Direttiva 2008/57
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa le condizioni per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario dell’UE, armonizzando requisiti essenziali, STI, procedure di verifica e autorizzazione, registri e regole per organismi notificati. Integra e rifonde le precedenti direttive su alta velocità e rete convenzionale, con un’impostazione graduale e costi-benefici, e lascia agli Stati membri margini di discrezionalità per casi specifici, deroghe e norme nazionali residuali. Il termine generale di recepimento è il 19 luglio 2010.
Rifusione della disciplina UE sull’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, con regole comuni su STI, componenti, sottosistemi, autorizzazioni dei veicoli e registri.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema ferroviario nel territorio dell’Unione, con riferimento iniziale alle reti transeuropee convenzionali e ad alta velocità e ai veicoli idonei a circolarvi; l’ambito delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) è destinato a estendersi progressivamente a tutto il sistema ferroviario, compresi raccordi di accesso a terminali e porti, salvo deroghe. Gli Stati membri possono escludere metropolitane, tram e altri sistemi leggeri su rotaia; reti isolate adibite solo a servizi passeggeri locali/urbani/suburbani e le imprese che vi operano; infrastrutture private e veicoli usati solo su di esse per merci dei proprietari; infrastrutture e veicoli a uso strettamente locale, storico o turistico. Sono previsti regimi particolari per Cipro e Malta finché non dispongano di un sistema ferroviario.
Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
La direttiva rifonde e unifica la disciplina europea sull’interoperabilità ferroviaria, superando la separazione tra rete ad alta velocità e rete convenzionale. L’obiettivo è rimuovere gli ostacoli tecnici, amministrativi ed economici alla circolazione dei treni nell’Unione, mantenendo elevati livelli di sicurezza, compatibilità tecnica e controllo pubblico.
Finalità e impostazione generale
La direttiva mira a stabilire le condizioni necessarie per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario nel territorio dell’Unione, in coerenza con la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza ferroviaria. L’interoperabilità è concepita come capacità del sistema di consentire circolazione sicura e continua dei treni, con prestazioni definite, tramite prescrizioni regolamentari, tecniche e operative comuni.
Il legislatore europeo adotta un approccio graduale: le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) vengono elaborate per sottosistemi, con attenzione ai costi e ai benefici, alla compatibilità con il sistema esistente e alla progressiva estensione dell’ambito di applicazione a tutta la rete ferroviaria.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 si applica al sistema ferroviario nel territorio comunitario e riguarda progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovo, esercizio e manutenzione, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e sicurezza del personale coinvolto.
Gli Stati membri possono escludere dalle misure di attuazione:
- metropolitane, tram e altri sistemi leggeri su rotaia;
- reti isolate funzionalmente dal resto del sistema ferroviario, destinate solo a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, e le imprese che vi operano esclusivamente;
- infrastrutture ferroviarie private e veicoli usati solo su tali infrastrutture per il trasporto merci dei proprietari;
- infrastrutture e veicoli destinati a uso strettamente locale, storico o turistico.
Le STI si estendono progressivamente a tutto il sistema ferroviario, inclusi raccordi di accesso a terminali e porti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, salvo le deroghe dell’articolo 9.
Definizioni e architettura tecnica del sistema
L’articolo 2 introduce definizioni centrali per l’interpretazione uniforme della direttiva: rete, veicolo, sottosistema, componente di interoperabilità, requisito essenziale, STI, organismo notificato, parametro fondamentale, caso specifico, messa in servizio, ente appaltante, detentore, tipo e serie di veicoli, autorità nazionale di sicurezza, Agenzia ferroviaria europea e soggetto responsabile della manutenzione.
La struttura del sistema è organizzata in sottosistemi strutturali e funzionali:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione;
- applicazioni telematiche per passeggeri e trasporto merci.
Requisiti essenziali
Gli articoli 3 e 4 stabiliscono che sistema, sottosistemi, componenti e interfacce devono rispettare i requisiti essenziali dell’allegato III. Tali requisiti riguardano in particolare:
- sicurezza;
- affidabilità e disponibilità;
- salute;
- protezione dell’ambiente;
- compatibilità tecnica.
