE. L'impianto è tecnico e analitico: per ciascun edulcorante sono stabiliti definizione, caratteristiche, criteri di identificazione e limiti di impurità. L'atto abroga la precedente direttiva, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione già maturati e fa salvi i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima delle date transitorie previste. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti autorizzati in uso alimentare, con codificazione della direttiva 95/31/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli edulcoranti per uso alimentare elencati nella direttiva 94/35/CE e disciplina i relativi requisiti di purezza specifici. Vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, tramite recepimento nell'ordinamento nazionale; non introduce un nuovo regime di autorizzazione, ma standard tecnici di composizione, identificazione e impurità per le sostanze additivi alimentari considerate. Restano salve le discipline nazionali già adottate nei termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B, e le disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima delle date ivi richiamate.
Requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare
La direttiva 2008/60/CE della Commissione è una direttiva di codificazione: razionalizza e sostituisce la direttiva 95/31/CE, senza alterarne la sostanza, al fine di chiarire in un unico testo i requisiti di purezza degli edulcoranti per uso alimentare. Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina degli additivi alimentari autorizzati e richiama, tra le basi tecniche, il Codex Alimentarius e le valutazioni scientifiche rilevanti per la sicurezza alimentare.
Finalità e base normativa
L'obiettivo dichiarato è fissare requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti elencati nella direttiva 94/35/CE, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE. La direttiva evidenzia che gli additivi preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai requisiti di purezza.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli edulcoranti destinati all'uso alimentare e, in concreto, i prodotti corrispondenti agli additivi E 420, E 421, E 950, E 951, E 952, E 953, E 954, E 955, E 957, E 959, E 962, E 965, E 966, E 967 ed E 968. Gli Stati membri sono destinatari della direttiva e devono assicurare il recepimento nazionale nei termini applicabili, tenendo conto delle disposizioni transitorie e dei rinvii alla direttiva abrogata.
Struttura tecnica dell'allegato I
L'allegato I costituisce il nucleo normativo dell'atto. Per ciascun edulcorante sono indicati: denominazione chimica, eventuali sinonimi, E-number, formula e peso molecolare, tenore minimo o massimo, descrizione del prodotto, prove di identificazione e limiti di purezza. Il modello è uniforme e di taglio analitico, idoneo a fissare standard minimi armonizzati per l'immissione sul mercato.
Tra le caratteristiche ricorrenti figurano limiti su:
- acqua o perdita all'essiccazione;
- ceneri solfatate;
- zuccheri riducenti o zuccheri totali;
- cloruri, solfati e metalli pesanti;
- arsenico, piombo, nichel e altri contaminanti specifici;
- impurezze organiche o sottoprodotti di sintesi, quando pertinenti.
Principali specifiche per i singoli edulcoranti
Per il sorbitolo (E 420) e lo sciroppo di sorbitolo sono fissati tenori minimi e limiti di impurità molto dettagliati, inclusi cloruri, solfati, nichel, arsenico, piombo e metalli pesanti. Il mannitolo (E 421) è disciplinato sia nella forma ottenuta per idrogenazione catalitica sia nella forma prodotta per fermentazione, con requisiti microbiologici aggiuntivi per quest'ultima.
Per gli edulcoranti intensivi, come acesulfame K (E 950), aspartame (E 951), acido ciclamico e suoi sali (E 952), saccarina e suoi sali (E 954), sucralosio (E 955), taumatina (E 957), neoesperidina diidrocalcone (E 959) e sale di aspartame-acesulfame (E 962), la direttiva definisce limiti di purezza e di impurezze specifiche, oltre a parametri di identificazione come assorbimento UV, rotazione ottica, test di precipitazione e caratteristiche di solubilità.
Per i polioli e i loro derivati, quali isomalt (E 953), maltitolo e sciroppo di maltitolo (E 965), lactitolo (E 966), xilitolo (E 967) ed eritritolo (E 968), sono stabiliti tenori minimi, specifiche di identità e limiti per sottoprodotti o contaminanti, tra cui altri polioli, zuccheri riducenti e residui metallici. In alcuni casi sono previste condizioni di origine o di produzione, ad esempio per l'eritritolo ottenuto per fermentazione di fonti di carboidrati mediante lieviti osmofili sicuri e di appropriata qualità alimentare.