Le specifiche tecniche supplementari previste in materia di appalti non possono entrare in conflitto con tali requisiti. La direttiva opera senza pregiudizio di altre norme UE applicabili, ma nei componenti di interoperabilità può rendersi necessario l’uso di specifiche europee particolari.
Specifiche tecniche di interoperabilità (STI)
Ogni sottosistema deve essere disciplinato da una STI; una STI può coprire più sottosistemi e, se necessario, uno stesso sottosistema può essere oggetto di più STI. Le STI devono indicare:
- ambito di applicazione tecnico e geografico;
- requisiti essenziali e interfacce;
- specifiche funzionali e tecniche;
- componenti di interoperabilità e relative specifiche europee;
- procedure di valutazione della conformità o dell’idoneità all’impiego;
- strategia di attuazione graduale;
- requisiti di qualifica e salute/sicurezza del personale.
L’Agenzia elabora i progetti di STI su mandato della Commissione; la Commissione le adotta secondo la procedura di comitato. Le STI devono essere fondate su analisi costi-benefici, tenere conto del progresso tecnologico e della compatibilità con l’infrastruttura esistente, consultare utenti e parti sociali e essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La direttiva prevede anche:
- la gestione dei "punti in sospeso" quando un aspetto tecnico non è ancora trattato dalla STI;
- la possibilità di fare riferimento, quando strettamente necessario, a norme europee o internazionali e a documenti tecnici dell’Agenzia;
- l’obbligo di preservare l’adeguata compatibilità del sistema esistente mediante casi specifici.
Estensione dell’ambito di applicazione e deroghe
L’articolo 8 disciplina l’estensione progressiva delle STI a linee e veicoli non ancora coperti. Il primo mandato per nuove STI o revisioni doveva portare all’elaborazione del primo gruppo entro gennaio 2012, nel rispetto di proporzionalità, costi-efficacia e dell’equilibrio tra interoperabilità e livelli territoriali del traffico.
Fino alla piena estensione dell’ambito di applicazione, per talune infrastrutture e veicoli non ancora coperti continuano ad applicarsi norme nazionali e disposizioni di sicurezza della direttiva 2004/49/CE.
L’articolo 9 consente deroghe in casi specifici, tra cui:
- progetti in fase avanzata di sviluppo o già contrattualizzati;
- incompatibilità di sagoma, scartamento, interasse o tensione elettrica;
- reti isolate o separate dalla rete principale dell’Unione per ragioni geografiche;
- compromissione della redditività o della coerenza del sistema;
- ripristino rapido dopo incidenti o catastrofi naturali;
- veicoli da o verso paesi terzi con scartamento diverso.
La deroga richiede dossier dettagliato; in alcuni casi la Commissione decide entro sei mesi, in altri lo Stato membro può applicare misure alternative in attesa della decisione.
Componenti di interoperabilità
Gli articoli 10-14 disciplinano l’accesso al mercato dei componenti di interoperabilità. Gli Stati membri devono consentirne l’immissione sul mercato solo se essi contribuiscono all’interoperabilità e rispettano i requisiti essenziali. Il divieto di ostacolare il mercato è accompagnato da una regola essenziale: non possono essere richieste verifiche già svolte nell’ambito della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego.
Ogni componente deve seguire la procedura prevista dalla STI pertinente e ricevere il relativo certificato. La dichiarazione CE può riguardare:
- la conformità intrinseca del componente;
- l’idoneità all’impiego nel suo ambiente ferroviario, soprattutto in presenza di interfacce critiche.
Se una dichiarazione è stata rilasciata indebitamente o il componente non soddisfa i requisiti essenziali, lo Stato membro deve adottare misure di correzione, limitazione, divieto o ritiro dal mercato, con coinvolgimento della Commissione. Se la carenza dipende da specifiche europee inadeguate, si attiva il meccanismo di revisione delle STI o delle specifiche stesse.