Abrogazione della direttiva precedente e continuità normativa
L'articolo 2 abroga la direttiva 95/31/CE, ma preserva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione già maturati negli atti richiamati dall'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata vanno letti come riferimenti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III, elemento utile per la corretta interpretazione dei rinvii normativi in materia di additivi alimentari.
Termini di attuazione e disciplina transitoria
L'allegato II, parte B, elenca i termini di attuazione delle direttive precedenti, con date che vanno dal 1° luglio 1996 al 15 febbraio 2008. La nota in calce precisa che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° luglio 1996 e non conformi alla disciplina potevano comunque essere venduti fino a esaurimento delle scorte. La direttiva 2008/60/CE, come tale, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Rilievi operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto nella verifica della conformità tecnica degli ingredienti e degli additivi impiegati nell'industria alimentare. La corretta classificazione dell'additivo, il rispetto dei limiti di impurità e l'allineamento della documentazione tecnica ai parametri dell'allegato I sono centrali per l'immissione sul mercato, il controllo qualità e la gestione del rischio regolatorio. L'atto ha natura armonizzatrice e richiede recepimento o applicazione coordinata a livello nazionale, senza lasciare agli Stati membri margini sul risultato tecnico di purezza da garantire.
Disposizioni principali
Oggetto e criteri di purezza
L'articolo 1 stabilisce che i requisiti di purezza di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE, relativi agli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE, sono specificati nell'allegato I. Il contenuto è quindi essenzialmente tecnico: per ogni edulcorante sono fissati composizione, tenore minimo o massimo, caratteristiche fisiche, prove di identificazione e limiti di impurità.
Codificazione e abrogazione della direttiva 95/31/CE
L'articolo 2 abroga la direttiva 95/31/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A. L'abrogazione è però espressamente fatta salva rispetto agli obblighi degli Stati membri connessi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
Allegato I: requisiti tecnici per i singoli edulcoranti
L'allegato I contiene le specifiche di purezza per numerosi additivi: sorbitolo (E 420, solido e sciroppo), mannitolo (E 421, incluso quello prodotto per fermentazione), acesulfame K (E 950), aspartame (E 951), acido ciclamico e sali di sodio e calcio (E 952), isomalt (E 953), saccarina e sali di sodio, potassio e calcio (E 954), sucralosio (E 955), taumatina (E 957), neoesperidina diidrocalcone (E 959), sale di aspartame-acesulfame (E 962), maltitolo e sciroppo di maltitolo (E 965), lactitolo (E 966), xilitolo (E 967), eritritolo (E 968). Per ciascuno sono indicati denominazione chimica, E-number, eventuale formula/peso molecolare, tenore minimo, descrizione, prove di identificazione e parametri di purezza con limiti quantitativi.
Allegato II: atti abrogati e termini di attuazione
L'allegato II, parte A, elenca la direttiva 95/31/CE e le direttive modificative 98/66/CE, 2000/51/CE, 2001/52/CE, 2004/46/CE e 2006/128/CE. La parte B riporta i termini di attuazione in diritto nazionale: 1° luglio 1996 per la direttiva 95/31/CE, 1° luglio 1999 per la 98/66/CE, 30 giugno 2001 per la 2000/51/CE, 30 giugno 2002 per la 2001/52/CE, 1° aprile 2005 per la 2004/46/CE e 15 febbraio 2008 per la 2006/128/CE. La nota finale precisa che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° luglio 1996 e non conformi possono essere venduti fino a esaurimento scorte.
Allegato III: tavola di concordanza
L'allegato III collega le disposizioni della direttiva 95/31/CE alla nuova codificazione, consentendo di leggere i riferimenti alla direttiva abrogata come riferiti alla presente direttiva. La tavola di concordanza è rilevante per l'interpretazione degli atti e dei rinvii normativi nel settore degli additivi alimentari.
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