Sono previsti periodi transitori per componenti già presenti sul mercato al momento dell’entrata in vigore della STI.
Sottosistemi: verifica e messa in servizio
Gli articoli 15-20 stabiliscono che la messa in servizio dei sottosistemi strutturali spetta agli Stati membri, che devono verificare la compatibilità tecnica con il sistema in cui il sottosistema è integrato e la sua integrazione sicura.
La procedura di verifica CE si articola in:
- progettazione;
- produzione;
- prove del sottosistema terminato.
L’organismo notificato redige l’attestato di verifica e la documentazione tecnica di supporto; può rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica per fasi o parti del sottosistema. La documentazione deve includere, tra l’altro, i componenti di interoperabilità incorporati, le loro dichiarazioni CE e i rapporti di controllo.
Dopo la messa in servizio, gli Stati membri verificano la conformità in sede di autorizzazioni di sicurezza per le infrastrutture e di certificati di sicurezza per i veicoli, usando le procedure previste dalle STI.
Per rinnovo o ristrutturazione di sottosistemi esistenti, l’ente appaltante o il fabbricante presenta un fascicolo allo Stato membro interessato, che decide entro quattro mesi se occorra una nuova autorizzazione. Una nuova autorizzazione è necessaria soprattutto se i lavori possono incidere negativamente sul livello di sicurezza globale.
Veicoli: autorizzazione di messa in servizio
Il capo V contiene uno dei nuclei più rilevanti della direttiva. Ogni veicolo, prima di essere usato su una rete, deve ottenere l’autorizzazione di messa in servizio dall’autorità nazionale di sicurezza competente.
Il sistema distingue tra:
- veicoli conformi alle STI;
- veicoli non conformi alle STI;
- veicoli conformi a un tipo autorizzato.
Le autorizzazioni rilasciate in uno Stato membro sono in linea di principio riconosciute in tutti gli altri, salvo le eventuali autorizzazioni supplementari connesse alla compatibilità tecnica con la rete ospitante e ai casi specifici. La direttiva mira a ridurre l’onere amministrativo e a rafforzare il principio del mutuo riconoscimento.
Per i veicoli conformi alle STI, la prima autorizzazione è più semplice: se tutti i sottosistemi strutturali sono già autorizzati, non sono richieste ulteriori verifiche; in altri casi l’autorità può controllare solo compatibilità tecnica, interfacce, punti in sospeso e casi specifici.
Per le autorizzazioni supplementari, l’autorità nazionale può chiedere informazioni aggiuntive, analisi del rischio e collaudi sulla rete, ma la sua capacità di richiedere verifiche è progressivamente limitata dal documento di riferimento elaborato ai sensi dell’articolo 27.
La direttiva fissa termini stringenti per decidere sulle domande:
- due mesi, nel caso di veicoli conformi alle STI, dal fascicolo o dalle informazioni aggiuntive;
- quattro mesi, per i veicoli non conformi alle STI;
- nei casi di inerzia dell’autorità, è previsto un meccanismo di autorizzazione tacita dopo tre mesi dalla scadenza dei termini nei casi richiamati dall’articolo 21.
Le autorizzazioni già rilasciate prima del 19 luglio 2008, comprese quelle basate su accordi internazionali RIC e RIV, restano valide alle condizioni originarie.
Tipi di veicoli e armonizzazione delle norme nazionali
L’articolo 26 consente l’autorizzazione di tipi di veicoli. Un veicolo conforme a un tipo già autorizzato in uno Stato membro è autorizzato senza ulteriori verifiche sulla base della dichiarazione di conformità al tipo. Se cambiano le STI o le norme nazionali di riferimento, gli Stati membri decidono se l’autorizzazione del tipo vada rinnovata.
L’articolo 27 prevede la classificazione delle norme nazionali in gruppi A, B e C, con l’obiettivo di rendere più trasparente e rapida l’autorizzazione dei veicoli non conformi alle STI. L’Agenzia elabora un documento di riferimento con rinvii incrociati a tutte le disposizioni nazionali applicabili, e la Commissione lo adotta secondo la procedura di comitato.
Organismi notificati
L’articolo 28 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione gli organismi incaricati delle procedure di valutazione della conformità/idoneità all’impiego e di verifica CE. Gli organismi devono rispettare i criteri dell’allegato VIII, fondati su:
- indipendenza rispetto a progettazione, fabbricazione, commercializzazione, manutenzione ed esercizio;
- integrità professionale e competenza tecnica;
- disponibilità di personale e mezzi adeguati;
- assicurazione di responsabilità civile, salvo copertura pubblica;
- segreto professionale.
La Commissione pubblica l’elenco degli organismi notificati e istituisce un gruppo di coordinamento.
Regole procedurali, comitato e programma di lavoro
Gli articoli 29-31 disciplinano il ruolo del comitato che assiste la Commissione nell’adozione delle STI, nelle modifiche agli allegati e nelle misure di attuazione. La direttiva utilizza la procedura consultiva, la procedura di regolamentazione, la procedura di regolamentazione con controllo e, in urgenza, quella accelerata.
La Commissione deve inoltre adottare un programma di lavoro che includa:
- il modello del sistema ferroviario comunitario;
- la struttura tipo delle STI;
- la metodologia di analisi costi-benefici;
- i mandati per la predisposizione delle STI;
- l’individuazione dei parametri fondamentali;
- la gestione del periodo transitorio.
Registri e numerazione dei veicoli
Gli articoli 32-35 istituiscono strumenti di tracciabilità essenziali per l’interoperabilità:
- numero europeo del veicolo (NEV), attribuito alla prima autorizzazione;
- registro nazionale dei veicoli, tenuto da organismo indipendente;
- registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, gestito dall’Agenzia;
- registro dell’infrastruttura, aggiornato dagli Stati membri.
I registri devono essere accessibili alle autorità di sicurezza, agli organismi investigativi, ai regolatori, all’Agenzia e agli operatori legittimati. Devono contenere dati minimi standardizzati, tra cui riferimenti alle autorizzazioni, al proprietario/detentore, alle restrizioni di esercizio e al soggetto responsabile della manutenzione.
Disposizioni transitorie e repertorio delle norme tecniche
L’articolo 36 affida all’Agenzia la predisposizione di un repertorio delle norme tecniche che garantiscono il livello attuale di interoperabilità per le reti e i veicoli che vengono progressivamente inclusi nell’ambito della direttiva. Dopo l’adozione del repertorio, gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni intenzione di discostarsene con nuove disposizioni o nuovi progetti.
Recepimento, applicazione e abrogazioni
Il termine generale di recepimento è il 19 luglio 2010. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle principali disposizioni e agli allegati da I a IX, comunicandole alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione.
Per Cipro e Malta, gli obblighi di recepimento e applicazione dei capi IV, V, VII e VIII non si applicano fino all’istituzione di un sistema ferroviario nei rispettivi territori; se viene presentata una domanda ufficiale di costruzione di una linea ferroviaria, lo Stato interessato deve legiferare entro un anno.
La direttiva abroga dal 19 luglio 2010 le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE; l’articolo 14 della direttiva 2004/49/CE è abrogato dal 19 luglio 2008. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Finalità e condizioni generali di interoperabilità
L’articolo 1 definisce lo scopo: stabilire le condizioni per l’interoperabilità del sistema ferroviario nel territorio comunitario, in coerenza con la direttiva 2004/49/CE, coprendo progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovo, esercizio e manutenzione, oltre alle qualifiche professionali e alle condizioni di salute e sicurezza del personale. Il risultato atteso è un livello ottimale di armonizzazione tecnica per facilitare i servizi ferroviari internazionali, contribuire al mercato interno e migliorare l’interoperabilità.
Definizioni e struttura del sistema
L’articolo 2 introduce le definizioni chiave: sistema ferroviario transeuropeo, interoperabilità, veicolo, rete, sottosistemi, componenti di interoperabilità, requisiti essenziali, specifiche europee, STI, organismi notificati, parametri fondamentali, casi specifici, ristrutturazione, rinnovo, messa in servizio, ente appaltante, detentore, progetto in fase avanzata di sviluppo, norma armonizzata, autorità nazionale di sicurezza, tipo, serie, Agenzia e soggetto responsabile della manutenzione. Gli allegati II e III dettagliano sottosistemi e requisiti essenziali.
Requisiti essenziali e coerenza con altre norme
Gli articoli 3 e 4 impongono che sistema, sottosistemi, componenti e interfacce soddisfino i requisiti essenziali dell’allegato III. Le specifiche tecniche supplementari previste dalla disciplina sugli appalti speciali non possono essere in contrasto con tali requisiti, e la direttiva si applica senza pregiudizio di altre disposizioni UE pertinenti.
Specifiche tecniche di interoperabilità (STI): contenuto, adozione e revisione
L’articolo 5 prevede che ogni sottosistema sia oggetto di una STI, eventualmente più di una, o di STI che coprano più sottosistemi. Le STI stabiliscono ambito, requisiti essenziali, specifiche tecniche e funzionali, componenti di interoperabilità, procedure di valutazione, strategia di attuazione e requisiti di qualifica del personale. L’articolo 6 attribuisce all’Agenzia ferroviaria europea, su mandato della Commissione, la preparazione, revisione e aggiornamento delle STI; la Commissione adotta le STI e le loro modifiche secondo la procedura di comitato, con consultazione degli utenti e delle parti sociali. Le STI devono essere pubblicate nella GUUE e tener conto dei costi/benefici, dell’evoluzione tecnologica e della compatibilità con il sistema esistente.
Carenze delle STI e correzioni tecniche
L’articolo 7 disciplina i casi in cui una STI, dopo l’adozione, risulti incompleta rispetto ai requisiti essenziali: la Commissione può acquisire un parere tecnico dell’Agenzia e, per errori minori, utilizzare un parere tecnico provvisorio; per errori critici o rilevanti si attiva immediatamente la procedura di revisione. Questo meccanismo consente correzioni rapide senza attendere la revisione formale.
Estensione progressiva dell’ambito di applicazione e deroghe generali
L’articolo 8 prevede mandati per estendere nuove STI a linee e veicoli non ancora coperti; il primo gruppo di nuove STI o modifiche doveva essere elaborato entro gennaio 2012, tenendo conto di proporzionalità e rapporto costi-efficacia. Fino all’estensione integrale, per taluni sottosistemi nella parte di rete non ancora coperta si applicano norme nazionali, e le autorizzazioni di veicoli occasionalmente impiegati su tali parti seguono le regole degli articoli 21-27 e le norme nazionali pertinenti. L’articolo 9 consente deroghe, in particolare per progetti avanzati, incompatibilità tecniche oggettive, reti isolate, mancata redditività o coerenza del sistema, ripristino urgente dopo incidenti/catastrofi, e veicoli da/verso paesi terzi con scartamento diverso; in tali casi sono previsti dossier specifici e, a seconda del caso, decisione della Commissione entro sei mesi o semplice notifica.
Componenti di interoperabilità: immissione sul mercato, conformità e non conformità
Gli articoli 10-14 disciplinano la libera immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità, purché consentano l’interoperabilità e siano usati correttamente. I componenti con dichiarazione CE di conformità o idoneità all’impiego si presumono conformi ai requisiti essenziali; la valutazione segue la STI pertinente e i moduli della decisione 93/465/CEE. Sono previsti periodi di transizione per componenti già sul mercato e regole per componenti non conformi o per specifiche europee non adeguate, con possibile ritiro, limitazione d’uso o revisione della STI.
Verifica dei sottosistemi e messa in servizio
Gli articoli 15-20 disciplinano l’autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte degli Stati membri, subordinandola alla conformità ai requisiti essenziali e, ove applicabili, alle STI. La verifica CE segue una procedura tecnica con dichiarazione e documentazione tecnica; dopo la messa in servizio, la conformità continua è verificata nell’ambito dei certificati/autorizzazioni di sicurezza della direttiva 2004/49/CE. Sono previste regole per la libera circolazione dei sottosistemi conformi, per la gestione delle non conformità, e per i rinnovi/ristrutturazioni con eventuale nuova autorizzazione da decidere entro quattro mesi dalla presentazione del dossier.
Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli
Gli articoli 21-27 costruiscono un sistema di autorizzazione dei veicoli basato sul principio che ogni veicolo necessita di un’autorizzazione prima dell’uso su una rete. I veicoli conformi alle STI seguono regole semplificate (artt. 22-23), quelli non conformi seguono gli artt. 24-25, e i veicoli conformi a un tipo autorizzato seguono l’art. 26. L’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta negli altri, salvo autorizzazioni supplementari limitate alla compatibilità tecnica e ai casi specifici. Sono fissati termini di decisione: in particolare due mesi per il fascicolo dei veicoli conformi alle STI e quattro mesi per i non conformi, con meccanismo di autorizzazione tacita in caso di inerzia nei casi previsti. È prevista la possibilità di autorizzare tipi di veicoli e un modello di dichiarazione di conformità al tipo da adottare entro il 19 luglio 2009.
Norme nazionali, classificazione e documento di riferimento
L’articolo 17 impone agli Stati membri di notificare le norme tecniche in uso quando manchi una STI, vi sia una deroga o un caso specifico, e di designare gli organismi incaricati della verifica. L’articolo 27 prevede la classificazione delle norme nazionali in gruppi A, B e C e l’elaborazione, da parte dell’Agenzia e della Commissione, di un documento di riferimento con rinvii incrociati alle disposizioni nazionali applicabili, utile per limitare richieste aggiuntive nei procedimenti di autorizzazione.
Organismi notificati e criteri di indipendenza
L’articolo 28 disciplina la notifica degli organismi incaricati di valutazione della conformità/idoneità all’impiego e di verifica CE dei sottosistemi. Gli Stati membri devono applicare i criteri dell’allegato VIII, fondati su competenza, indipendenza, mezzi adeguati, assicurazione di responsabilità civile e segreto professionale. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli organismi notificati e istituisce un gruppo di coordinamento.
Comitato, mandato della Commissione e programma di lavoro
Gli articoli 29-31 disciplinano il comitato assistente la Commissione, le procedure di regolamentazione, di controllo e d’urgenza, i compiti complementari e il programma di lavoro. La Commissione deve adottare un programma che copra l’estensione dell’ambito di applicazione, la modifica delle STI, il modello del sistema ferroviario comunitario, la struttura delle STI, la metodologia costi-benefici, i mandati per le STI, i parametri fondamentali e la gestione del periodo transitorio.
Registri dei veicoli, dei tipi e dell’infrastruttura
Gli articoli 32-35 introducono il numero europeo del veicolo (NEV), il registro nazionale dei veicoli, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati e il registro dell’infrastruttura. I registri devono rispettare specifiche comuni adottate dalla Commissione su proposta dell’Agenzia e servono a garantire tracciabilità, accesso alle informazioni, manutenzione e interoperabilità. Il registro nazionale deve contenere almeno NEV, riferimenti alla dichiarazione CE, tipo, proprietario/detentore, restrizioni di esercizio e soggetto responsabile della manutenzione.
Disposizioni transitorie, recepimento e abrogazioni
L’articolo 36 prevede un repertorio delle norme tecniche necessarie a mantenere il livello di interoperabilità durante l’estensione dell’ambito di applicazione; gli Stati membri devono informare la Commissione di eventuali scostamenti dal repertorio. L’articolo 38 fissa il termine generale di recepimento al 19 luglio 2010 per le principali disposizioni e allegati, con esenzione temporanea per Cipro e Malta finché non avranno un sistema ferroviario. L’articolo 40 abroga le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE dal 19 luglio 2010 e l’articolo 14 della direttiva 2004/49/CE dal 19 luglio 2008; l’articolo 41 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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